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Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1991).

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Capo I.
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.


1. Per l'anno 1991, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 118.400 miliardi.
Tenuto conto delle operazioni di rimborso dei prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, da ultimo modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1991 - resta fissato, in termini di competenza, in lire 231.600 miliardi per l'anno finanziario 1991.
2. Per gli anni 1992 e 1993 il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, e' determinato, rispettivamente, in lire 138.156 miliardi ed in lire 129.900 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 253.156 miliardi ed in lire 220.250 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1992 e 1993, il limite massimo del saldo netto da finanziare e' determinato, rispettivamente, in lire 94.700 miliardi ed in lire 63.400 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 209.700 miliardi ed in lire 153.750 miliardi.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo dell' , concernente "Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio", e' il seguente: "Art. 11 (Legge finanziaria). - 1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il disegno di legge finanziaria. 2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2 dell'art. 3 dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. 3. La Legge finanziaria non puo' introdurre nuove imposte, tasse e contributi, ne' puo' disporre nuovi e maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene: a) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto di norma, dal 1› gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione; b) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificatamente indicate; c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati; d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria; e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa; f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale; g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art. 11-bis e le corrispondenti tabelle; h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma dell' , ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale; i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti. 4. La Legge finanziaria indica altresi' quale quota delle nuove e maggiori entrate per ciacuno anno compreso nel bilancio pluriennale non puo' essere utilizzata per la copertura di nuove o maggiori spese. 5. In attuazione, dell' , la legge finanziaria puo' disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale nuove e maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art. 11-bis nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. 6. In ogni caso, ferme restando le modalita' di copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'art. 3 del comma 2, lettera e), nel documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento".

Art. 2.


1. Il maggior gettito eventualmente derivante in ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, per effetto di provvedimenti legislativi recanti nuove e maggiori entrate rispetto alle previsioni di entrate contemplate nella legge di bilancio, per ciscuno di detti anni, e' interamente destinato alla riduzione del saldo netto da finanziare nell'anno corrispondente, quale indicato all'articolo 1, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti per fronteggiare calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria.
2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1991-1993, restano determinati per l'anno 1991 in lire 31.616.579 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella A allegata alla presente legge, e in lire 10.767,846 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.
3. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1991 e triennale 1991-1993, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
4. E' fatta salva la possibilita' di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al comma 3 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
5. Ai termini dell'articolo 11, comma 3 lettera f) della legge 5 agosto 1978, n. 468, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1991 in lire 2.290 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella D allegata alla presente legge.
6. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e) della legge 5 agosto 1978, n. 468 le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.
7. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 nelle misure indicate nella Tabella F, allegata alla presente legge.
8. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella Tabella di cui al comma 7, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1991, a carico degli esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi, gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
9. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro del Tesoro e' autorizzato ad accordare nell'anno 1991 per le occorrenze in linea capitale sui prestiti esteri contratti in base alla legislazione vigente resta fissato in lire 4.000 miliardi ivi compresa la garanzia sui prestiti, limitatamente ad un controvalore di lire 600 miliardi, contratti nell'anno 1991 ai sensi dell'articolo 13, terzo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
Note all'art. 2: - Il testo dell' concernente "Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio", e' il seguente: "Art. 11-bis (Fondi speciali). - 1. La legge finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi del documento di programmazione finanziaria deliberato dal Parlamento. In tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri e per programmi. Nella relazione illustrativa del disegno di legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i singoli provvedimenti legislativi che motivano lo stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli programmi. I fondi speciali di cui al presente comma sono iscritti nello stato di previsione del Ministero del Tesoro in appositi capitoli la cui riduzione, ai fini della integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o di nuovi capitoli, puo' avvenire solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti legislativi che li utilizzano. 2. Gli importi previsti nei fondi di cui al comma 1 rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo sono collegati, mediante apposizione della medesima lettera alfabetica, ad uno piu' accantonamenti di segno positivo o di parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata all'entrata in vigore del provvedimento legislativo relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo e comunque nei limiti della minore spesa o delle maggiori entrate da essi previsti per ciascuno degli anni considerati. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti legislativi relativi ad accantonamenti negativi, con decreto del Ministero del tesoro, gli importi derivanti da riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio o correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei fondi di cui al comma 1. 3. Gli accantonamenti di segno negativo possono essere previsti solo nel caso in cui i corrispondenti progetti di legge siano stati presentati alle Camere. 4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da quelle previste nelle relative tabelle per la copertura finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell' , salvo che essi riguardino spese di primo intervento per fronteggiare calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria. 5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non corrispondono a progetti di legge gia' approvati da un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni risultanti dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3), lettera h) dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purche' il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro del tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati al conto consuntivo del Ministero del Tesoro. In tal caso, le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso del quale entrano in vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dal comma 3, lettera b), dell'art. 11". - Il testo dell' e' il seguente: "Art. 7. (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine). Nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro e' istituito nella parte corrente, un "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine", le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio. Con decreti del Ministro del Tesoro, da registrarsi alla Corte dei Conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie: 1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, in caso di richiesta da parte degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso; 2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate. Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente n. 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio". - Il testo dell'art. 11 comma 3, lettere e), ed f) della e' il seguente: "e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa; f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale". - Il testo dell' , concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985)", e' il seguente: "Sui prestiti contratti all'estero dal Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento e dagli altri istituti di credito, abilitati per legge ad operare nel settore del credito agrario di miglioramento, da destinare ad operazione di durata ultraquinquennale, puo' essere accordata la garanzia dello Stato per il rischio di cambio per le variazioni eccedenti il 2 per cento intervenute nel tasso di cambio tra la data del pagamento della rata e quella della conversione in lire della valuta mutuata fino al controvalore massimo in linea capitale di 1.000 miliardi di lire negli anni 1985-1988".
Capo II.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 3.

1. In relazione a quanto disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 1990, emanato in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 le minori entrate per imposta sul reddito delle persone fisiche per gli anni 1991, 1992 e 1993 sono valutate, rispettivamente, in lire 2.800 miliardi, lire 4.300 miliardi e lire 4.500 miliardi.
Note all'art. 3: - Il D.P.C.M. 28 settembre 1990, reca norme concernenti adeguamento degli scaglioni delle aliquote IRPEF, delle detrazioni dei limiti di reddito previsto dall' convertito, con modificazioni, dalla ". - Il testo dell' , convertito con modificazioni, dalla concernente "Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi determinazione forfettaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie e contribuenti, sanatoria di irregolarita' formali e minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonche' in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative", e' il seguente "2. Entro il 30 settembre di ciacun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si procede alla ricognizione della variazione percentuale di cui al comma 1 e si stabiliscono i conseguenti adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito; gli importi degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, sono arrotondati a lire 100 mila per difetto se la frazione non e' superiore a lire 50 mila o per eccesso se e' superiore. Il decreto ha effetto per l'anno successivo. Il primo decreto sara' emanato entro il 30 settembre 1989".

Art. 4.

1. Per il versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonche' per quello dell'imposta locale sui redditi, da effettuarsi a partire dall'anno 1991 da parte dei contribuenti diversi dalle societa' e dagli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, continua ad applicarsi la misura del 95 per cento. Per il versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonche' per quello dell'imposta locale sui redditi, da effettuarsi da parte dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, continua ad applicarsi la misura del 98 per cento anche per i periodi successivi a quelli indicati all'articolo 4, comma 1, della legge 11 marzo 1988 n. 67.
2. Sino al riordinamento del regime fiscale dei redditi da capitale e comunque non oltre il 31 dicembre 1992, la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e dei conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e' stabilita al 30 per cento, salvo quanto disposto dal comma 10 dell'articolo 7 della legge 11 marzo 1988, n. 67. ((4))
((
3. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, e' fissato al 50 per cento per ciascuna delle due scadenze stabilite. Nell'anno 1991 il versamento di acconto, da parte delle aziende ed istituti di credito, relativo alle ritenute sui depositi di cui al comma 10 dell'articolo 7 della legge 11 marzo 1988, n. 67, da eseguirsi nel mese di ottobre deve essere effettuato in misura pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute versate per l'anno precedente e quello del versamento di acconto effettuato alla scadenza di giugno.
))
4. Le modificazioni derivanti dalla revisione degli estimi del catasto edilizio urbano mediante nuove tariffe e nuove rendite catastali disposta con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1992 ai fini della determinazione del reddito dei fabbricati nonche' per la rettifica dei valori degli atti pubblici formati, dalle scritture private autenticate e di quelle non autenticate presentate per la registrazione, degli atti giudiziari pubblicati o emanati, delle successioni aperte e delle donazioni poste in essere successivamente al 31 dicembre 1991. Le predette modificazioni devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre 1991. Per la determinazione dei redditi dei fabbricati per gli anni 1990 e 1991 nonche' per la rettifica dei valori degli atti pubblici formati, dalle scritture private autenticate e di quelle non autenticate presentate per la registrazione, degli atti giudiziari pubblicati o emanati, delle successioni aperte e delle donazioni poste in essere dal 1 gennaio al 31 dicembre 1991 si applicano le rendite del catasto edilizio urbano vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con i coefficienti di aggiornamento risultanti dalla tabella 1 allegata alla presente legge, determinati sulla base dei coefficienti di aggiornamento stabiliti per l'anno 1989, aumentati del 25 per cento ed arrotondati alla lira superiore. Restano fermi per la rettifica dei valori di atti e scritture, formati, autenticati, pubblicati o emanati, e delle successioni, e donazioni aperte o poste in essere nell'anno 1990 i coefficienti stabiliti per l'anno 1989 con il decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 21 dicembre 1988. (2)
5. Nell'articolo 31, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, al primo periodo sono aggiunte, in fine le parole: ";le commissioni censuarie provinciali esaminano e approvano i prospetti anche se le commissioni distrettuali non sono state in grado, per qualsiasi ragione, di presentare osservazioni e reclami".
6. Nell'articolo 32, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, le parole: "gia' approvate dalla commissione censuaria provinciale" sono sostituite dalle altre: ",che gli uffici sono tenuti a trasmettere dopo la scadenza del termine previsto dalla lettera a), del primo comma dell'articolo 31, anche se le commissioni provinciali non sono state in grado, per qualsiasi ragione, di provvedere;".
7. Fino al 31 dicembre 1991 le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili continuano ad applicarsi, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 e successive modificazioni.

AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 13 settembre 1991, n. 299, convertito con modificazioni
dalla L. 18 novembre 1991, n. 363, ha disposto (con l'art. 1, comma 8) che ai fini e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 1 del D.L. 13 settembre 1991, n. 299, "il termine del 1 gennaio 1992 indicato nell'articolo 4, comma 4, primo periodo, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e' anticipato al 1 ottobre 1991".
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 1 ottobre 1991, n. 307, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 1991, n. 377, ha disposto (con l'art.1, comma 1) che "In deroga a quanto disposto nel comma 2 dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, la ritenuta sugli interessi, premi e altri frutti derivanti dai certificati di deposito e dai depositi nominativi raccolti dalle aziende di credito e vincolati a non oltre dodici mesi, e' elevata dal 25 al 30 per cento".

Art. 5.

1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili, per importo non superiore a 7 milioni di lire, nei casi ed alle condizioni di cui all'articolo 7 della Legge 22 aprile 1982, n. 168. Nello stesso limite complessivo ed alle stesse condizioni sono deducibili le somme pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi e dagli acquirenti di unita' immobiliari di una nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi;".
2. A decorrere dall'anno 1991, fino alla definizione del trattamento tributario del reddito di famiglia, la detrazione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' elevata di un importo pari a lire 24.000 per ciascun figlio. ((6))
3. Le modificazioni disposte con il comma 1 si applicano agli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' alle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione conseguenti a contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1990. Ai contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1 gennaio 1991 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.
4. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta che ha inizio dopo il 31 dicembre 1990 ed ai successivi la deduzione dell'imposta locale sui redditi e' ammessa nella misura del 75 per cento.
AGGIORNAMENTO (6)


Il D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, con modificazioni dalla L. 06 febbraio 1992, n. 66, ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo "deve intendersi applicabile anche ai fini del computo della riduzione di cui al comma 3 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".

Art. 6.

1. Il primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 663, e' sostituito dal seguente:
"Entro il giorno 20 di ciascun mese il contribuente deve calcolare in apposita sezione del registro di cui all'articolo 23 o del registro di cui all'articolo 24, sulla base delle annotazioni eseguite nel registro stesso durante il mese precedente e con le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze, la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta relativa alle operazioni imponibili e l'ammontare complessivo dell'imposta detraibile ai sensi dell'articolo 19, tenendo conto anche delle variazioni di cui all'articolo 26".
2. A decorrere dall'anno 1991 i contribuenti sottoposti agli obblighi di liquidazione e versamento previsti dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1972, n. 633, devono versare entro il giorno 27 del mese di dicembre, a titolo di acconto del versamento relativo al mese stesso, un importo pari al 65 per cento, elevato al 70 per cento per i contribuenti che si sono avvalsi della disposizione di cui al secondo periodo del primo comma del predetto articolo 27, del versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare per il mese di dicembre dell'anno precedente, o se inferiore, di quello da effettuare per lo stesso mese dell'anno in corso. Dell'acconto versato si tiene conto in sede di liquidazione relativa al mese di dicembre. Entro lo stesso giorno, i contribuenti di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 devono versare, a titolo di acconto del versamento da effettuare in sede di dichiarazione annuale, un importo pari al 65 per cento, del versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare con la dichiarazione annuale dell'anno precedente o, se inferiore, di quello da effettuare in sede di dichiarazione relativa all'anno in corso; per i contribuenti di cui all'articolo 74, quarto comma, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, per il calcolo del relativo importo si assumono gli ammontari relativi al quarto trimestre. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 28 GIUGNO 1995, N. 250, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.8 AGOSTO 1995, N. 349. (3) (7)
3. Se, in conseguenza della variazione, del volume di affari, mutano rispetto all'anno precedente le cadenze dei versamenti dell'imposta, il parametro di commisurazione dell'acconto riferito a tale anno e' costituito: se la cadenza e' stata trimestrale, da un terzo dell'imposta versata in sede di dichiarazione annuale ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da un terzo dell'ammontare versato, nell'ultimo trimestre a norma dell'articolo 74, quarto comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ovvero, se la cadenza e' stata mensile, dall'ammontare dei versamenti degli ultimi tre mesi dell'anno. (7)
3-bis. In alternativa alle disposizioni di cui al comma 2, l'obbligo relativo all'acconto puo' essere adempiuto anche mediante il versamento di un importo determinato tenendo conto dell'imposta relativa alle operazioni annotate o che avrebbero dovuto essere annotate nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo dal 1 al 20 dicembre, ovvero dal 1 ottobre al 20 dicembre se obbligati all'adempimento sono contribuenti che effettuano le liquidazioni con cadenza trimestrale, nonche' dell'imposta relativa alle operazioni effettuate nel periodo dal 1 novembre al 20 dicembre, ma non ancora annotate non essendo decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione; in diminuzione del suddetto importo puo' tenersi conto dell'imposta detraibile relativa agli acquisti e alle importazioni annotati nel registro di cui all'articolo 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dal 1 al 20 dicembre, ovvero dal 1 ottobre al 20 dicembre per i contribuenti trimestrali, e, per le operazioni intracomunitarie, dell'imposta detraibile relativa alle operazioni computate a debito a norma del presente comma nel calcolo dell'importo stesso; per l'anno 1994 puo' altresi' tenersi conto, in diminuzione, di un importo pari a due terzi ovvero a otto noni, se trattasi di contribuenti trimestrali, dell'ammontare dell'imposta relativa agli acquisti intracomunitari annotati nel registro di cui all'articolo 25 del citato decreto n. 633 del 1972 nell'ultimo periodo del 1993, computabile in detrazione nell'ultima liquidazione periodica relativa all'anno 1994, ai sensi del comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. I contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilita', avvalendosi, ai fini delle liquidazioni, dell'opzione di cui al primo comma dell'articolo 27 del citato decreto n. 633 del 1972, possono determinare l'ammontare dell'acconto nella misura di due terzi dell'imposta dovuta in base alla liquidazione per il mese di dicembre. Il calcolo dell'importo da versare deve essere eseguito anche per i titolari di conto fiscale entro il termine del 27 dicembre, stabilito dal comma 2 per il versamento, con l'osservanza delle modalita' di cui all'articolo 27, primo comma, del citato decreto n. 633 del 1972, e tenendo conto dell'eccedenza detraibile di cui al terzo comma dello stesso articolo.
4. L'acconto non deve essere versato se di ammontare inferiore a lire 200.000.
5. Chi non esegue in tutto o in parte i versamenti di cui al comma 2 e' soggetto alla soprattassa del 20 per cento delle somme non versate o versate in meno. Tuttavia, se l'acconto e' stato calcolato con riferimento, rispettivamente,alle liquidazioni per il mese di dicembre o per l'ultimo trimestre o all'imposta risultante dalla dichiarazione annuale relativa all'anno in corso, la soprattassa si applica solo se l'importo versato e' inferiore all'ammontare dovuto di oltre il 5 per cento di quest'ultimo.
5-bis. Per la riscossione dei versamenti di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 novembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28 novembre 1991, e al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; ((le banche delegate al pagamento e i concessionari devono versare negli ordinari termini e comunque non oltre il 31 dicembre le somme riscosse entro il 27 dicembre e quelle che il concessionario ha ricevuto dalla banca entro il 30 dicembre)).
5-ter. Gli intestatari di conto fiscale devono effettuare il versamento esclusivamente presso gli sportelli dei concessionari della riscossione o presso le aziende di credito con delega irrevocabile di versamento al concessionario. ((Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, possono essere stabiliti annualmente i tempi e le modalita', nei rapporti tra aziende di credito, concessionari e Banca d'Italia, per il riversamento all'erario entro il 31 dicembre delle somme relative all'acconto dell'imposta sul valore aggiunto.)) I non intestatari di conto fiscale effettuano il versamento esclusivamente presso le aziende di credito, le quali riversano le somme ricevute direttamente alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato.
5-quater. Sono considerati validi i versamenti effettuati nel corso del 1994 dal soggetto titolare di conto fiscale mediante distinte di versamento diverse da quelle appositamente previste dal decreto del Ministro delle finanze del 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1994. Sono considerati altresi' validi i versamenti effettuati nello stesso periodo da contribuenti non titolari di conto fiscale mediante l'impiego delle distinte di versamento sopra citate.
5-quinquies. Il comma 11 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' sostituito dal seguente:
'11. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1994; le disposizioni di cui al comma 10 sono applicabili ai soli versamenti relativi a contributi deliberati e assegnati in data successiva al 1 gennaio 1994.'.
6. Il termine del 31 dicembre 1990 previsto dall'articolo 19, secondo comma, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, concernente i limiti di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'acquisto e all'importazione di motocicli ed autovetture nonche' alle prestazioni di manutenzione e riparazione di tali beni, e' prorogato al 31 dicembre 1993. (6)
7. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte di registro e ipotecarie i termini fissati dall'articolo 20, commi 1 e 2, della legge 1 dicembre 1986, n. 879 sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1992.

AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 22 novembre 1991, n. 369, convertito con modificazioni
dalla L. 22 gennaio 1992, n. 17, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che nei confronti dei soggetti esercenti attivita' commerciale e artigianale aventi domicilio fiscale nelle province di Trieste e Gorizia e nei comuni della provincia di Udine compresi nell'allegato A al citato accordo tra Italia e Jugoslavia di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 129 di cui all'art. 3, comma 1 del D.L. 22 novembre 1991, n. 369, e' sospeso, per l'anno 1991, il termine relativo al versamento dell'imposta sul valore aggiunto a titolo di acconto, previsto dal comma 2 del presente articolo.

AGGIORNAMENTO (6)

Il D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito con modificazioni
dalla L. 06 febbraio 1992, n. 66, ha disposto (con l'art. 1, comma 9) che la disposizione di cui al comma 6 del presente articolo "deve intendersi concernente tutte le operazioni indicate nell'articolo 19, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito con modificazioni dalla
L. 19 luglio 1993, n. 243, ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "La misura dei versamenti di acconto dell'imposta sul valore aggiunto, previsti dall'articolo 6, commi 2 e 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, modificato dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, del 65 e 70 per cento e' unificata ed elevata all'88 per cento".

Art. 7.


1. A decorrere dal 1o gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000.
2. L'imposta di bollo sugli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere ed ai provvedimenti originali del giudice nei procedimenti civili, con esclusione di quella dovuta sugli originali delle sentenze e dei processi verbali di conciliazione, e' corrisposta per ogni procedimento, mediante applicazione di marche o mediante versamento su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma, nelle misure di lire 40.000 e di lire 60.000 rispettivamente, per i procedimenti di cognizione e per i procedimenti di esecuzione, limitatamente a quelli il cui valore supera lire 5 milioni, davanti al pretore; di lire 70.000 per i procedimenti di cognizione e di lire 140.000 per quelli di esecuzione davanti al tribunale; di lire 40.000 per i procedimenti davanti alla corte di appello e di lire 20.000 per quelli davanti alla Corte di cassazione; di lire 20.000 per i procedimenti speciali.
3. L'imposta di bollo sugli atti compiuti dal giudice e dal segretario, compresa quella sugli originali delle decisioni e dei provvedimenti, e' corrisposta per ogni procedimento dinanzi al Consiglio di Stato ed al tribunale amministrativo regionale nella misura di lire 100.000 con le modalita' di cui al comma 2.
4. La carta bollata, i moduli redatti a stampa su carta bollata o bollati in modo straordinario, nonche' i libri e i registri gia' bollati in modo straordinario che alla data indicata nel comma 1 sono ancora interamente in bianco, devono essere integrati prima dell'uso sino a concorrenza dell'imposta dovuta nella misura stabilita dal presente articolo, mediante applicazione di marche da bollo da annullarsi nei modi previsti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
5. Sono esenti dall'imposta di bollo gli atti e documenti concernenti l'iscrizione, la frequenza, e gli esami nell'ambito dell'istruzione secondaria di secondo grado, comprese le pagelle, i diplomi, gli attestati di studio e la documentazione similare; i certificati, le copie e gli estratti dei registri dello stato civile e l'autenticazione delle sottoscrizioni delle corrispondenti dichiarazioni sostitutive; le denunce di smarrimento presentate alle competenti autorita', e relative certificazioni da essa rilasciate; i duplicati di atti e documenti rilasciati dalla pubblica amministrazione quando gli originali sono andati smarriti o l'intestatario ne ha comunque perduto il possesso; le ricevute quietanze, note, conti, fatture, distinte e simili, anche se non sottoscritti quando la somma non supera lire 150.000; gli estratti di conti nonche' lettere e altri documenti di addebitamento o di accreditamento di somme, portanti o meno la causale dell'accreditamento o dell'addebitamento e relativi benestari quando la somma non supera lire 150.000, i buoni di acquisto ed altri simili titoli in circolazione di importo non superiore a lire 150.000; le ricevute relative al pagamento di spesa di condominio negli edifici, i conti degli amministratori di tutte le istituzioni poste sotto la tutela o vigilanza dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni; le copie delle cartelle cliniche dichiarate conformi all'originale. Sono altresi' esenti gli atti, i documenti e i provvedimenti dei procedimenti di esecuzione davanti al pretore quando il valore non supera lire 5 milioni; i certificati rilasciati da organi dell'autorita' giudiziaria previsti dall'articolo 29 della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica indicato nel comma 1, limitatamente a quelli relativi alla materia penale.
6. A decorrere dal 1° gennaio 1991, il sottonumero I) del n. 26 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative, e' sostituito dal sottonumero I) di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge.
Note all' , reca norme concernenti "Disciplina dell'imposta di bollo". Il testo del relativo art. 12 e' il seguente: "Art. 12 (Marche da bollo). - L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione di una delle parti o della data o di un timbro parte su ciascuna marca e parte sul foglio. Per l'annullamento deve essere usato inchiostro o matita copiativa. Sulle marche da bollo non e' consentito scrivere ne' apporre timbri o altre stampigliature tranne che per eseguirne l'annullamento in conformita' dei precedenti commi. E' vietato usare marche deteriorate o usate in precedenza".

Art. 8.


1. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi, vigenti dalla data del 31 agosto 1990, sono aumentate a decorrere dal 1° gennaio 1991 nelle seguenti misure:
a) di lire 1.455 per ettolitro, alla temperatura di 15› C per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;
b) di lire 145,5 per ettolitro, alla temperatura di 15› C per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali e' dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina;
c) di lire 2.494 per ettolitro, alla temperatura di 15› C, per olii da gas da usare come combustibili e per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento di cui alle lettere F), punto 1) e D), punto 3), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32.
2. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine, vigenti alla data del 31 ottobre 1990, sono aumentate a decorrere dal 1° gennaio 1991, nelle misure di lire 747,896 e 2.838 per cento chilogrammi, rispettivamente, per oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H) punti 1-b) 1-c) e 1-d) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32.
3. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine fino all'importo delle variazioni di prezzi medi europei dei prodotti petroliferi.
4. Se le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine, risultanti per effetto degli aumenti previsti dai commi 1 e 2, sono inferiori all'ammontare di quelle vigenti alla data del 31 dicembre 1990, queste ultime continuano ad applicarsi, anche successivamente a tale data.
Note all'art. 8: - La legge n. 321973 modifica il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano. La tabella B elenca i prodotti petroliferi da ammettere ad aliquota ridotta di imposta di fabbricazione sotto l'osservanza delle norme prescritte. - Si trascrive il testo del , convertito, con modificazioni, dalla , concernente "Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonche' altre disposizioni urgenti", e' il seguente: "1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo' essere stabilito l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione, e della corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina, sul petrolio diverso da quello lampante nonche' sul prodotto denominato "Jet Fuel JP4", sul petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico, sugli oli e gas da usare come combustibile e sugli oli combustibili diversi, da quelli speciali, semifluidi, di cui rispettivamente alle lettere E), punto 1, D) punto 3, F) punto 1, H) punti 1-b), 1-c), e 1-d) della tabella B allegata alla . Gli aumenti o le riduzioni sono disposti fino all'importo delle variazioni di prezzi medi europei dei suddetti prodotti che comportano riduzioni o aumenti dei corrispondenti prezzi al consumo all'interno calcolati secondo il vigente metodo CIP. Per il "Jet Fuel JP4" gli aumenti o le riduzioni sono disposti in misura corrispondente al rapporto di tassazione rispetto all'aliquota normale; per oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi gli aumenti o le riduzioni sono disposti in misura corrispondente alla variazione di aliquota apportata agli oli da gas e tenendo conto della quantita' di essi mediamente contenuta nei predetti oli combustibili. Per gli oli di gas l'aumento o la riduzione sono disposti in relazione alla sola variazione dei prezzi medi europei relativa alla destinazione per uso autotrazione, e nella stessa misura sono disposti gli aumenti e le riduzioni per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico. I decreti di riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine possono essere adottati nei limiti di copertura consentiti dalle maggiori entrate gia' acquisite, rinvenienti da precedenti decreti di aumento dell'imposizione emanati ai sensi del presente comma, nonche' ai sensi della . I decreti e il comunicato CIP devono essere pubblicati contestualmente nella Gazzetta Ufficiale ed hanno effetto dalla data della loro pubblicazione".

Art. 9.


1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, l'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali, ed artigiane e' aumentata a lire 206 al metro cubo. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico, delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, l'imposta e' dovuta nella misura di lire 112 al metro cubo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai consumi di gas metano per usi domestici di cottura dei cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dalla delibera del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986, nonche' ai consumi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui.
Nota all'art. 9: - L'art. 1 del testo unico, della leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 2181978 e' cosi' formulato: "Art. 1. (Sfera territoriale di applicazione). - Il presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna alle province di Latina e Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti gia' compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della Provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, all'Isola d'Elba, nonche' agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola. Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sara' limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi. Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo".

Art. 10.

1. Fino al 31 dicembre 1991, le aliquote di imposta sugli spettacoli previste ai numeri 1 e 2 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono stabilite nella misura dell'8 per cento, quella prevista al numero 3 della stessa tariffa e stabilita nella misura del 15 per cento e quella prevista al numero 4 e' stabilita nella misura del 4 per cento.
2. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1991, l'imposta sul valore aggiunto sui corrispettivi degli spettacoli sportivi e' stabilita nella misura del 9 per cento.
3. Il termine del 31 dicembre 1990 previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 27 dicembre 1989, n. 407, concernente l'abbuono d'imposta sugli spettacoli a favore delle imprese esercenti le sale cinematografiche, di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 313, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1991. ((5))
AGGIORNAMENTO (5)


La L. 31 dicembre 1991, n. 415 ha disposto (con l'art. 3, comma 5) che "Il termine del 31 dicembre 1991, previsto dall'articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, concernente l'abbuono d'imposta sugli spettacoli a favore delle imprese esercenti le sale cinematografiche, di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 313, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1992".
Capo III.
DISPOSIZIONI PER IL SETTORE DEI TRASPORTI

Art. 11.


1. Per l'anno 1991, il Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private nelle regioni a statuto ordinario e' stabilito in lire 4.411 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-quater del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, della legge 26 febbraio 1982, n. 51.
2. L'importo di lire 4.411 miliardi, di cui al comma 1, e' finanziato in lire 531.771.982.000 mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970 n. 281, ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.
3. Per l'anno 1991, l'apporto statale in favore dell'Ente Ferrovie dello Stato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d), dell'articolo 17 della legge 17 maggio 1985, n. 210, e' cosi' determinato:
a) quanto alla lettera b), oneri di infrastrutture successivi al 31 dicembre 1990, lire 1.500 miliardi;
b) quanto alla lettera c), oneri per capitale ed interessi, valutati in lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, derivanti dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che l'Ente e' autorizzato a contrarre nel secondo semestre dell'anno 1991 fino all'ammontare di lire 5.000 miliardi, di cui lire 2.000 miliardi per il finanziamento degli oneri per rinnovi e miglioramenti e lire 3.000 miliardi quale quota per l'anno medesimo per l'attuazione del programma poliennale di investimenti, predisposto in attuazione dell'articolo 3, numero 3), della stessa legge 17 maggio 1985, n. 210. Ai mutui di cui alla presente lettera si applicano le norme di cui agli articoli 3 e 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280 e successive modificazioni;
c) quanto alla letera d) sovvenzioni straordinarie ai fini dell'equilibrio del bilancio di previsione dell'Ente lire 438,8 miliardi.
4. Per l'anno 1991, sono determinate in lire 730 miliardi le compensazioni spettanti all'Ente ferrovie dello Stato per mancati aumenti tariffari di anni precedenti ed in lire 1.610 miliardi quelle a copertura del disavanzo del fondo pensioni, ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210.
Note all'art. 11: - Il testo dell' , concernente "Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore", come modificato dall' , aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 1982, n. 51 e' il seguente: "Art. 9. - E' istituito, a partire dall'esercizio finanziario 1982, presso il Ministro dei trasporti un Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano i servizi di cui al primo comma dell'art. 1. Il fondo viene dotato per il 1982 di un importo pari a quello corrisposto a qualsiasi titolo per l'anno 1981 dalla regioni, dalle province e dai comuni, direttamente o indirettamente, in favore delle aziende di cui al primo comma e per le finalita' ivi considerate. Per il 1983 e pr gli anni successivi la variazione del fondo sara' determinata, con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, anche in relazione all'incremento della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, verificatosi nell'anno precedente e risultante nella relazione generale sulla situazione economica del Paese. A partire dall'anno 1982 le erogazioni spettanti a ciascuna regione ai sensi degli e , sono ridotte ad un importo pari a quello che ogni singola regione ha corrisposto agli effetti del secondo comma. Agli effetti di quanto previsto dal secondo comma, gli enti locali dovranno evidenziare i loro interventi finanziari nella certificazione da produrre al Ministero dell'interno ai sensi della (Legge finanziaria). Le regioni comunicheranno al Ministero dei Trasporti, entro il 31 ottobre 1981, l'importo degli stanziamenti previsti nei bilanci di previsione dell'anno finanziario 1981 per le finalita' di cui al primo comma. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del Tesoro e d'intesa con la commissione consultiva interregionale di cui all' , satbilisce i criteri di ripartizione del fondo tra le regioni, comprese quelle a statuto speciale, sulla base della dimensione dei servizi effettuati e delle caratteristiche del territorio su cui i servizi stessi si svolgono, nonche' del progressivo conseguimento delle condizioni economiche di bilancio delle aziende come previsto dall'art. 6. Il Ministro dei trasporti provvede altresi' alla effettiva corresponsione del fondo cosi' ripartito alle regioni. Le regioni a loro volta assegnano i rispettivi finanziamenti agli enti o alle aziende di trasporto con riferimento a quanto disposto dall'art. 6. Sara' sentito, altresi', il parere della commissione consultiva interregionale di cui all' , sui programmi annuali di attuazione dei piani di risanamento tecnico economico, delle ferrovie in concessione previsti dalla . Il parere sara' vincolante sulla utilizzazione dei capitoli di bilancio relativi agli interventi in favore delle ferrovie in concessione per le quali, ai sensi della stessa legge, sia intervenuta la delega alle regioni di cui all' ". - Il testo dell' , concernente "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario", e' il seguente: "Art. 8 (Partecipazione a gettito di imposte erariali). - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro e' istituito un fondo il cui ammontare e' commisurato al gettito annuale dei seguenti tributi erariali nelle quote sotto indicate: a) il 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi; b) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione e dei diritti erariali sugli spiriti; c) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sulla birra; d) il 75 per cento delle imposte di fabbricazione sullo zucchero; sul glucosio, maltosio e analoghe materie zuccherine; e) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sui gasi incondesabili di prodotti petroliferi e sui gas resi liquidi con la compressione; f) il 25 per cento dell'imposta erariale sul consumo dei tabacchi. Le quote suindicate sono commisurate all'ammontare complessivo dei versamenti in conto competenza e residui, relativi al territorio delle regioni a statuto ordinario ed affluiti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nel penultimo anno finanziario antecedente a quello di devoluzione, al netto dei rimborsi per qualsiasi causa effettuati nel medesimo anno. Sono riservati allo Stato i proventi derivati da maggiorazioni di aliquote o altre modificazioni dei tributi di cui sopra, che siano disposte successivamente alla entrata in vigore della presente legge, quando siano destinati per legge alla copertura di nuove o maggiori spese a carico del bilancio statale. La percentuale del gettito complessivo del tributo, attribuibile alle modificazioni e maggiorazioni di aliquote previste dal precedente comma, e' determinata con la legge di bilancio. Il fondo comune e' ripartito fra le regioni a statuto ordinario con decreto del Ministro per il tesoro con quello per le finanze nel modo seguente: A) per i sei decimi, in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna, regione quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno precedente a quello della devoluzione: B) per un decimo in proporzione diretta alla superficie di ciascuna regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione; C) per i tre decimi, fra le regioni in base ai seguenti requisiti: a) tasso di emigrazione al di fuori del territorio regionale, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica; b) grado di disoccupazione, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dal numero degli iscritti nelle liste di collocamento appartenenti alla prima e seconda classe, secondo i dati ufficiali rilevati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale; c) carico pro capite dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo posta in riscossione mediante ruoli nel penultimo anno antecedente a quello della devoluzione quale risulta dai dati ufficiali pubblicati dal Ministero delle finanze. Con l'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione della riforma tributaria, il carico pro capite sara' riferito ad altra imposta corrispondente. La determinazione delle somme spettanti alle regioni sui tre decimi del fondo e' fatta in ragione diretta della popolazione residente, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica, relativa al penultimo anno precedente a quello della ripartizione, nonche' in base alla somma dei punteggi assegnati a ciascun requisito nella tabella annessa alla presente legge. Al pagamento delle somme spettanti alle regioni, il Ministero del tesoro provvede bimestralmente con mandati diretti intestati a ciascuna regione. Con successiva legge, da emanarsi non appena l'Istituto centrale di statistica abbia elaborato e pubblicato i dati relativi alla distribuzione regionale del reddito nazionale e comunque non oltre due anni, saranno riveduti i criteri di ripartizione del fondo comune di cui alla lettera C) del quinto comma del presente articolo, osservando il principio di una perequazione in ragione inversamente proporzionale al reddito medio pro capite di ciascuna regione". - Il testo dell' , concernente "Istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato", e' il seguente: "Art. 17 (Bilanci programmi e finanziamenti). - L'ente formula il bilancio secondo le prescrizioni contenute negli , evidenziando in particolare i fondi d'ammortamento e di svalutazione dei valori attivi. L'ente formula altresi', al fine di predeterminare i limiti finanziari della gestione annuale di esercizio, uno schema di bilancio di previsione strutturato secondo i medesimi criteri del bilancio di cui al precedente comma, da trasmettere al Ministero del Tesoro un mese prima della data fissata per la presentazione al Parlamento dei documenti di bilancio dello Stato. Il bilancio e lo schema di bilancio di previsione di cui ai commi precedenti debbono evidenziare in apposite voci le disponibilita' finanziarie destinate alle retribuzioni dei dipendenti dell'ente. All'attivo del bilancio aziendale affluiscono il gettito tariffario, le altre entrate eventuali nonche' gli apporti statali relativi alle seguenti voci: a) compensazioni concernenti gli obblighi di servizio pubblico e la normalizzazione dei conti, in conformita' dei regolamenti CEE n. 11911969, n. 11921969 e n. 11071970 in relazione a quanto disposto dal precedente art. 16; b) contributi ed aiuti, ai sensi del regolamento CEE, n. 11071970, e successive modificazioni, riguardanti la ricerca e lo sviluppo del settore ferroviario, nonche' i costi per manutenzione, funzionamento e rinnovo ed altri oneri di infrastruttura successivi alla data di cui all'ultimo comma dell'art. 26; c) contributi finanziari, diretti, ai sensi della decisione del Consiglio CEE n. 3271975, per la realizzazione di nuovi investimenti e relative scorte nonche' per gli oneri di mancato rinnovo, per la parte non coperta dagli utili netti dell'ente e dai mezzi ricavati dalla contrazione di mutui e dalla emissione di obbligazioni, da definire, con appositi programmi predisposti dall'ente distintamente per nuovi investimenti e rinnovi, nell'ambito del piano nazionale dei trasporti; d) eventuali sovvenzioni, straordinarie, in conformita' della decisione del Consiglio CEE n. 3271975, ai fini dell'equilibrio del bilancio di previsione, cui vanno informati anche i piani di recupero di produttivita' aziendale. Gli apporti derivanti da compensazione per obblighi di pubblico servizio e normalizzazione dei conti sono disposti con la legge di approvazione del bilancio dello Stato; quelli di cui alle restanti voci, ivi comprese le compensazioni straordinarie, sono autorizzati con apposita norma da inserire nella legge finanziaria. Gli apporti statali di cui alle lettere a), b), c) e d), del precedente quarto comma affluiscono ad apposito conto corrente infruttifero istituito presso la tesoreria centrale dello Stato, intestato all'Ente ferrovie dello Stato". L'ente e' tenuto, altresi', a fornire al Ministero del tesoro i dati periodici della gestione di cassa, che devono essere trasmessi, entro i trenta giorni precedenti le date indicate nei e . Il Ministro del Tesoro determina, con proprio decreto, lo schema-tipo dei prospetti contenenti dati periodici, della gestione di cassa del bilancio dell'ente. Per l'anno 1986 tutti gli stanziamenti per competenza e residui iscritti nel bilancio dello Stato a favore dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato si intendono riferiti all'ente "Ferrovie dello Stato" e sono a questo trasferiti con le modalita' di cui ai precedenti commi. Le anticipazioni concesse dallo Stato dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato a pareggio dei bilanci fino a tutto l'anno 1985 si intendono a tutti gli effetti quali trasferimenti definitivi. Se intendono altresi' imputabili, ai fini delle determinazioni di cui all'art. 3 della legge 1› agosto 1978, n. 448, gli apporti di cui alla lettera a) del presente articolo". - Il testo dell'art. 3, n. 3), della stessa , e' il seguente "3) approvare di concerto con il Ministro del Tesoro, i bilanci, i programmi di attivita' annuali e poliennali deliberati dal consiglio di amministrazione dell'ente". - Il testo degli e , concernente "Copertura del disavanzo della gestione 1968 dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, e' il seguente: "Art. 3. - Le obbligazioni da emettersi in forza dell'art. 1 della presente legge sono parificate ad ogni effetto alle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti. Le obbligazioni medesime sono ammesse di diritto alla quotazione ufficiale delle Borse valori, sono comprese fra i titoli sui quali l'istituto di emissione e' autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazione. Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonche' gli enti morali sono autorizzati anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuti, ad investire le loro disponibilita' nelle obbligazioni predette. Art. 4. - In attesa di poter procedere all'emissione delle obbligazioni di cui all'art. 1 della presente legge, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, puo' essere autorizzata, con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il tesoro, a ricorrere ad aperture di credito bancario, da estinguersi con il ricavo delle obbligazioni suddette". - Il testo dell'art. 21, ultimo comma, della concernente "Istituzione dell'ente Ferrovie dello Stato", e' il seguente: "Fino a quando non sara' disciplinato l'assetto generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori dipendenti, rimane fermo il trattamento in atto all'entrata in vigore, della presente legge, trasferendosene a carico dell'ente "Ferrovie dello Stato" l'onere finanziario finora gravante sullo Stato", salvo le compensazioni dovute in forza dei regolamenti comunitari".
Capo IV.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE

