Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
Art. 1.
((Il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base contemplate dall'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo modificato dalla legge 26 novembre 1955, n. 1125, e' elevato a 86,4 volte)).