Art. 12.

1. La quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158, al netto degli stanziamenti annuali previsti dalle leggi di settore, e' determinata per gli anni 1991, 1992 e 1993 nella misura, rispettivamente, di lire 68 miliardi, lire 137 miliardi e lire 210 miliardi.
Nota all'art. 12: - Il testo dell' , concernente "Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni", e' il seguente: "b) da una quota variabile, determinata con la legge finanziaria su base triennale, comprensiva degli stanziamenti annuali previsti dalle vigenti leggi di settore".
Capo V.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA

Art. 13.


1. L'importo dei versamenti dello Stato all'INPS, per il concorso agli oneri della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, ai fini della progressiva assunzione degli oneri stessi a carico del bilancio, dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e' complessivamente stabilito per l'anno 1991 in lire 2.600 miliardi, di cui lire 1.106 miliardi a titolo di adeguamento della quota parte di mensilita' delle pensioni erogate dal fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS ai sensi del comma 3, lettera c), del suddetto articolo 37. Conseguentemente, la somma di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, resta determinata in lire 19.537 miliardi per l'anno 1991 ed e' assegnata per lire 14.617 miliardi al fondo pensioni lavoratori dipendenti per lire 1.000 miliardi alla gestione esercenti attivita' commerciali, per lire 1.035 miliardi alla gestione artigiani, per lire 2.814 miliardi alla gestione coltivatori diretti, per lire 3 miliardi alla gestione speciale minatori e per lire 68 miliardi all'ENPALS.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a versare all'INPS mediante giroconto, la somma di lire 2.600 miliardi indicata al comma 1 a valere sulle disponibilita' maturate al 31 dicembre 1990 sul conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato denominato "Conto speciale risanamento gestione previdenziale coltivatori diretti". Con effetto dal 1° gennaio 1991, sono abrogati gli articoli 18, 19 e 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160 e le disponibilita' residue esistenti sul predetto conto sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Con la stessa decorrenza il contributo addizionale di cui all'articolo 17, della medesima legge n. 160 del 1975, continua ad essere corrisposto ed il relativo gettito affluisce alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni di cui all'articolo 28 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
3. Il limite al complesso dei versamenti dello Stato all'INPS a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, queste ultime senza oneri di interessi, e' fissato per l'anno 1991 in lire 58.500 miliardi. Il ricorso alle anticipazioni di tesoreria e' in ogni caso consentito sino a concorrenza del predetto limite a completamento dei pagamenti di bilancio effettuati.
4. Ferme restando le vigenti modalita' di versamento al bilancio dello Stato dei contributi per l'assistenza sanitaria da parte dell'INPS, al solo fine della verifica, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65 convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, del rispetto del limite dei sei tredicesimi dell'importo di cui al comma 3, il complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, risultante al 30 giugno 1991, e' maggiorato dei sei dodicesimi sia del saldo dei contributi, sia dell'adeguamento al 90 per cento degli acconti dei contributi sanitari previsti per l'anno 1991, sempre che tali versamenti non siano gia' intervenuti al 30 giugno dello stesso anno.
5. L'onere relativo alle minori entrate derivanti, per gli anni 1991 e seguenti dall'attuazione dell'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 4 giugno 1990 n. 129, convertito, con modificazioni, della legge 3 agosto 1990, n. 210, e' valutato in lire 1.820 miliardi per l'anno 1991, in lire 3.952 miliardi per l'anno 1992 e in lire 4.209 miliardi a decorrere dall'anno 1993.
Note all'art. 13: - Il testo dell' , concernente "Ristrutturazione dell'Istituto Nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro", e' il seguente: "Art. 37. - 1. E' istituita presso l'INPS la "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali". 2. Il finanziamento della gestione e' assunto dallo Stato. 3. Sono a carico della gestione: a) le pensioni sociali di cui all' , e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle erogate ai sensi degli e , e successive modificazioni ed integrazioni; b) l'onere delle integrazioni di cui all' ; c) una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi dalla gestione speciale dei minatori e dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) per un importo pari a quello previsto per l'anno 1988 dall' . Tale somma e' annualmente adeguata, con la legge finanziaria, in base alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica; d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive disposte per legge in favore di particolari categorie, settori e territori ivi compresi i contratti di formazione-lavoro, di solidarieta' e l'apprendistato e gli oneri relativi a trattamenti di famiglia per i quali e' previsto per legge il concorso dello Stato o a trattamenti di integrazione salariale straordinaria e a trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle , e successive modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altra trattamento similare posto per legge a carico dello Stato; e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati; f) l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini rimpatriati dalla Libia di cui al , convertito in legge, con modificazioni, dalla , degli assegni vitalizi di cui all' , delle maggiorazioni di cui agli , e , nonche' delle quote di pensione, afferenti ai periodi lavorativi prestati presso le Forze Armate alleate e presso l'UNRRA. Sono altresi' a carico della gestione tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello Stato previsto da disposizioni di legge. 4. L'onere di cui al comma 3, lettera c), assorbe l'importo di cui all' , i contributi di cui all' all' , e all' . 5. L'importo dei trasferimenti da parte dello Stato ai fini della progressiva assunzione degli oneri di cui alle lettere d) e e) del comma 3 e' stabilito annualmente con la legge finanziaria. Per l'anno 1988, alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante proporzionale utilizzazione degli stanziamenti disposti dalla . 6. L'onere delle pensioni liquidate nella gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza anteriore dal 1› gennaio 1989 e delle pensioni di reversibilita' derivanti dalle medesime, nonche' delle relative spese di amministrazione e' assunto progressivamente a carico dello Stato in misura annualmente stabilita con la legge finanziaria, tenendo anche conto degli eventuali apporti di solidarieta' delle altre gestioni. 7. Il bilancio della gestione e' unico e, per ciascuna forma di intervento, evidenzia l'apporto dello Stato, gli eventuali contributi dei datori di lavoro, le prestazioni e le erogazioni nonche' i costi di funzionamento. 8. Alla gestione sono attribuiti i contributi dei datori di lavoro destinati al finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle , e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelli destinati al finanziamento dei pensionamenti anticipati". - Il testo dell' , concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1988)" e' il seguente: "3. Al fine di proseguire nella separazione tra previdenza ed assistenza e' fissato per l'anno 1988 un contributo straordinario di lire 16.504 miliardi a carico dello Stato a favore del fondo, pensioni lavoratori dipendenti per lire 12.390 miliardi e delle gestioni speciali degli artigiani, degli esercenti attivita' commerciali, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e dei minatori, rispettivamente per lire 877 miliardi, 849 miliardi, 2.385 miliardi e 3 miliardi, con riassorbimento dei finanziamenti relativi agli oneri derivanti dall'applicazione per le gestioni suddette delle disposizioni di cui all' , e successive modificazioni ed integrazioni, rispettivamente per lire 1.511 miliardi, 98 miliardi, e 9,5 miliardi, 282 miliardi per complessive lire 1.986 miliardi del finanziamento di cui all' , per la gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per lire 410 miliardi, nonche' del finanziamento di cui all' , per il fondo pensioni lavoratori dipendenti per lire 3.000 miliardi per complessive lire 5.396 miliardi". - Il testo degli articoli 17, 18, 19, e 20 della , concernente "Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale" e' il seguente: "Art. 17 (Finanziamento della gestione speciale dei coltivatori diretti). - Il contributo dovuto per l'adeguamento delle pensioni dai coltivatori diretti e dai mezzadri e coloni e rispettivi concedenti e' stabilito, con decorrenza dal 1› gennaio 1975, nella misura di L. 198 per ogni giornata di iscrizione nella gestione speciale di cui alle , e successive modificazioni ed integrazioni. Per le aziende agricole situate nei comuni dichiarati montani ai sensi della , il contributo e' ridotto a L. 148 giornaliere. Con la stessa decorrenza e' istituita sui contributi predetti una addizionale di L. 100 per ogni giornata di iscrizione. Il contributo base di adeguamento e la relativa addizionale indicati al precedente comma sono dovuti per 156 giornate all'anno, indipendentemente dal sesso e dall'eta' dell'assicurato. Per le pensioni da liquidare nella gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza dal 1› gennaio 1975 o successiva, i requisiti minimi di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia, di anzianita', di invalidita' ed ai requisiti sono equiparati, per le donne ed i giovani, a quelli previsti per gli uomini delle norme vigenti. Ai soli fini del raggiungimento dei requisiti minimi di contribuzione previsti per il diritto alle pensioni di cui al comma precedente i contributi versati o accreditati nella gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni in favore delle donne o dei giovani fino al 31 dicembre 1974 in numero inferiore a 156 per anno sono moltiplicati per il coefficiente 1,50. Per lo stesso coefficiente sono moltiplicati i contributi versati, in numero inferiore a 156 per anno, dalle donne e dai giovani in qualita' di giornalieri di campagna. Ai fini di cui sopra non possono, tuttavia, essere computati, in favore delle donne e dei giovani, piu' di 156 contributi giornalieri per ciascun anno. I contributi versati o accreditati in favore delle donne e dei giovani nell'assicurazione generale obbligatoria ovvero nella gestione speciale per gli artigiani o per gli esercenti attivita' commerciali, qualora siano utilizzati per la liquidazione della pensione a carico della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, sono ragguagliati, ai soli effetti della determinazione dei requisiti minimi di contribuzione, a contributi giornalieri secondo i seguenti parametri: 1 contributo annuo = 156 contributi giornalieri; 1 contributo mensile = 13 contributi giornalieri; 1 contributo settimanale = 3 contributi gionalieri; I contributi versati o accreditati nella gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni in favore delle donne ed i giovani dal 1› gennaio 1975 in poi, qualora siano utilizzati per la liquidazione della pensione a carico della gestione speciale per gli artigiani o per gli esercenti attivita' commerciali, sono ragguagliati, ai soli effetti della determinazione dei requisiti minimi di contribuzione, a contributi settimanali secondo il seguente parametro: 3 contributi giornalieri = il contributo settimanale. "Art 18 (Ripianamento della gestione previdenziale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni per l'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti alla data del 31 dicembre 1977. Agli oneri derivanti dalle operazioni finanziarie suddette si provvede con le disponibilita' di cui ai successivi articoli 19 e 20. Si applicano a dette operazioni le norme di cui al . Art. 19 (Istituzione di un conto corrente speciale per il ripianamento della gestione previdenziale per il coltivatori diretti, coloni e mezzadri). - Il gettito derivante dal contributo addizionale di cui al primo comma dell'art. 17 e' versato in un conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale, denominato "conto speciale risanamento gestionale previdenziale coltivatori diretti". Da detto conto di tesoreria sono annualmente prelevate e versate all'entrata del bilancio dello Stato le somme occorrenti per coprire, unitamente al concorso dello Stato, di cui al successivo art. 20, gli oneri concessi alle operazioni finanziarie previste dall'art. 18. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 20 (Apporto dello Stato per la gestione previdenziale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri). - Annualmente, con la legge di bilancio, e' determinato l'intervento dello Stato a favore della gestione per l'assicurazione invalidita' vecchiaia ed i superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, destinato, per un importo pari al doppio del gettito del contributo addizionale di cui all'art. 17, agli oneri delle operazioni finanziarie previste dall'art. 18, e per l'eventuale differenza, al ripianamento del disavanzo della gestione alla quale va devoluta. L'intervento dello Stato, di cui al precedente comma, non potra' essere inferiore, a decorrere dal 1977, all'ammontare del contributo stabilito per il 1976 dalla tabella allegata al , convertito con modificazioni, nella ". - Il testo dell'art. 28 della gia' citata , e' il seguente: "Art. 28 (Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni). - 1. A decorrere dal 1› gennaio 1989 la gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri di cui all' , e successive modificazioni ed integrazioni, assume la denominazione di "Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni". 2. La gestione, alla quale affluiscono i relativi contributi, eroga le prestazioni previdenziali previste in favore della categoria. Alla gestione sono trasferite le parti del contributo statale per gli assegni familiari agli autonomi agricoli, di cui all' , e successive modificazioni ed integrazioni, risultate in eccedenza sui fabbisogni annui". - Il testo dell' , convertito, con modificazioni, dalla , concernente "Disposizioni in materia di finanza pubblica" e' il seguente: "Art. 9 - 1. Sino all'entrata in vigore della riforma organica del sistema previdenziale, qualora al 30 giugno di ogni anno dai conti della tesoreria risulti che il complesso dei trasferimenti dallo Stato dell'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, al netto delle regolazioni pregresse superi i 613 del limite massimo fissato dalla legge finanziaria, il consiglio di amministrazione dell'INPS e' tenuto a proporre, entro trenta giorni dalla comunicazione del Ministero del tesoro, i provvedimenti idonei ad assicurare il miglior equilibrio delle singole gestioni tenuto conto della natura previdenziale e non previdenziale delle stesse". - Il testo dell' e , convertito, con modificazioni dalla , concernente "Disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno" e' il seguente: "1. Le imprese, di cui all' , convertito, con modificazioni, dalla , sono esonerate dal versamento del contributo di cui all' , relativo all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, in misura pari a 1,66 punti percentuali, del contributo di cui all' , destinato al finanziamento delle finalita' del sopresso Ente Nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, in misura pari a 0,16 punti percentuali, e del contributo di cui all' , in misura pari a 1 punto percentuale. 2. Le imprese di cui all' convertito, con modificazioni, dalla sono esonerate dal versamento del contributo di cui all' , relativo all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, in misura pari a 1,66 punti percentuali, del contributo di cui all' destinato al finanziamento delle finalita' del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, in misura pari a 0,16 punti percentuali, del contributo di cui all' , in misura pari a 0,20 punti percentuali, e del contributo di cui all' , in misura pari a 5,50 punti percentuali".
Capo VI.
DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 14.


1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
2. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1991.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 dicembre 1990.
COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri CARLI, Ministro del Tesoro Visto, il Guardasigilli: VASSALLI.

Tabella A




TABELLA A
INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE
TABELLA A INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI PARTE CORRENTE
(milioni di lire)
====================================================================
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991 1992 1993
____________________________________________________________________ 1) ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO
PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI
DI ENTRATE
PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Oneri connessi al funzionamento
della Commissione di indagine
sulla poverta'
700 700 700
Iniziative di enti ed
organismi pubblici e privati
per l'attuazione di
interventi di promozione della
cultura dell'innovazione
tecnologica di qualita'....
1.500 1.500 1.500
Legge quadro sulle organizzazioni
di volontariato
3.000 3.000 3.000
Istituzione delle Sezioni
giurisdizionali regionali
della Corte dei conti....
4.000 5.000 5.000
Riforma della legge sulla
obiezione di coscienza...
5.000 5.000 5.000
Revisione degli organici
dell'Avvocatura generale
dello Stato.............
6.500 6.500 6.500
Estensione al 31 dicembre
1989 dei benefici di cui
all' articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 ...................
7.000 7.000 7.000
Incremento dei contributi
sostitutivi delle entrate
pubblicitarie di cui allo
articolo 3, comma 11 , ed
all' articolo 4, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250 , per le imprese di
cui all'articolo 3, comma
10, e all'articolo 4,
comma 1, della citata
legge....................
10.000 10.000 10.000
____________________
37.700 38.700 38.700

MINISTERO DEL TESORO
Adeguamento delle pensioni
di guerra e integrazione
del trattamento base dei
grandi invalidi di guera
e di servizio............
50.000 60.000 60.000
====================================================================
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991 1992 1993
____________________________________________________________________ Finanziamento del XIII censimento
generale della popolazione e delle
abitazioni 1991
e del VII censimento generale
dell'industria, del commercio,
dei servizi e dell'artigianato
1991
361.750 224.700
Provvidenze per i ciechi civili
e per gli invalidi civili......
435.000 415.000 415.000
Perequazione dei trattamenti di
pensione nel settore pubblico
ed in quello privato...........
2.000.000 3.000.000 5.000.000
_______________________________
2.836.750 3.699.700 5.475.000

MINISTERO DELLE FINANZE

Istituzione di servizi contabili
presso le Intendentze di
finanza........................
13.000 18.500 18.500
Ristrutturazione dell'Amministrazione
finanziaria
198.440 416.610 598.100
Istituzione dei centri di
assistenza fiscale per i lavoratori
dipendenti e pensionati
243.000 243.000 243.000
_______________________________
454.440 678.110 859.600

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Aggiornamento dell'indennita'
spettante ai componenti dei
tribunali delle acque pubbliche
181 181 181
Fondo a sostegno delle spese di
giustizia per la costituzione
di parte civile delle vittime
della mafia e di analoghe
organizzazioni criminali
3.000 5.000 5.000
Affidamento al Corpo degli
agenti di custodia dei servizi
di traduzione e di piantonamento dei detenuti ed
internati....................
5.675 48.815 58.430

Segue: TABELLA A====================================================================
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991 1992 1993
____________________________________________________________________ Fondo a sostegno della
prevenzione del crimine nelle
regioni meridionali a favore dei minori
10.000 10.000 10.000
Riparazione per l'ingiusta
detenzione. Riparazione del
danno derivante da errore
giudiziario
15.000 15.000 15.000
Ordinamento del Corpo di
polizia penitenziaria.
41.185 52.990 93.956
Istituzione del giudice
di pace..................
150.000 350.000 350.000
Interventi vari in favore
della Giustizia.........
294.229 308.309 308.309
_______________________________
519.270 790.295 840.876

MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI

Autorizzazione alla partecipazione
italiana alle iniziative per i
servizi in comune fra le
rappresentanze all'estero
dei Paesi comunitari....
300 300 300
Proroga della legge n. 370 del 1984 , concernente
norme sui servizi sociali
a favore del personale
del Ministero impiegato
presso l'Amministrazione
centrale...............
2.000 2.000 2.000
Riforma della legge n. 153 del 1971 sulla scolarita'
degli italiani all'estero
10.000 10.000 10.000
Assegno sociale per gli
italiani all'estero in
stato di bisogno........
10.000 10.000 10.000
Partecipazione all'Esposizione
universale di Siviglia
del 1992......
10.000 25.000
Norme per la diffusione
della cultura e della
lingua italiana allo
estero e per il riordinamento
degli istituti di cultura...........
14.620 19.429 24.274
Interventi vari di competenza
del Ministero degli affari
esteri, ivi compresi
il riordinamento del
Ministero, il potenziamento del
servizio diplomatico consolare
ed i provvedimenti in
campo sociale e culturale all'estero..
94.800 122.271 122.271
Ratifica ed esecuzione
di accordi internazionali.............
118.210 117.815 118.995
______________________________
159.930 306.815 287.840

Segue: TABELLA A====================================================================
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991 1992 1993
____________________________________________________________________ MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Norme sull'autonomia delle
scuole, sugli organi collegiali
e sull'Amministrazione centrale e periferica della pubblica
istruzione..
341 341 341
Norme conseguenti allo
esercizio del diritto di
scegliere se avvalersi
dell'insegnamento della
religione cattolica......
6.087 6.087 6.087
Norme sullo stato giuridico
degli insegnamenti
della religione cattolica
8.300 24.900 24.900
Insegnamento di lingue
straniere ai militari in
servizio di leva........
10.000 15.000 25.000
Istituzione di uno speciale fondo
di incentivazione per il personale
del Ministero............
20.000 20.000 20.000
_______________________________
44.728 66.328 76.328

MINISTERO DELL'INTERNO
Modifiche alla legge n. 930 del 1980 , recante
norme sui servizi antincendi
negli aeroporti.
9.610 9.610 9.610
Comunita' terapeutiche....
10.000 10.000 10.000
Indennizzi per le vittime
del terrorismo...........
10.000 10.000 50.500
Ulteriori misure contro la
criminalita' organizzata..
10.250 10.250 10.250
Misure in favore degli
interventi di cui alla legge n. 96 del 1986 e n. 618 del 1984 .................
210.000 -
Disposizioni finanziarie
per le province, per i comuni
e le comunita' montane
23.200.425 18.871.850(a)
24.579.555(a)
_______________________________
23.450.285 18.911.710 24.659.915

MINISTERO
DEI LAVORI PUBBLICI

Modificazioni alla legge
sull'equo canone.........
5.000 5.000 5.000
_______________________________
5.000 5.000 5.000

MINISTERO DEI TRASPORTI

Misure urgenti per l'incentivazione
all'associazionismo nell'autotrasporto
delle merci...........
- 30.000 80.000
Ulteriori interventi delle
regioni per il ripiano dei
deficit delle aziende di
trasporto (rate ammortamento mutui)...
- 100.000 100.000
Costituzione e funzionamento del CIPET..
2.000 2.000 2.000
Ristrutturazione del Ministero......
5.000 10.000 10.000 Concorso dello Stato negli
oneri per il rinnovo
contrattuale nel settore dei
pubblici trasporti.......
430.000 670.000 740.000
_______________________________
437.000 812.000 932.000

MINISTERO DELLA DIFESA

Riforma delle leggi sui
caduti in servizio e sulla
sanita' militare..........
- 36.100 49.400 Modifica della durata dei
corsi di laurea in chimica
e tecnologie farmaceutiche
e in veterinaria dell'Accademia
di sanita' militare
interforze...............
6 6 6
Norme in favore dei militari
di leva e di carriera
appartenenti alle Forze
armate, ai corpi armati ed
ai corpi militrmente armati, infortunati o caduti
in servizio e dei loro
superstiti...............
31 31 31
(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell' articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (a) per 50.000 milioni nel 1992 e per 17.650.000 milioni nel 1993.

Segue: TABELLA A====================================================================
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991 1992 1993
____________________________________________________________________ Modifica del codice penale
militare di pace, per l'adeguamento
e l'integrazione con l'emanazione del
nuovo codice di procedura penale
894 894 894
Contributo dello Stato in
favore delle associazioni
combattentistiche di cui
alla tabella A annessa
alla legge 3 febbraio 1989, n. 33 ..............
5.000 5.000 5.000 Avanzamento degli ufficiali
e sottufficiali delle
Forze armate e della
Guardia di finanza...........
12.104 14.348 14.348
Norme sul reclutamento e
l'avanzamento, nonche'
modificazioni alla legge
sullo stato degli ufficiali
e dei sottufficiali.
Norme in materia di
rivalutazione degli assegni
annessi alle decorazioni
al valore militare.......
20.651 20.651 20.651
_______________________________
38.686 77.030 90.330

MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Inteventi per l'innovazione
e lo sviluppo delle piccole
e medie imprese industriali
650 650 650
Norme per l'attuazione del
piano energetico.........
1.000 1.800 1.800 Norme per la protezione
dalla esposizione allo
amianto..................
1.000 5.000 5.000
Inteventi per la tutela
dei consumatori..........
2.000 3.000 3.000
Riordinamento del Ministero
ed incentivazioni al
personale................
6.600 6.600 6.600
Interventi per la tutela
della concorrenza e del
mercato..................
32.000 35.000 35.000
_______________________________
43.250 52.050 52.050

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Azioni positive per lo
sviluppo dell'imprenditoria
femminile............
- 5.000 10.000
Misure di sostegno
previdenziale al lavoro delle
casalinghe...............
- 50.000 50.000
Concorso dello Stato nel
risanamento della gestione
finanziaria dell'INAIL
- 100.000 100.000
Nuove norme per la concessione della
Stella al merito del lavoro.....
700 700 700
Finanziamento del Comitato
nazionale per la parita'
presso il Ministero e delle
azioni positive per le
pari opportunita'
10.000 10.000 10.000
Proroga fiscalizzazione
dei contributi di malattia
ivi compreso il settore
del commercio............
788.000 788.000 788.000
Ulteriore riduzione degli
oneri impropri gravanti
sul costo del lavoro.....
1.500.000 1.500.000 1.500.000
________________________________ 2.298.700 2.453.700 1.458.700

MINISTERO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Provvedimenti per la promozione
delle esportazioni
47.300 47.300 450 ________________________________ 47.300 47.300 450
MINISTERO
DELLA MARINA MERCANTILE

Rifinanziamento della
legge relativa alla
definizione della gestione
degli istituti contrattuali
dei lavoratori portuali
(rate ammortamento mutui)
- - 30.000
Potenziamento degli
organici dei sottufficiali,
sottocapi e comuni della
categoria nocchieri di
porto....................
1.200 10.000 10.000
Riorganizzazione del Ministero..
7.600 10.000 10.000
Costituzione catasto del
demanio marittimo........
20.000 20.000 20.000
28.800 40.000 70.000

Segue: TABELLA A====================================================================
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991 1992 1993
____________________________________________________________________ MINISTERO DELLE
PARTECIPAZIONI STATALI
Incentivazione al personale
del Ministero.........
400 400 400
_______________________________
400 400 400

MINISTERO DELLA SANITA'

Norme sui servizi sociali
a favore del personale
del Ministero e dello
Istituto Superiore
di sanita'................
1.200 1.200 1.200
Censimento, controllo e
regolamentazione nel campo
delle nuove tecnologie
riproduttive e nel campo
delle manipolazioni genetiche..
2.000 2.000 2.000
_______________________________
3.200 3.200 3.200

MINISTERO PER I BENI
CULTURALI E AMBIENTALI

Contributo all'Unione
italiana ciechi con vincolo
di destinazione per il
Centro nazionale del libro
parlato..................
500 500 -
Celebrazioni per il bimillenario
oraziana.........
1.000 1.000 1.000
Contributo per il Festival
rossiniano...............
1.000 1.000 1.000
Innalzamento del contributo
statale alla biblioteca
statale per ciechi Regina
Margherita...............
2.500 2.500 2.500
Contributo per lo svolgimento
del Festival dei due
mondi di Spoleto.........
3.000 3.000 3.000
_______________________________
8.000 8.000 7.500

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Riorganizzazione del
servizio prevenzione degli
inquinamenti e risanamento
ambientale del Ministero
80 80 80 Disciplina della valutazione
di impatto ambientale...................
10.000 10.000 10.000
Incentivi finalizzati allo
sviluppo e alla sperimentazione
di veicoli ecologici destinati al
trasporto pubblico di persone nei
centri storici...........
10.000 10.000 10.000
Ristrutturazione del
Ministero................
25.250 34.250 44.250
Norme generali sui parchi
nazionali e le altre riserve
naturali..........
50.000 50.000 50.000
_______________________________
95.330 104.330 114.330

MINISTERO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA
E TECONOLIGICA

Partecipazione italiana al
programma internazionale
Human Frontiers..........
500 500 500
Autonomia delle Universita'
e degli Enti di ricerca
1.500 1.500 1.500
Concorso dello Stato nelle
spese di gestione del programma
nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA)
9.500 14.500 19.500
Iniziative per la diffusione
della cultura e della ricerca
scientifica...
10.000 10.000 10.000
Disposizioni per il personale
tecnico e amministrativo delle
Universita' e del Ministero...
20.000 40.000 60.000
Diritto allo studio......
50.000 50.000 50.000
Universita' non statali
legalmente riconosciute (di
cui almeno 32.000 milioni
annui da destinarsi quale
contributo all'Universita'
degli studi di Urbino)..
87.000 87.000 87.000
_______________________________
178.500 203.500 228.500

AMMINISTRAZIONI DIVERSE

Interventi per le politiche giovanili...........
- 5.000 5.000
Provvidenze a favore delle
minoranze linguistiche
- 10.000 10.000

Segue: TABELLA A====================================================================
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991 1992 1993
____________________________________________________________________ Interventi per favorire
la riorganizzazione dello
apparato produttivo e misure
di politica attiva
del lavoro...............
(b) (b)
- 1.500.000 1.500.000
Indennita' di bilinguismo
per il personale civile
non soggetto alla
contrattazione del pubblico
impiego operante negli
uffici della Valle d'Aosta
500 500 500
Norme a favore del personale
dipendente non vedente.......
600 1.150 1.700 Prevenzione del randagismo
1.000 2.000 2.000 Interventi per le operazioni di
soccorso dei volontari del Club
alpino italiano............
2.000 2.000 2.000
Interventi a tutela delle
casalinghe per gli infortuni
domestici..........
2.000 5.000 5.000
Iniziative a favore della
cultura.................
9.000 9.000 9.000
Interventi per lo sviluppo
della regione Calabria
11.720 11.720 11.720
Provvidenze per la minoranza
slovena e per la tutela della
cultura della minoranza italiana in
Jugoslavia..............
12.000 12.000 12.000
Indennita' di maternita' Congedi
parentali.......
20.000 20.000 20.000
Rifinanziamento del Fondo
per i progetti finalizzati
di cui all' articolo 26 della legge n. 67 del 1988 .....................
24.500 24.500 24.500
Interventi a favore dei
minori...................
25.000 50.000 50.000
Espletamento di prove selettive
per l'inquadramento nella qualifica
funzionale superiore del personale
dei Ministeri in possesso di
determinati requisiti..................
29.000 29.000 29.000
Interventi per l'istituzione
di servizi per gli
anziani..................
50.000 50.000 50.000
Provvedimenti in favore
di portatori di handicaps.
100.000 120.000 150.000
Riforma della dirigenza
statale..................
135.990 417.299 587.813
Interventi in favore dei
lavoratori immigrati e
regolamentazione della
attivita' dei girovaghi...
150.000 120.000 120.000
_________
(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell' articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (b).

Somme da corrispondere alle
regioni e ad altri enti
in dipendenza dei tributi
soppressi nonche' per la
acquisizione allo Stato
del gettito ILOR.........
256.000 265.000 272.000
_______________________________
829.310 2.654.169 2.862.233
Totale accantonamenti di
segno positivo per nuove o
maggiori spese o riduzioni
di entrate...............
31.616.579 30.952.337 39.062.952

2) ACCANTONAMENTI DI SEGNO
NEGATIVO PER RIDUZIONI DI
SPESE O INCREMENTO DI
DI ENTRATE

MINISTERO
DELLE FINANZE

Interventi di natura tributaria connessi con la
manovra 1992-1993 (parte)
(a) (a)
- -50.000 -17.650.000 Ulteriori interventi di natura
contributiva e tributaria connessi
alla manovra 1992 e 1993.....
- -1.550.000 -19.150.000 Totale complessivo...
31.616.579 29.402.337 19.912.952
________
(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell' articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , alla voce: Ministero dell'interno - Disposizioni finanziarie per le province, per i comuni e le comunita' montane.
(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell' articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , alla voce: Amministrazioni diverse - Interventi per favorire la riorganizzazione dell'apparato produttivo e misure di politica attiva del lavoro.





Tabella B

TABELLA B
INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPCIALE DI CONTO CAPITALE
TABELLA B
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI CONTO CAPITALE
(milioni di lire)
Segue: TABELLA B

====================================================================
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991 1992 1993
____________________________________________________________________
PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Interventi di competenza
dell'Autorita' per l'Adriatico..
10.000 30.000 30.000
Reintegro Fondo per la
protezione civile........
215.000 245.000 245.000
_______________________________
225.000 275.000 275.000

MINISTERO DEL TESORO
Rifinanziamento della legge n. 41 del 1986, articolo 16, commi 12 e
13 , concernenti provvidenze
a favore delle aziende danneggiate da
pubbliche calamita'........
- 31.000 31.000
Rifinanziamento, per gli
anni 1992-1993, della
legge 28 febbraio 1986, n. 44 , recante misure straordinarie
per la promozione e lo sviluppo
dell'imprenditorialita' giovanile nel
Mezzogiorno..............
- 300.000 300.000
Rifinanziamento della legge 1 marzo 1986, n. 64 , concernente
disciplina organica dell'intervento
straordinario nel Mezzogiorno,
ivi compresi gli oneri di fiscalizzazione
- 2.076.000 8.700.000
Concorso dello Stato per
gli oneri sostenuti dagli
enti locali per la costruzione
di sistemi ferroviari passanti (rate
ammortamento mutui).............
36.000 72.000 108.000
Rifinanziamento della
GEPI SpA.................
100.000 100.000 100.000
Aumento del fondo contributi
interessi della Cassa per il credito
alle imprese artigiane di cui allo
articolo 30 della legge 7 agosto 1982, n. 526 ....
300.000 300.000 300.000

Segue: TABELLA B
====================================================================
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991 1992 1993
____________________________________________________________________
Fondo di solidarieta'
nazionale per la Sicilia...
450.000 1.000.000 1.500.000
Partecipazione a banche e
fondi nazionali ed internazionali..
631.646 714.391 714.391
_______________________________
1.517.646 4.593.391 11.753.891

MINISTERO DELLE FINANZE

Ristrutturazione della
SpA ATI...................
13.000 7.000
_______________________________
13.000 7.000

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Fondo per lo sviluppo economico
e sociale.........
- 112.750 366.000
Contributi in favore delle
comunita' montane.........
100.000 140.000 150.000
_______________________________
100.000 252.750 516.000

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasformazione delle case
mandamentali e acquisizione
di nuovi istituti penitenziari.
Ristrutturazione e ampliamento
edifici penitenziari esistenti..
20.000 20.000 20.000
Interventi vari in favore
della giustizia...........
400.000 540.000 540.000
_______________________________
420.000 560.000 560.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Acquisto immobili per istituti
di cultura ed istituzioni
scolastiche.........
600 600 1.600
Acquisto immobili per sedi
all'estero ed alloggi per
il personale..............
10.000 10.000 10.000
Iniziative per la cooperazione
con i Paesi della
Europa centro-orientale..
150.000 250.000 500.000
_______________________________
160.600 260.000 511.600

MINISTERO DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE

Interventi infrastrutturali per la
scuola secondaria superiore.......
10.000 60.000 60.000
_______________________________
10.000 60.000 60.000

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso statale per mutui contratti
dalle province, dai comuni e dalle
comunita' montane per finalita'
di investimento di preminente
interesse (rate ammortamento mutui)..
- 600.000 600.000
Modifiche alla legge n. 930 del 1980 , recante
norme sui servizi antincendi
negli aeroporti.......
4.000 4.000 4.000
Ulteriore finanziamento
dell' articolo 29, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67 , in materia
di piani di eliminazione
delle barriere architettoniche
(rate ammortamento mutui).............
20.000 50.000 50.000
_______________________________
24.000 654.000 654.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Fondo per interventi nella
edilizia residenziale e
rifinanziamento della legge 16 ottobre 1975, n. 492 ,
per la proroga del contributo
alle cooperative edilizie degli
appartenenti
alle forze armate ed alle
forze di polizia.........
5.000 5.000 5.000
Ulteriore finanziamento
della legge 9 gennaio 1989, n. 13 , per l'eliminazione
delle barriere architettoniche
negli edifici privati.............
35.000 40.000 40.000
Interventi per l'edilizia
storico-artistico-monumentale.....
50.000 50.000 50.000
_______________________________
90.000 95.000 95.000

MINISTERO DEI TRASPORTI

Interventi a favore dello
associazionismo nell'autotrasporto
delle merci (limiti di impegno)
10.000 40.000 40.000
Investimenti nel settore
dei trasporti pubblici
locali (rate ammortamento
mutui)..................
100.000 175.000 175.000
_______________________________
110.000 215.000 215.000

MINISTERO DELLA DIFESA

Ristrutturazione e riconversione
produttiva arsenali e
stabilimenti.....
11.000 11.000 11.000
______________________________
11.000 11.000 11.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
E DELLE FORESTE

Fondo per il finanziamento
di un programma di riforestazione..
- 50.000 70.000
Disposizioni per la tenuta
di San Rossore...........
2.000 2.000 2.000
Credito agrario (limite
di impegno)..............
10.000 10.000 10.000
Interventi nel settore
delle opere di irrigazione
(limite di impegno)......
25.000 50.000 50.000
Interventi finalizzati al
conseguimento di obiettivi
in agricoltura biologica
ed alla salvaguardia dei
prodotti e dell'ambiente
30.000 30.000 30.000
Rifinanziamento della legge n. 590 del 1981 recante
norme per il Fondo di
solidarieta' nazionale......
120.000 170.000 170.000
Interventi programmatici
in agricoltura e nel settore
della forestazione..
2.720.000 3.150.000 3.130.000
_______________________________
2.907.000 3.462.000 3.462.000

Segue: TABELLA B
====================================================================
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991 1992 1993
____________________________________________________________________
MINISTERO DELL'INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Interventi a favore delle
nuove imprese operanti nei
settori agricolo, artigianale,
industriale e turistico, insediate
nella zona occupazionale ACNA
della Valle Bormida.........
- 20.000 20.000
Rifinanziamento della
legge n. 808 del 1985 , per
interventi per lo sviluppo
e l'accrescimento di competivita' delle industrie
operanti nel settore aeronautico (limiti di
impegno).................
- 80.000 160.000
ENEA - Progetti sulle fonti rinnovabili
e il risparmio energetico....
- 100.000 100.000
Rifinanziamento della legge n. 517 del 1975 in materia di credito
agevolato al commercio.............
- 270.000 270.000
Studi e ricerche sulla
sicurezza intrinseca delle
centrali nucleari........
10.000 - -
Programma di razionalizzazione
delle strutture degli enti
fieristici......
10.000 40.000 40.000
Misure per la tutela del
clima globale............
20.000 30.000 30.000
Norme per la riconversione
delle produzioni a base di
amianto..................
30.000 30.000 50.000
Rifinanziamento del Fondo
nazionale per l'artigianato...
50.000 100.000 100.000
Rifinanziamento della legge n. 41 del 1986, articolo 11, comma 16 ,
per la realizzazione di centri
commerciali e di mercati
agroalimentari............
55.000 70.000 70.000
Incentivi per le piccole
e medie imprese, per
l'artigianato e ammodernamento
delle imprese minori.....
150.000 620.000 670.000
Rifinanziamento della legge n. 308 del 1982 in materia di fonti
rinnovabilidi energia e di risparmio
dei consumi energetici,
nonche' dell' articolo 17, comma 16, della legge n. 67 del 1988 ..............
427.000 992.000 1.192.000
Piano finanziamento ENEA..
500.000 500.000 500.000
_______________________________
1.252.000 2.852.000 3.202.000

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Interventi di politica
del lavoro comprese le
politiche di formazione
professionale............
200.000 250.000 300.000
_______________________________
200.000 250.000 300.000

MINISTERO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Provvedimenti per la
promozione delle esportazioni
- 50.000 -
_______________________________
- 50.000 -

MINISTERO DELLA MARINA
MERCANTILE

Interventi a favore del
cabotaggio...............
20.000 30.000 30.000
Infrastrutture logistiche
capitanerie di porto.....
40.000 40.000 60.000
Interventi per la difesa
del mare.................
50.000 80.000 80.000
Pesca marittima, ivi
comprese le provvidenze per
il fermo biologico della
pesca....................
100.000 100.000 100.000
Industria cantieristica e
armatoriale (Direttiva CEE
n. 81363 e n. 87167)
(limiti di impegno)......
175.000 300.000 400.000
_______________________________
385.000 550.000 670.000

MINISTERO
DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Rifinanziamento degli
articoli 5 e 8 della legge 15 maggio 1989, n. 181 ...
- 50.000 50.000
Interventi a favore degli
enti di gestione delle
partecipazioni statali e
dell'EAMO................
500.000 500.000 500.000
_______________________________
500.000 500.000 500.000

MINISTERO DEL TURISMO
E DELLO SPETTACOLO

Realizzazione e ristrutturazione
di impianti destinati agli
spettacoli musicali, teatrali
e cinematografici (di cui 25.000
milioni per rate ammortamento mutui)..
- 50.000 50.000
Rifinanziamento della
legge 6 marzo 1988, n. 92 ,
recante misure urgenti per
la costruzione o l'ammodernamento di impianti
sportivi, per la realizzazione o il completamento
di strutture sportive di
base e per l'utilizzazione
dei finanziamenti aggiuntivi a
favore delle attivita' di interesse
turistico (di cui 10.000 milioni
quale limite di impegno)
- 50.000 50.000
Rifinanziamento della legge n. 217 del 1983 , recante disciplina
quadro del
turismo, nonche' interventi
di carattere nazionale ed
internazionale............
50.000 75.000 100.000
_______________________________
50.000 175.000 200.000

MINISTERO PER I BENI
CULTURALI E AMBIENTALI

Contributo straordinario
alla fondazione Filippo
Turati...................
600 - -
Contributo straordinario
dello Stato all'Accademia
della Crusca.............
1.000 - -
Interventi di completamento
delle opere di stabilizzazione
del duomo di Como...............
3.000 - -
Rifinanziamento della legge
speciale per Siena....
11.000 12.000 13.000

Segue: TABELLA B
====================================================================
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991 1992 1993
____________________________________________________________________
Interventi per le ville
venete...................
15.000 15.000 15.000
Interventi sui beni culturali
esistenti nella citta'
di Roma (compresa la
sanatoria degli effetti del
decreto-legge 13 luglio 1989, n. 253, articolo 5 )
56.000 - -
Interventi per il potenziamento delle attivita'
di restauro, recupero,
valorizzazione, catalogazione
del patrimonio culturale, nonche' per
il finanziamento dei progetti
in attuazione di piani
paesistici regionali e
per il potenziamento e
decentramento dell'Istituto centrale per il
restauro...............
133.000 168.000 197.000
_______________________________
219.000 195.000 225.000

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Rifinanziamento della
legge n. 441 del 1987 ,
in materia di smaltimento
di rifiuti (rate ammortamento mutui)..
- 50.000 50.000
Interventi per la conservazione e la tutela del
lago di Pergusa (Enna)...
3.000 3.000 3.000
Disposizioni in materia
di tutela delle acque di
balneazione.............
5.000 15.000 15.000
Tutela dei terreni
agricoli dagli incendi..
10.000 10.000 10.000
Programma di salvaguardia
ambientale e tutela dei
parchi nazionali e delle
altre riserve naturali...
20.000 150.000 150.000
_______________________________
38.000 228.000 228.000

MINISTERO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA

Interventi per le opere di
edilizia a favore della
Universita' degli studi di
Urbino...................
- 10.000 10.000
Nuovo programma quinquennale di ricerche in
Antartide...............
50.000 55.000 60.000
_______________________________
50.000 65.000 70.000

AMMINISTRAZIONI DIVERSE
Incentivi per lo sviluppo
economico dell'arco
alpino..................
- 10.000 20.000
Interventi per la ristrutturazione
delle comunita' terapeutiche.....
- 15.000 15.000
Completamento degli interventi
per il potenziamento degli impianti di
depurazione, integrazione
del sistema fognario, risanamento
dei corpi idrici che interessano le
aree urbane nel bacino
del Po (rate ammortamento
mutui)..................
- 15.000 15.000
Interventi volti alla
realizzazione di itinerari
ciclabili e ciclo-pedonali nelle aree
urbane.
- 20.000 30.000
Interventi a favore dei
comuni turistici ad alto
rischio ambientale......
- 40.000 50.000
Istituzione fondo interventi nel settore dei
trasporti rapidi di massa,
nel settore del traffico e per il
risanamento
urbano (limiti di
impegno)................
- 175.000 225.000
Proseguimento interventi
finalizzati alla salvaguardia
di Venezia.....
- 250.000 250.000
Traforo Monte Croce Carnico......
5.000 10.000 30.000
Misure urgenti per la
prevenzione degli Toscana,
Calabria, Puglia,
Lazio, Piemonte e Lombardia di
cui all' articolo 30-bis della legge n. 38 del 1990 .........
10.000 10.000 10.000
Conferimento alla Societa'
Stretto di Messina
per l'esecuzione del
progetto di massima....
10.000 15.000 15.000
Completamento laboratorio
scientifico del Gran
Sasso..................
15.000 45.000 45.000
Interventi per la realizzazione del sistema
idroviario padano-veneto
40.000 40.000 40.000
Opere ed interventi connessi con l'esposizione
internazionale Colombo
'92 (rate ammortamento
mutui).................
50.000 50.000 50.000

Segue: TABELLA B
====================================================================


OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991 1992 1993

Progetti integrati per
l'avvio di un piano pluriennale
di infrastrutture e impianti
tecnologici nelle aree urbane e
per il piano dello Stretto
di Messina. Istituzione
di un Fondo programmazione
e progettazione..........
50.000 70.000 60.000
Intervento straordinario
per la realizzazione in
Roma di opere direttamente
connesse alla sua condizione
di Capitale d'Italia
(compreso limite di impegno di 50.000 milioni
decorrente dal 1991)
nonche' per il restauro,
la conservazione e la
manutenzione del patrimonio
archeologico, artistico, monumentale e delle
ville storiche del comune
di Roma..................
50.000 270.000 270.000
Completamento degli interventi
nei territori colpiti da eventi
sismici e
franosi, ivi compresi
quelli del 5 maggio 1990
relativi alla regione
Basilicata, nonche' gli
interventi urgenti nei
territori della regione
Sicilia colpiti dall'eventuale
sismico del 13 dicembre 1990 e gli
interventi per il barocco
della Val di Noto........
100.000 80.000 80.000
Incentivi per lo sviluppo
della cooperazione economica
internazionale nelle
zone del confine orientale
100.000 100.000 100.000
Interventi a favore della
regione Sardegna ivi
compresi quelli destinati a
realizzare la contiguita'
territoriale............
100.000 500.000 600.000
Interventi a favore della
regione Calabria........
455.000 1.000.000 1.000.000
Provvedimenti per la
ricostruzione nelle aree
colpite dagli eventi
sismici del novembre 1980 e
del febbraio 1981.......
1.500.000 1.000.000 500.000
2.485.000 3.715.000 3.405.000
TOTALE TABELLA B...
10.767.846 19.075.741 26.962.991

Tabella C

TABELLA C
STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA TABELLA C
STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA (milioni di lire)


====================================================================
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991 1992 1993
____________________________________________________________________
PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Legge 22 giugno 1954, n. 385 : Sovvenzione straordinaria a
favore del Gruppo medaglie d'oro al
valor militare (cap. 1210)......
37 38 38
Legge 24 aprile 1980, n. 146 : Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1980):
- Art. 36 - Assegnazione a
favore dell'Istituto centrale di statistica
(cap. 1184).............
167.000 173.500 182.000
Legge 8 agosto 1985, n. 440 : Istituzione di un
assegno vitalizio in favore
di cittadini che abbiano illustrato la
Patria e che versano in stato di
particolare necessita'
(cap. 1186)..............
500 500 500
Legge 9 aprile n. 99:
Ratifica ed esecuzione
dello scambio di lettere
tra Italia e San Marino
relativo alla riacquisizione
dell'esercizio del
diritto della Repubblica
di San Marino all'installazione di una stazione
radiotelevisiva e dello
accordo di collaborazione
in materia radiotelevisiva fra la
Repubblica Italiana e la Repubblica di
San Marino, firmati a
Roma il 23 ottobre
(cap. 1381).............
6.000 6.000 6.000
Legge 26 giugno 1990, n. 162 (art. 32 ): Aggiornamento,
modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685 ,
recante disciplina degli
stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza (cap. 1273)
- - 177.990
_______________________________
173.537 180.038 366.528

Segue: TABELLA C
====================================================================
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991 1992 1993
____________________________________________________________________
MINISTERO DEL TESORO

Legge 7 febbraio 1961, n. 59 , modificata dall' articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181 :
Contributo corrente e in
conto capitale all'Azienda
nazionale autonoma delle
strade (ANAS)
(capp. 4521 e 7733)......
(a) (a)
3.664.426 4.554.780 5.374.353
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649 : Norme
concernenti i servizi ed
il personale delle abolite imposte di consumo
(cap. 4517).............
147.500 157.500 157.500
Decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito,
con modificazioni, nella
legge 7 giugno 1974, n. 216 , e legge 4 giugno 1985, n. 281 : Disposizioni
relative al mercato mobiliare ed al
trattamento fiscale dei
titoli azionari (CONSOB)
(cap. 4505)............
42.000 40.000 40.000
Legge 23 dicembre 1975, n. 698 : Scioglimento e
trasferimento delle funzioni
dell'Opera nazionale per la protezione
della maternita' e
dell'infanzia (cap. 5926p).....
60.163 60.163 60.163
Legge 22 dicembre 1977, n. 951 : disposizioni per la
formazione del bilancio
di previsione dello Stato:
- Art. 8 - Rimborso
all'ANAS dell'onere relativo all'ammortamento dei
mutui contratti dalla
Azienda stessa per la costruzione dell'autostrada
Salerno-Reggio Calabria
(cap. 7734p)............
26.237 25.725 24.822
Legge 22 luglio 1978, n. 385 : Adeguamento della
disciplina dei compensi
per lavoro straordinario
ai dipendenti dello Stato
(cap. 6682)..............
257.000 267.000 277.000
________
(a) Tali stanziamenti comprendono miliardi 300 per il 1992
e miliardi 600 per il 1993 concernenti l'ammortamento di
parte del complessivo programma di 8.000 miliardi di mutui
per il quadriennio 1991-1994 che l'ANAS potra' assumere ai
sensi dell' articolo 28 della legge n. 59 del 1961 .

Legge 5 agosto 1978, n. 462 : Nuova disciplina
dei compensi per lavoro
straordinario al personale della
scuola, comprese le universita'
(cap. 6683)..............
6.900 7.100 7.100
Legge 26 gennaio 1980, n. 16 : Disposizioni concernenti la corresponsione
di indennizzi, incentivi
ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane
che abbiano perduto beni,
diritti ed interessi in
territori gia' soggetti
alla sovranita' italiana
e all'estero
(cap. 4543p.)...........
56.000 56.000 56.000
Legge 24 aprile 1980, n. 146 : Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale
dello Stato
(legge finanziaria 1980):
- Art. 38 - Somme dovute
dalle singole Amministrazioni statali a quella
delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi
degli articoli 15, 16,
17 e 19 del testo unico
delle disposizioni legislative in
materia postale, di bancoposta e
di telecomunicazioni
(cap. 4432)............
567.560 567.560 567.560
Legge 18 novembre 1975, n. 764 : Liquidazione
dell'ente "Gioventu'
italiana" (cap. 4585).
Legge 8 agosto 1980, n. 441 : Conversione in legge,
con modificazioni,
del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 285 , concernente disciplina
transitoria delle funzioni di
assistenza sanitaria delle
unita' sanitarie locali:
- Art. 12 - Conferimento
al fondo di cui all' articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404
(cap. 4585) (Liquidazione
enti soppressi).
60.000 60.000 60.000
Legge 3 gennaio 1981, n. 7 , legge 26 febbraio 1987, n. 49 , e legge 5 luglio 1990, n. 173 : Stanziamenti
per l'aiuto pubblico a
favore dei Paesi in via di
sviluppo (capp. 4532p.,
8173, 9005)..............
3.018.939 2.994.341 3.079.141
Decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694 , convertito
nella legge 29 gennaio 1982, n. 19 : Modificazioni
al regime fiscale dello
zucchero e finanziamento
degli aiuti nazionali
previsti dalla normativa
comunitaria nel settore
bieticolo-saccarifero
(cap. 4542).............
280.000 250.000 210.000
Legge 14 agosto 1982, n. 610 : Riordinamento della
Azienda di Stato per gli
interventi nel mercato
agricolo (AIMA)
(capp. 4531 e 4532p.)..
1.085.000 1.085.000 1.080.000
Legge 27 dicembre 1983, n. 730 : Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria
1984):
- Art. 18 - Fondo rotativo
istituito presso la SACE
(cap. 8186)..............
430.000 430.000 430.000
Legge 28 febbraio 1986, n. 41 : Disposizioni per
la formazione del bilancio
annuale e pluriennale
dello Stato
(legge finanziaria 1986):
- Art. 32, comma 1, Fondo
di cui all' articolo 25 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 - Istituto
nazionale di biologia
della selavaggina
(cap. 4546).............
5.000 5.000 5.000
Legge 22 dicembre 1986, n. 910 : Disposizioni per
la formazione del bilancio
annuale e pluriennale
dello Stato
(legge finanziaria 1987):
- Art. 8, comma 14 - Fondo
sanitario nazionale di
parte corrente
(cap. 5941) (a).........
(b) (c) (c)
72.791.000 85.500.000 92.250.000
________
(a) Compresi gli oneri relativi all'indennita' di rischio
da radiazioni per tecnici di radiologia medica, di cui alla
legge n. 460 del 1988 , nonche' la quota di cui all' articolo 27, comma 4, della legge n. 162 del 1990 .
(b) Al netto di miliardi 5.959 quale quota di copertura
degli oneri per il contratto 1988-1990 e riduzione di
miliardi 6.650 derivante dall'apposito provvedimento
collegato con il presente disegno di legge.
(c) Al lordo di miliardi 5.959 quale quota di copertura
degli oneri per il contratto 1988-1990 e compresa la
riduzione di miliardi 6.650 derivante dall'apposito
provvedimento collegato con il presente disegno di legge.

Segue: TABELLA C
====================================================================
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991 1992 1993
____________________________________________________________________
Legge 30 dicembre 1989, n. 440 : Ratifica ed
esecuzione del protocollo tra
Governo della Repubblica
popolare ungherese sullo
utilizzo del porto di
Trieste (cap. 4632).....
- - 575
_______________________________
82.497.725 96.060.169 103.679.214

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Legge 19 ottobre 1984, n. 701 : Aumento del contributo
ordinario dello Stato allo
Istituto nazionale per lo
studio della congiuntura
(ISCO) (cap. 1354)......
11.000 10.000 10.000
Legge 22 dicembre 1986, n. 910 : Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1987):
- Art. 8, comma 4 - Contributo dello Stato a
favore dell'Istituto di
studi per la programmazione economica (ISPE)
(cap. 1353).............
10.000 10.000 10.000
- Art. 8, comma 14 - Fondo
sanitario nazionale di
conto capitale
(cap. 7082).............
1.500.000 1.600.000 1.700.000
Legge 11 marzo 1988, n. 67 : Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale
dello Stato (legge
finanziaria 1988):
- Art. 17, comma 35 Somme occorrenti per
sopperire ai minori
finanziamenti decisi
dalla Banca europea per
gli investimenti
(cap. 7510).............
200.000 300.000 300.000
_______________________________
1.721.000 1.920.000 2.020.000

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Legge 26 giugno 1990, n. 162 (art. 36, comma 4 ):
Aggiornamento, modifiche
ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685 ,
recante disciplina degli
stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza (cap. 2120)
- - 20.000
_______________________________
- - 20.000

MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI

Legge 26 ottobre 1962, n. 1612 : Riordinamento
dell'Istituto agronomico
per l'oltremare, con sede
in Firenze (cap. 4626)...
6.400 6.400 6.400
Legge 4 ottobre 1966, n. 794 : Ratifica ed esecuzione della
convenzione internazionale per la
costituzione dell'Istituto
italo-latino-americano
(cap. 3117)..............
4.200 4.300 4.300
Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , modificato
dalla legge 3 giugno 1977, n. 322 : Ordinamento della
Amministrazione degli affari esteri (Fondo di
anticipazione per le spese
urgenti) (cap. 1685).....
8.000 8.000 8.000
Legge 7 novembre 1977, n. 883 : Approvazione ed esecuzione
dell'accordo relativo ad un programma
internazionale per l'energia
(cap. 3138)..............
900 900 900
Legge 31 marzo 1980, n. 140 : Partecipazione italiana al Fondo europeo per
la gioventu' (cap. 3146)..
275 275 275
Legge 3 gennaio 1981, n. 7 ,
e legge 26 febbraio 1987, n. 49 : Stanziamenti per
l'aiuto pubblico a favore
dei Paesi in via di sviluppo
(cap. 4620)........
820.000 820.000 820.000

Segue: TABELLA C
====================================================================
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991 1992 1993
____________________________________________________________________
Legge 22 dicembre 1982, n. 960 : Rifinanziamento della
legge 14 marzo 1977, n. 73 , concernente la ratifica
degli accordi di Osimo
tra l'Italia e la
Jugoslavia
(capp. 2569 e 2681)......
3.130 3.130 3.130
Legge 28 dicembre 1982, n. 948 : Norme per l'erogazione
di contributi statali
agli enti a carattere
internazionalistico sottoposti alla vigilanza
del Ministero degli affari
esteri (cap. 3177)...........
7.000 7.000 7.000
Legge 3 agosto 1985, n. 411 : Contributo alla Societa'
"Dante Alighieri" (cap. 2667)......
1.300 1.300 1.300
Legge 11 dicembre 1985, n. 760 : Assegno per il funzionamento
dell'Istituto internazionale per
l'unificazione del diritto privato
(cap. 3109)..................
430 450 450
_______________________________
851.635 851.755 851.755

MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Legge 23 giugno 1990, n. 181 : Ratifica ed esecuzione dell'accordo che
modifica la convenzione
relativa al funzionamento della scuola europea
di Ispra (Varese)
(cap. 5273)..............
- - 100
- - 100
MINISTERO DELL'INTERNO
Legge 15 giugno 1959, n. 451 : Istituzione del capitolo "Fondo scorta per
il personale della Polizia di Stato"
(cap. 2841)..............
15.000 15.000 15.000
Legge 2 dicembre 1969, n. 968 : Istituzione del capitolo "Fondo scorta per
il personale del Corpo
nazionale dei Vigili del
Fuoco" (cap. 3281).......
3.000 3.000 3.000
Legge 8 giugno 1990, n. 142 : Ordinamento delle
autonomie locali
(cap. 1610)..............
3.500 3.500 3.500
Legge 26 giugno 1990, n. 162 : Aggiornamento, modifiche ed
integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685 , recante disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati
di tossicodipendenza:
- Art. 25 - Potenziamento
delle attivita' di prevenzione e repressione del
traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope (capp. 2782 e 2785)..
- - 6.800
- Art. 34 - Rifinanziamento
delle attivita' di prevenzione e
reinserimento dei tossicodipendenti
(cap. 4283)..............
- - 50.000
_______________________________
21.500 21.500 78.300

MINISTERO
DEI LAVORI PUBBLICI

Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090 : Norme delegate
concernenti il piano regolatore
generale degli acquedotti
(cap. 8881)..............
5.000 5.000 5.000
_______________________________
5.000 5.000 5.000

MINISTERO DEI TRASPORTI

Legge 11 marzo 1988, n. 67 : Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale
dello Stato (legge
finanziaria 1988):
- Art. 13, comma 12 Oneri derivanti dallo
ammortamento dei mutui
contratti dalle ferrovie in
regime di concessione e in gestione
commissariale governativa
(cap. 7304).........
180.000 350.000 600.000
_______________________________
180.000 350.000 600.000

MINISTERO DELLA DIFESA
Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263 : Approvazione
del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei
corpi, istituiti e stabilimenti militari, articolo
17 (Fondo scorta);
- Esercito, Marina ed
Aeronautica (cap. 1180)..
88.100 91.500 91.500
- Arma dei Carabinieri
(cap. 4791)..............
31.500 32.500 32.500
_______________________________
110.600 124.000 124.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
E DELLE FORESTE

Legge 15 ottobre 1981, n. 590 : Nuove norme per il
fondo di solidarieta' nazionale
(cap. 7451)............
230.000 230.000 230.000
Legge 8 agosto 1985, n. 423 : Aumento del contributo
ordinario in favore
dell'Istituto nazionale
della nutrizione
(cap. 4581)..............
9.600 9.600 9.600
_______________________________
239.600 239.600 239.600

MINISTERO DELL'INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Legge 11 marzo 1988, n. 67 : Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1988):
- Art. 16, comma 2 - Organismi di
normalizzazione (cap. 3030)......
3.500 3.500 3.500
_______________________________
3.500 3.500 3.500

Segue: TABELLA C
====================================================================
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991 1992 1993
____________________________________________________________________
MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Decreto-leggge 22 dicembre
1981, n. 791, convertito,
con modificazioni, nella
legge 26 febbraio 1982, n. 54: - Art. 12 - Finanziamento
delle attivita' di formazione professionale
(capp. 8055 e 8056)......
45.000 45.000 45.000
_______________________________
45.000 45.000 45.000

MINISTERO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Legge 22 dicembre 1986, n. 910 : Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1987):
- Art. 3, comma 2 - Concessione
di contributi per il sostegno delle
esportazioni (cap. 1614)........
2.000 2.000 2.000
Legge 18 marzo 1989, n. 106 : Riordinamento dello
Istituto nazionale per il
commercio estero
(cap. 1606)..............
200.000 200.000 200.000
_______________________________
202.000 202.000 202.000

MINISTERO
DELLA MARINA MERCANTILE

Legge 6 agosto 1954, n. 721 : Momentanee deficienze di fondi
delle Capitanerie di Porto (cap. 2181)
1.200 1.200 1.200
Legge 17 febbraio 1982, n. 41 : Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo
della pesca marittima:
- Art. 9 e decreto-legge 21 settembre 1987, n. 386 ,
convertito, con modificazioni,
nella legge 19 novembre 1987, n. 471 Art. 7 - Contributo ordinario
per il funzionamento dello
Istituto centrale per la
ricerca scientifica e
tecnologica applicata alla
pesca marittima
(cap. 3571)..............
4.500 4.500 4.500
Legge 31 dicembre 1982, n. 979 : Disposizioni per
la difesa del mare (art.
7) (capp. 2554, 2556 e
8022)....................
56.000 50.000 50.000
61.700 55.700 55.700

MINISTERO DELLA SANITA'

Legge 21 aprile 1977, n. 164 : Contributo dell'Italia al
Centro internazionale di ricerche per
il cancro (cap. 2593).......
1.300 1.350 1.350
Legge 11 luglio 1980, n. 312 : Nuovo assetto retributivo
funzionale del personale civile e
militare dello Stato:
- Art. 25, ottavo comma Compenso
particolare al personale dell'Istituto
superiore di sanita'
(cap. 4509)..............
3.500 3.500 3.500
Legge 22 dicembre 1980, n. 927 : Contributo all'Ufficio
internazionale delle
epizoozie, con
sede a Parigi (cap. 1226).........
180 180 180
Legge 18 marzo 1982, n. 88 : Incremento del contributo
statale a favore della Lega italiana
per la lotta contro i tumori
(cap. 2588)..............
1.900 1.950 1.950
Legge 28 febbraio 1986, n. 41 : Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1986)...........
- Art. 27, comma 3 - Potenziamento del sistema
informativo sanitario
(cap. 4201p.)...........
50.000 50.000 50.000
_______________________________
56.880 56.980 56.980

MINISTERO DEL TURISMO
E DELLO SPETTACOLO

Legge 14 novembre 1981, n. 648 : Contributo alla
Ente nazionale italiano
per il turismo (cap. 1563)
56.000 67.000 67.000

Segue: TABELLA C
====================================================================


ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991 1992 1993

Legge 30 aprile 1985, n. 163 : Nuova disciplina degli
interventi a favore dello
spettacolo (cap. 1193)...
850.000 930.000 980.000
906.000 997.000 1.047.000

MINISTERO PER I BENI CULTURALI
E AMBIENTALI

Legge 27 maggio 1975, n. 190 : Norme relative al
funzionamento della
Biblioteca nazionale centrale
"Vittorio Emanuele II" di
Roma (cap. 1538).........
3.200 3.300 3.300
Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 : Assegnazioni per il
funzionamento degli Istituti
centrali per il catalogo e
la documentazione; per il
catalogo unico delle biblioteche italiane e per
le informazioni bibliografiche;
per la patologia del libro; per il
restauro (capp. 1543, 1544,
2039 e 2042).............
6.200 6.400 6.400
Legge 2 aprile 1980, n. 123 : Norme per l'erogazione di
contributi statali ad enti culturali
(cap. 1605)..............
18.000 18.000 18.000
Legge 16 marzo 1987, n. 118 : Norme relative alla
Scuola archeologica di
Atene (cap. 2116)........
1.300 1.300 1.300
Legge 27 ottobre 1988, n. 466 : Contributo alla
Accademia nazionale dei
Lincei (cap. 1614).......
4.500 4.800 5.000
33.200 33.800 34.000


MINISTERO DELL'AMBIENTE

Legge 28 agosto 1989, n. 305 : Programmazione triennale per la tutela
dell'ambiente:
- Art. 1, comma 4 - Finanziamento programma
triennale (cap. 7705)....
100.000 400.000 400.000
100.000 400.000 400.000

MINISTERO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA

Legge 16 luglio 1974, n. 407 , modificata dalla legge 13 aprile 1977, n. 216 :
Programma europeo di
cooperazione scientifica e
tecnologica (COST) ed autorizzazione alle spese
connesse alla partecipazione
italiana ad iniziative da attuarsi in
esecuzione del programma
medesimo (cap. 7501).....
5.200 5.200 5.200
Legge 28 giugno 1977, n. 394 (e art. 6, comma 2, della legge 18 marzo 1989, n. 118 ): Potenziamento
dell'attivita' sportiva universitaria
(cap. 1513)..............
13.000 13.000 13.000
Legge 22 dicembre 1977, n. 951 : Disposizioni per la
formazione del bilancio di
previsione dello Stato:
- Art. 11 - Contributo al
CNR (cap. 7502)..........
1.000.000 1.000.000 1.000.000
Legge 22 dicembre 1986, n. 910 : Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1987):
- Art. 7, comma 8 - Edilizia universitaria
(cap. 7303)..............
300.000 650.000 700.000
Legge 11 marzo 1988, n. 67 : Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1988):
- Art. 24, comma 24
Policlinici uniersitari
(cap. 1518).............
60.000 60.000 60.000
Legge 30 maggio 1988, n. 186 : Istituzione della
Agenzia spaziale italiana
(cap. 7504).............
700.000 750.000 750.000
Legge 30 novembre 1989, n. 399 : Norme per il
riordinamento dell'Osservatorio geofisico
sperimentale di Trieste
(cap. 1520)..............
- - 4.015
2.078.200 2.478.200 2.532.215
TOTALE TABELLA C...
89.296.077 104.024.242 112.360.892

Tabella D

TABELLA D
RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO
DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

TABELLA D
RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO
DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE
(Milioni di lire)


====================================================================


OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991

Legge n. 1457 del 1963 e successive
modificazioni e integrazioni:
Provvidenze a favore delle zone
devastate dalla catastrofe del Vajont
(cap. 9059/Lavori pubblici) . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000
Legge n. 331 del 1985 : Provvedimenti
urgenti per l'edilizia universitaria:
- Art. 2 - Interventi pre la seconda
universita' di Roma (cap.
7304/Universita' e Ricerca) . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000
Legge n. 808 del 1985 : Interventi per lo
sviluppo e l'accrescimento di competivita'
delle industrie operanti nel settore
aeronautico (cap. 7552Industria) .......................... 81.000 Decreto-legge n. 786 del 1985 , convertito,
con modificazioni, nella legge n. 44 del 1986 : Misure straordinarie per
la promozione e lo sviluppo della
imprenditorialita' giovanile
nel Mezzogiorno (cap. 7830/Tesoro) . . . . . . . . . . . . 100.000
Legge n. 41 del 1986 : Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1986):
- Art. 16, comma 12 - Fondo anticipazioni
dello Stato a favore delle aziende
danneggiate da pubbliche calamita'
(cap. 8172/Tesoro) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000
- Art. 16, comma 13 - Provvidenze a favore
delle aziende danneggiate da pubbliche
calamita' (cap. 7763/Tesoro)
- Art. 34, comma 2 - Completamento della
linea metropolitana di Napoli
(cap. 7277Trasporti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.000
Legge n. 64 del 1986 : Disciplina organica
dell'intervento nel Mezzogiorno
(cap. 7759Tesoro) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950.000 Decreto-legge n. 9 del 1987 , convertito,
con modificazioni, nella legge n. 121 del 1987: - Art. 3-octies - Rifinanziamento
del fondo per l'assistenza tecnica
al commercio (cap. 8045/Industria) . . . . . . . . . . . . 50.000
Legge n. 67 del 1988 : Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1988):
- Art. 15, comma 20 - Fondo dotazione SACE
(cap. 8033/Tesoro) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800.000 Decreto-legge n. 415 del 1989 , convertito,
con modificazioni, nella legge n. 38 del 1990: - Art. 30, comma 2-bis - Completamento
degli interventi nelle zone
terremote di Zafferana Etnea
(cap. 7602/Presidenza) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000
Legge n. 424 del 1989 : Misure di sostegno
per le attivita' economiche nelle
aree interessate dagli eccezionali
fenomeni di eutrofizzazione verificatesi
nell'anno 1989 nel mare Adriatico:
- Rifinanziamento degli interventi di cui
all'art. 1, comma 1 (cap. 7548/Turismo). . . . . . . . . . 20.000
Legge n. 57 del 1990 : Istituzione della
Autorita' per l'Adriatico (cap. 7802/Marina
mercantile - cap. 7601/Ambiente - cap.
7403/Universita' e ricerca) . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000
TOTALE TABELLA D....... 2.290.000

Tabella E

TABELLA E
VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE
A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE
TABELLA E
VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE
A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE
(milioni di lire)


===================================================================
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991 1992 1993
------------------------------------------------------------------

Decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976 e decreto-legge n. 62 del 1984 , convertito, con
modificazioni, nella legge n. 212 del 1984 : Credito agevolato al settore
industriale (cap. 7545Industria). - 31.000 - 40.000 - 40.000
Legge n. 675 del 1977 e
legge n. 198 del 1985 :
Riconversione industriale
(cap. 7546Industria)............. - 150.000 - 100.000 - 100.000
Legge n. 130 del 1983
(legge finanziaria 1983),
art. 18 e legge n. 193 del 1984 , art. 9: Fondo per la
ristrutturazione e riconversione industriale
(cap. 7546Industria)........... - 110.000 -
- Legge n. 749 del 1985 , di
conversione del decreto legge 19 ottobre 1985, n. 547 : Rimborso all'IRI,
all'ENI e all'EFIM delle
rate di ammortamento relative all'emissione di
prestiti obbligazionari,
nonche' delle somme necessarie per il pagamento
degli interessi sulle
eventuali operazioni di
prefinanziamento
(cap. 7819Tesoro) (1)........... - 870.795 -
Legge n. 41 del 1986
(legge finanziaria 1986):
- art. 11, comma 20:
Oneri per capitale e interesse a carico dello
Stato per l'ammortamento
dei mutui contratti dagli
enti di gestione delle
partecipazioni statali
(cap. 7834Tesoro) (1)........... - 894.800 -
- art. 11, comma 23:
Oneri per capitale e
interesse a carico dello Stato
per l'ammortamento dei mutui
contratti dall'Enel
(cap. 7832Tesoro).............. - 491.000 -
(1) La riduzione si riferisce alle quote dovute all'ENI e
all'IRI.
Segue: TABELLA E
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991 1992 1993
Legge n. 67 del 1988
(legge finanziaria 1988):
-art. 15, comma 31:
Integrazione dell'autorizzazione
di spesa di cui all' articolo 25, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976
(cap. 7545Industria)............ - 10.000 -
- art. 15, comma 52
(cap. 4577Lavoro) - 200.000 -
---------------------------------------
In complesso... - 2.757.000 - 140.000 - 140.000
---------------------------------------


Tabella F

TABELLA F
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE
ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI
N.B. - Nella colonna "Limite impeg." i numeri 1, 2 e 3
stanno ad inidicare:
1) Non impegnabili le quote degli anni 1992 ed esercizi
successivi.
2) Impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 1992 e
successivi.
3) Interamente impegnabili le quote degli anni 1992 e
successivi.
Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31
dicembre 1990 e quelli derivanti da spese in annualita'.
Gli importi risultanti dalla presente tabella scontano gli
effetti delle precedenti tabelle D (rifinanziamento) ed E
(definanziamento).

INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

A. - MINISTERI
1. - Infrastrutture portuali
2. - Interventi a favore delle imprese industriali
3. - Interventi per calamita' naturali
4. - Interventi a favore del Mezzogiorno
5. - Credito agevolato al commercio
6. - Interventi a favore delle province di Trieste e Gorizia
7. - Provvidenze per l'editoria
8. - Edilizia residenziale e agevolata
9. - Mediocredito centrale
10. - Artigiancassa
11. - Interventi nel settore dei trasporti
12. - Interventi per la protezione civile
13. - Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine
14. - Interventi nel settore della ricerca
15. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
16. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
17. - Interventi per la viabilita' ordinaria e di grande
comunicazione (ANAS)
18. - Edilizia penitenziaria e giudiziaria
19. - Metropolitana di Napoli
20. - Difesa del suolo e tutela ambientale
21. - Realizzazione strutture turistiche
22. - Interventi in agricoltura
23. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi 24. - Universita' (compresa edilizia)
25. - Impiantistica sportiva
26. - Sistemazione aree urbane
27. - Interventi diversi

B. - AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE AUTONOME
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
Azienda di Stato per i servizi telefonici

TABELLA F
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI
SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI
(in milioni di lire)


===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO
1994 Anno Limite
1991 1992 1993 e terminale impeg.
successivi
-------------------------------------------------------------------
A. MINISTERI
1. Infrastrutture
portuali.
Legge n. 1774 del 1962
e legge n. 798 del 1981
Consorzio Porto di Genova
(Tesoro: cap. 4519) 7.000 7.000 7.000 63.000 2002 1
Legge n. 822 del 1971 e
legge n. 681 del 1979
Provvidenze Porto di
Trieste (Marina mercantile:
cap. 2572)............... 4.600 4.600 4.600 13.000 1996 1
Legge n. 910 del 1986
(legge finanziaria 1987):
Art. 8, comma 15 -
Costruzione di un bacino di
carenaggio nel Porto di
Palermo (Lavori pubblici: (a) (a)
cap. 7596).............. 10.000 10.000 - - - 3
Legge n. 543 del 1988
Disposizioni per la
realizzazione di infrastrutture
nell'area portuale di
Ancona e Ravenna (b)
(Marina mercantile:
cap. 7801)... 10.000 20.000 - - - 3
----------------------------------
31.600 41.600 11.600 76.800
2. Interventi a favore delle
imprese industriali.
Legge n. 231 del 1975
- Finanziamenti a favore
delle piccole e medie
industrie (c) (c)
(Industria: cap. 7541)... - 15.000 15.000 - - 1
Decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976 e decreto-legge n. 62 del 1984 , convertito,
con modificazioni, nella
legge n. 212 del 1984
Credito agevolato al settore
industriale (c) (c)
(Industria: cap. 7545) (d) - 10.000 10.000 - - 1
Legge n. 675 del 1977 e
legge n. 198 del 1985
Riconversione industriale
(Industria: cap. 7546) (e) - 50.000 30.000 - - 1
Legge n. 130 del 1983
(legge finanziaria 1983):
- Art. 18 e art. 9 della legge n. 193 del 1984
Fondo per la ristrutturazione
e la riconversione
industriale (Industria:
cap. 7546) (f) - 110.000 200.000 860.000 1997 1
Legge n. 710 del 1985
Interventi in favore della
produzione industriale
(Industria: cap. 7545).. 40.000 40.000 40.000 40.000 1994 1
Legge n. 808 del 1985
Interventi a favore delle
industrie operanti nel
settore aeronautico (g) (a)
(Industria:
cap. 7552) (h) 101.000 30.000 - - - 3

(a) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(b) Comprende milioni 10.000 quale parte della quota
dell'anno 1990 e milioni 10.000 quale parte della quota
dell'anno 1991.
(c) Parte della quota dell'anno 1980.
(d) L'autorizzazione di spesa e' ridotta di milioni 31.000
per l'anno 1991 e di milioni 40.000 per ciascuno degli anni
1992 e 1993 in base alla precedente Tabella E.
(e) L'autorizzazione di spesa e' ridotta di milioni 150.000
per l'anno 1991 e di milioni 100.000 per ciascuno degli
anni 1992 e 1993 in base alla precedente Tabella E.
(f) L'autorizzazione di spesa e' ridotta di milioni 110.000
per l'anno 1991 in base alla precedente Tabella E.
(g) Comprende milioni 20.000 quale parte della quota
dell'anno 1989.
(h) L'autorizzazione di spesa e' elevata di milioni 81.000
per l'anno 1991 in base alla precedente Tabella D.

Segue: TABELLA F

===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO
1994 Anno Limite
1991 1992 1993 e terminale impeg.
successivi
-------------------------------------------------------------------
Legge n. 910 del 1986
(legge finanziaria 1987):
- Art. 3, comma 4 - Fondo
speciale rotativo per
l'innovazione teconologica (a) (a)
(Industria: cap. 7548)... - 150.000 150.000 - - 1
Legge n. 67 del 1988
(legge finanziaria 1988):
- Art. 15, comma 31 -
Integrazione della
autorizzazione di spesa di
cui all'art. 25, primo comma,
lettera, a), del D.P.R. n. 902 del 1976 (Industria:
cap. 7545) (b).... - - - - - 1
- Art. 15, comma 39 -
Ulteriore autorizzazione di
spesa per gli interventi
di cui all' art. 20 della legge n. 896 del 1986 ,
concernente disciplina
della ricerca e coltivazione
delle risorse geotermiche (c)
(Industria: cap. 7910) - 30.000 - - - 1
Decreto-legge n. 120 del 1989 , convertito,
con modificazioni, nella legge n. 181 del 1989 - Misure
di sostegno e di
reindustrializzazoine
in attuazione del piano di
risanamento della siderurgia:
- Art. 10 - Credito alla
cooperazione (Tesoro:
capp. 7828 e 8187) 70.000 - - - - 1
Legge n. 234 del 1989
Disposizioni concernenti
l'industria navalmeccanica
ed armatoriale (Marina
mercantile: capp. 7541,
7543, 7553, 7554, 7555, (d) (e)
7557 e 7560) 282.000 129.000 9.000 - - 1
-----------------------------------
493.000 564.000 454.000 900.000
------------------------------------
3. interventi per calamita'
naturali.
Decreto-legge n. 227 del 1976 , convertito, con
modificazioni, nella legge n. 336 del 1976 - Provvidenze
per le popolazioni
dei comuni della regione
FriuliVenezia Giulia
colpiti dal
terremoto del maggio 1976
(Tesoro: cap. 8787) 20.000 20.000 20.000 50.000 1996 3
Legge n. 546 del 1977
Ricostruzione zone
terremotate del Friuli
(Tesoro: cap. 8787) 20.000 20.000 20.000 70.000 1997 3
Legge n. 828 del 1982
Ulteriori provvedimenti
per il completamento della
opera di ricostruzione e
di sviluppo delle zone
della regione Friuli-Venezia
Giulia, colpite dal
terremoto del 1976, e
delle zone terremotate della
regione Marche (Tesoro:
capp. 8787 e 8809) 12.500 12.500 12.500 112.500 2002 3

(a) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(b) L'autorizzazione di spesa e' eliminata in base alla
precedente Tabella E.
(c) Quota relativa all'anno 1990.
(d) Di cui milioni 9.000 quale prima annualita' del limite
di impegno della durata di otto anni e sei mesi e milioni
120.000 quale parte della quota relativa al 1990.
(e) Comprende milioni 20.000 quale parte della quota
relativa al 1990 e milioni 100.000 quale parte della quota
relativa al 1991.

Segue: TABELLA F

===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO
1994 Anno Limite
1991 1992 1993 e terminale impeg.
successivi
-------------------------------------------------------------------
Legge n. 156 del 1983
- Provvidenze in favore
della popolazione di
Ancona colpita dal movimento
franoso del 13 dicembre
1982 (Tesoro: cap. 8797) 2.000 2.000 2.000 18.000 2002 1
Legge n. 879 del 1986
Completamento della
ricostruzione delle zone
del Friuli-Venezia Giulia
colpite dal terremoto del
1976 e delle zone della
regione Marche colpite
da calamita':
- Art. 1 - Contributi
alla regione Friuli-Venezia
Giulia per il completamento
dell'opera di ricostruzione
nei comuni colpiti dagli
eventi sismici
del 1976 (Tesoro: capp. (a) (b)
8786 e 8787) 127.000 189.000 27.000 151.000 2006 3
- Art. 4 - Completamento
dell'opera di ripristino
e di ricostruzione degli
edifici demaniali e dei
complessi edilizi al
culto, nonche
di edifici da adibire
a caserma
per la Polizia di Stato
e per i Vigili del Fuoco
(Lavori pubblici: (c) (d)
capp. 9050 e 9077) 16.000 20.000 5.000 - - 3
- Art. 5 - Contributo
alla regione Friuli-Venezia
Giulia da destinare al
Centro di riferimento
oncologico di Aviano
(Tesoro: cap. 8796) 1.000 1.000 1.000 5.000 1998 3
- Art. 6 - Completamento
dell'opera di ripristino
e di restauro del
patrimonio culturale (Beni
culturali: capp. 1610,
3048, 3103, 8008 e 8101) 21.000 5.000 - - - 3
- Art. 8 - Completamento,
ammodernamento e
sistemazione delle strade
statali (Lavori pubblici:
cap. 7276) 31.000 - - - - 1
- Art. 24 - Contributo
alla regione Marche per il
completamento del
ripristino e della
riparazione di opere
pubbliche e
monumentali
(Tesoro: cap. 8799) 20.000 - - - - 1
- Art. 25 - Ripristino
funzionale dell'area
archeologica di Ancona
(Beni culturali: (d)
cap. 8023) 4.000 - - - - 3
- Art. 28 - Esecuzione
di opere di ammodernamento
e potenziamento del
Porto di Ancona
(lavori pubblici: (e) (f)
cap. 7509) 10.000 35.000 10.000 - - 3

(a) Comprende milioni 100.000 quale parte della quota
relativa all'anno 1989.
(b) Comprende milioni 162.000 quale parte della quota
relativa all'anno 1990.
(c) Comprende milioni 10.000 quale parte della quota
relativa a ciascuno degli anni 1989 e 1991.
(d) Parte della quota relativa all'anno 1990.
(e) Comprende milioni 10.000 quale parte della quota
relativa all'anno 1989 e milioni 25.000 quale quota
dell'anno 1990.
(f) Parte della quota relativa all'anno 1991.

Segue: TABELLA F

===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO
1994 Anno Limite
1991 1992 1993 e terminale impeg.
successivi
-------------------------------------------------------------------
Legge n. 910 del 1986
(legge finanziaria 1987):
- Art. 6, comma 1 -
Prosecuzione degli
interventi di cui
alla legge n. 219 del 1981 (Bilancio: (a)
cap. 7500) 500.000 - - - - 3
- Art. 6, comma 2
Completamento del
programma abitativo di cui
al Titolo VIII della
legge n. 219 del 1981 (a) (a)
(Tesoro: cap. 8908) - 75.000 50.000 - - 3
- Art. 6, comma 6 , e art. 17, comma 10, della legge n. 67 del 1988 -
Rifinanziamento
dell' articolo 5, lettera d), della legge n. 80 del 1984 , in materia
di proroga dei termini ed
accelerazione delle
procedure per l'applicazione
delle norme in favore
delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici
del novembre 1980 e del
febbraio 1981 (Bilancio: (b)
cap. 7089) 65.000 130.000 - - - 3
Legge n. 67 del 1988
(legge finanziaria
1988):
- Art. 17, comma 1
- Incremento del Fondo
previsto dall' articolo 3 della legge n. 219 del 1981 (a) (c)
(Bilancio: cap. 7500) 2.000.000 1.400.000 - - - 3
- Art. 17, comma 3
Completamento del
programma abitativo di cui
al Titolo VIII della
legge n. 219 del 1981 (c) (d)
(Tesoro: cap. 8908) - 25.000 - 2.475.000 - 2
- Art. 17, comma 5
Completamento degli
interventi nelle zone del
Belice terremotate nel 1968:
- Tesoro: cap. 8817 98.000 98.000 - - - 3
- Lavori pubblici: (e)
capp. 8647 e 9051 102.000 102.000 60.000 - - 3
Legge n. 102 del 1990
Disposizioni per la
ricostruzione e la
rinascita della
Valtellina e delle
adiacenti zone
delle province
di Bergamo, Brescia,
e Como, nonche'
della provincia
di Novara, colpite
dalle eccezionali
avversita' atmosferiche
dei mesi di luglio 1987:
- Tesoro: capp. 7791 e
7796 21.000 21.000 21.000 21.000 1994 2
- Bilancio: cap. (f)
7083 200.000 429.000 529.000 743.000 1994 3
Legge n. 235 del 1990
Rifinanziamento delle
norme riguardanti lo
sviluppo economico
del Vajont (Industria: (g)
capp. 7042 e 7045) 20.000 20.000 15.000 - - 1
---------------------------------
3.290.500 2.604.500 772.500 3.645.500
--------------------------------------

(a) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(b) Comprende parte delle quote relative all'anno 1989
(milioni 80.000) ed all'anno 1990 (milioni 50.000).
(c) Quota relativa all'anno 1990.
(d) Comprende parte delle quote relative all'anno 1989
(milioni 1.175.000) ed all'anno 1990 (milioni 1.300.000).
(e) Comprende parte delle quote relative all'anno 1989
(milioni 30.000) ed all'anno 1990 (milioni 30.000).
(f) Comprende milioni 229.000 quale parte della quota
dell'anno 1991.
(g) Di cui milioni 15.000 quale prima annualita' di un
limite di impegno decennale.

Segue: TABELLA F

===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO
1994 Anno Limite
1991 1992 1993 e terminale impeg.
successivi
-------------------------------------------------------------------
4. Interventi a favore
del Mezzogiorno.
D.P.R. n. 902 del 1976
e decreto-legge n. 62 del 1984 , convertito,
con modificazioni,
nella legge n. 212 del 1984 (a) (b) (c)
(Tesoro: cap. 7773) 57.000 95.000200.000 365.000 1994 3
Legge n. 651 del 1983 e art. 6 del decretolegge n. 166 del 1989
convertito, con
modificazioni, nella
legge n. 246 del 1989
Disposizioni per il
finanziamento triennale
degli interventi
straordinari nel
Mezzogiorno (d) (d)
(Tesoro: cap. 7759) 1.000.000 1.000.000 - - - 3
Legge n. 64 del 1986; art. 15, comma 52 ,
della legge n. 67 del 1988 e art. 6 del
decreto-legge n. 166 del 1989 , convertito,
con modificazioni,
nella legge n. 246 del 1989 , nonche'
legge n. 184 del 1989 Disciplina organica
dell'intervento
straordinario nel
Mezzogiorno (e) (f)
(Tesoro:
cap. 7759) 2.370.000 8.661.350 11.200.000 37.505.675 1994 3
Legge n. 67 del 1988
(legge finanziaria
1988):
- Art. 15, comma 13
Realizzazione di un
programma per
l'installazione nel
Mezzogiorno di centri
per lo sviluppo della
imprenditorialita'
(Partecipazioni (g
statali: cap. 7548) 20.000 - - - - 3
----------------------------------
3.447.000 9.756.350 11.400.000 37.870.675
------------------------------------------
5. Credito agevolato
al commercio.
Legge n. 146 del 1980
(legge finanziaria
1980):
- Art. 34 -
Rifinanziamento legge n. 517 del 1975 ,
concernente disciplina
del commercio (h) (h)
(Industria: cap. 8042) 5.000 5.000 - - - 3
Legge n. 887 del 1984
(legge finanziaria
1985):
- Art. 14, comma
undicesimo - Integrazione
dell'autorizzazione di
spesa di
cui all' art. 6 della legge n. 517 del 1975 , e articolo 3 della legge 5 luglio 1990, n. 174 (i)
(Industria: cap. 8042) 21.000 11.000 36.000 136.000 1999 3
Legge n. 41 del 1986
(legge finanziaria
1986):
- Art. 11, comma 12
Rifinanziamento legge n. 517 del 1975 (l)
(Industria: cap. 8042) 30.000 60.000 60.000 240.000 1995 3
- Art. 11, comma 15
Contributi per la
realizzazione di mercati
agro-alimentari e art. 3 della legge 5 luglio 1990, n. 174 (m)
(Industria:
cap. 8044) 14.000 64.000 64.000 344.000 1999 3

(a) Comprende milioni 50.000 quale parte della quota
relativa all'anno 1990.
(b) Comprende milioni 100.000 relativi all'anno 1978 e
milioni 100.000 relativi all'anno 1986.
(c) Comprende milioni 200.000 relativi agli anni 1979 e
1980 e milioni 150.000 relativi all'anno 1983.
(d) Parte della quota relativa all'anno 1988.
(e) L'autorizzazione di spesa e' elevata di milioni 950.000
in base alla precedente Tabella D.
(f) Di cui milioni 11.950.000 relativi a parte della quota
dell'anno 1990, milioni 8.900.000 relativi a parte della
quota dell'anno 1991, milioni 2.300.000 relativi all'anno
1992 e milioni 800.000 relativi all'anno 1993.
(g) Parte della quota relativa all'anno 1990.
(h) Parte della quota dell'anno 1984.
(i) Di cui milioni 50.000 relativi alla quota dell'anno
1990 e milioni 20.000 quale parte della quota dell'anno
1991.
(l) Di cui milioni 30.000 relativi a parte della quota
dell'anno 1989, milioni 60.000 relativi all'anno 1990 e
milioni 30.000 relativi a parte della quota dell'anno 1991.
(m) Di cui milioni 30.000 e 50.000 relativi rispettivamente
a parte delle quote 1990 e 1991.

Segue: TABELLA F

===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO
1994 Anno Limite
1991 1992 1993 e terminale impeg.
successivi
-------------------------------------------------------------------
Legge n. 910 del 1986
(legge finanziaria
1987):
- Art. 3, comma 3
Rifinanziamento legge n. 517 del 1975 (a)
(Industria: cap. 8042 30.000 30.000 30.000 126.000 1996 3
Legge n. 67 del 1988
(legge finanziaria
1988):
- Art. 15, comma 23
Integrazione del Fondo
di cui all' art. 6 della legge n. 517 del 1975 (b)
(Industria: cap. 8042) - 100.000 100.000 600.000 1997 3
- Art. 15, comma 24
Incremento del Fondo
di cui all' art. 6 della legge n. 517 del 1975 per la concessione
di contributi in
conto capitale per le
societa' promotrici di
centri commerciali
all'ingrosso e art. 3 della legge 5 luglio 1990, n. 174 (c)
(Industria: cap. 8043) 125.000 75.000 - - - 3
- Art. 15, comma 42
Integrazione del Fondo
di cui all' art. 3-octies del decreto-legge n. 9 del 1987 , convertito,
con modificazioni,
nella legge n. 121 del 1987 , concernente
interventi in materia di
distribuzione commerciale
(Industria: (e) (e)
cap. 8045) (d) 50.000 25.000 25.000 - - 3
------------------------------------
275.000 370.000 315.000 1.440.000
-------------------------------------
6. Interventi a favore
delle province di Trieste
e Gorizia.
Legge n. 373 del 1980
- Proroga e rifinanziamento
del Fondo destinato alle
esigenze del
territorio di Trieste
(Tesoro: cap. 6857).. 30.000 30.000 30.000 105.000 1997 2
Legge n. 26 del 1986
Incentivi per il
rilancio dell'economia
di Trieste e Gorizia:
- Tesoro: cap. 6857.. 30.000 30.000 30.000 60.000 1995 2
- Industria: cap. 5110 10.000 10.000 10.000 20.000 1995 2
Legge n. 910 del 1986
(legge finanziaria
1987):
- Art. 7, comma 14
Completamento degli
interventi di cui agli
articoli 1 e 2 della legge n. 960 del 1982
concernente gli accordi
di Osimo (Lavori (e)
pubblici: cap. 9490). 30.000 - - - - 2
----------------------------------
100.000 70.000 70.000 185.000
----------------------------------
7. Provvidenze per
l'editoria.
Legge n. 416 del 1981 - Disciplina
delle imprese editrici e
provvidenze per l'editoria:
- Art. 32 - Fondo per
il finanziamento
agevolato (Presidenza:
cap. 7406)........... 10.000 5.000 - - - 3
- Art. 34 - Mutui
agevolati per l'editoria
libraria (Beni culturali:
cap. 7551)..... 4.000 2.000 - - - 3

(a) Di cui milioni 30.000 relativi all'anno 1990.
(b) di cui milioni 100.000 relativi all'anno 1990 e milioni
100.000 relativi all'anno 1991.
(c) Quota relativa all'anno 1990.
(d) L'autorizzazione di spesa e' elevata di milioni 50.000
per l'anno 1991 in base alla precedente Tabella D.
(e) Parte della quota dell'anno 1990.

Segue: TABELLA F

===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO
1994 Anno Limite
1991 1992 1993 e terminale impeg.
successivi
-------------------------------------------------------------------
Legge n. 428 del 1984
Integrazione del fondo
per i finanziamenti
agevolati destinati
alla stampa quotidiana
e periodica, di cui
all' art. 29 della legge n. 416 del 1981
(Presidenza: cap. 7406 10.000 10.000 10.000 - - 3
Legge n. 887 del 1984
(legge finanziaria
1985):
- Art. 14, ultimo comma
Fondo per i finanziamenti
agevolati destinati
alla stampa quotidiana
e perdiodica
(Presidenza: cap. 7406) 10.000 10.000 10.000 10.000 1994 3
Legge n. 67 del 1987
- Rinnovo della legge n. 416 del 1981 recante
disciplina delle
imprese editrici e
provvidenze per l'editoria:
- Art. 20 - Fondo per
il finanziamento agevolato
(Presidenza: cap. 7406) 25.000 25.000 25.000 50.000 1995 3
- Art. 21 - Mutui
agevolati per l'editoria
libraria (Beni culturali:
cap. 7551)..... 4.000 4.000 4.000 8.000 1995 3
Legge n. 230 del 1990
Contributi alle imprese
radiofoniche private
che abbiano svolto
attivita' di informazione
di interesse
generale (Presidenza:
cap. 7408)........... 6.150 6.150 - - - 1
Legge n. 250 del 1990
Provvidenze per l'editoria
e per le imprese
radiofoniche (Presidenza:
cap. 7406)....... 20.000 20.000 20.000 140.000 2000 1
---------------------------------------
89.150 82.150 69.000 208.000
---------------------------------------
8. Edilizia residenziale
e agevolata.
Decreto-legge n. 9 del 1982 , convertito, con
modificazioni, nella
legge n. 94 del 1982
- Norme per l'edilizia
residenziale e provvidenze
in materia di
sfratti (Tesoro: cap. (a) (b)
7795)............... - 350.000 320.000 - - 1
Decreto-legge n. 12 del 1985 , convertito,
con modificazioni,
nella legge n. 118 del 1985 - Misure finanziarie
in favore delle
aree ad alta tensione
abitativa (Tesoro: (c)
cap. 7820).......... - 50.000 - - - 1
Legge n. 67 del 1988
(legge finanziaria
1988):
- Art. 22, comma 3
Concessione in favore
delle imprese edilizie,
cooperative e loro
consorzi, di contributi
per interventi di
edilizia agevolata
(Lavori pubblici:
cap. 8267) 150.000 150.000 150.000 - - 3
----------------------------------------
150.000 550.000 470.000 -
----------------------------------------


9. Mediocredito centrale.
Legge n. 526 del 1982 Provvedimenti
urgenti per lo
sviluppo della
economia:
- Art. 11 - Fondo per
il finanziamento di
esportazioni a
pagamento differito (d)
(Tesoro: cap. 7775) 50.000 200.000 120.000 - - 3

(a) Parte delle quote all'anno 1984 (milioni 100.000) ed
all'anno 1986 (milioni 250.000).
(b) Parte delle quote relative all'anno 1985 (milioni
250.000) ed all'anno 1986 (milioni 70.000).
(c) Parte della quota dell'anno 1986.
(d) Parte delle quote relative ad anni precedenti.

Segue: TABELLA F

===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO
1994 Anno Limite
1991 1992 1993 e terminale impeg.
successivi
-------------------------------------------------------------------
Legge n. 130 del 1983
(legge finanziaria
1983):
- Art. 8, primo e
secondo comma - Fondo
per il finanziamento
di esportazioni a
pagamento differito (a)
(Tesoro: cap. 7775) 50.000 194.000 130.000 - - 1
Legge n. 730 del 1983
(legge finanziaria
1984):
Art. 18, settimo ed
ottavo comma - Fondo
per il finanziamento
di esportazioni a
pagamento differito (b) (c) (b)
(Tesoro: cap. 7775) 100.000 500.000 100.000 - - 1
Legge n. 887 del 1984 (legge finanziaria
1985):
- Art. 9, sesto comma
- Fondo per il
finanziamento di
esportazioni a pagamento
differito (d) (e)
(Tesoro: cap. 7775) 50.000 465.000 415.000 - - 1
Legge n. 41 del 1986
(legge finanziaria
1986):
- Art. 11, comma 6
Fondo per il
finanziamento di
sportazioni a
pagamento
differito (Tesoro: (f)
cap. 7775).......... 100.000 170.000 170.000 240.000 1994 1
Legge n. 67 del 1988
(legge finanziaria
1988):- Art. 15,
comma 22 Aumento del
Fondo di
dotazione (Tesoro: (c)
cap. 8022).......... 100.000 - - - - 1
------------------------------------
450.000 1.529.000 935.000 240.000
10. Artigiancassa.
Legge n. 887 del 1984
(legge finanziaria
1985):
- Art. 14, sesto comma
- Fondo per il concorso
statale nel pagamento
degli interessi
(Tesoro: cap. 7743) 80.000 - - - - 3
Legge n. 41 del 1986
(legge finanziaria
1986):
- Art. 11, comma 9 - Fondo per il concorso statale nel pagamento
degli interessi (Tesoro: (g) cap. 7743)
100.000 170.000 - - - 3
Legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987): - Art. 3, comma 6
Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi
(g) (Tesoro: cap. 7743) 70.000
70.000 140.000 - - 3

(a) Parte delle quote relative ad anni precedenti.
(b) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(c) Parte della quota relativa all'anno 1990.
(d) Quota relativa all'anno 1989.
(e) Parte della quota relativa all'anno 1991.
(f) Di cui milioni 170.000 relativi all'anno 1989 e milioni
70.000 relativi a parte della quota dell'anno 1991.
(g) Di cui milioni 70.000 relativi a parte della quota
dell'anno 1989.

Segue: TABELLA F

===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO
1994 Anno Limite
1991 1992 1993 e terminale impeg.
successivi
-------------------------------------------------------------------
Legge n. 67 del 1988
(legge finanziaria
1988):
- Art. 15, comma
43 Fondo per il concorso
statale nel pagamento
degli interessi (a)
(Tesoro: cap. 7743) 120.000 120.000 120.000 360.000 1994 3
-------------------------------------
370.000 360.000 260.000 360.000
-------------------------------------
11. Interventi nel
settore dei trasporti.
Legge n. 189 del 1983
- Piano decennale per
la soppressione dei
passaggi a livello
sulle linee ferroviarie
dello Stato (b)
(Tesoro: cap. 7811) 150.000 150.000 320.000 - - 1
Legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria
1987):
- Art. 2, comma 6 ,
e art. 13, comma 5, della legge n. 67 del 1988 - Programma
nazionale per l'alta
velocita' sulla
direttrice Battipaglia
-Napoli-Roma-Milano (c) (d)
(Tesoro: cap. 7843) 500.000 800.000 1.000.000 6.425.000 1994 2
Legge n. 67 del 1988
(legge finanziaria
1988):
- Art. 13, comma 15
- Realizzazione di
nuovi approdi e delle
infrastrutture
necessarie di
collegamento dello
Stretto di Messina:
- Trasporti: (e)
cap. 7210 52.000 - - - - 2
- Marina Mercantile: (e)
cap. 7803.......... 23.000 - - - - 2
-Art. 17, comma 9
- Completamento degli
interventi di
adeguamento del sistema
di trasporto
intermodale nelle
zone interessate
dal fenomeno
bradisismico (Tesoro: (e)
cap. 7823)......... 30.000 - - - - 1
Legge n. 240 del 1990 - Interventi
dello Stato per la
realizzazione di
interporti finalizzati
al trasporto
merci ed in favore
dell'intermodalita'
(Trasporti: capp. (f) (g) (g)
7308 e 7309)...... 15.000 77.500 90.000 - - 1
-----------------------------------
770.000 1.027.500 1.410.000 6.425.000
-----------------------------------------
12. Interventi per
la protezione civile.
Decreto-legge n. 16 del 1990 , convertito,
con modificazioni,
nella legge n. 71 del 1990 - Misure urgenti
per il miglioramento
qualitativo e per la
prevenzione
dell'inquinamento delle
acque (Presidenza:
cap. 7602).......... 100.000 - - - - 3
----------------------------------

(a) Comprende milioni 240.000 relativi agli anni 1989 e
1990.
(b) Parte delle quote relative ad anni precedenti.
(c) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(d) Parte delle quote relative agli anni 1989 (milioni
700.000), 1990 (milioni 2.225.000), 1991 (milioni
2.500.000) e 1992 (milioni 1.000.000).
(e) Parte della quota relativa all'anno 1990.
(f) Di cui milioni 10.000 quale prima annualita' di un
limite di impegno quindicennale.
(g) Di cui milioni 15.000 quale prima annualita' di un
limite di impegno quindicennale.

Segue: TABELLA F

===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO
1994 Anno Limite
1991 1992 1993 e terminale impeg.
successivi
-------------------------------------------------------------------
13. Costruzione nuove
di sedi di servizio
per gli appartenenti
alle Forze dell'ordine.
Legge n. 16 del 1985
Programma quinquennale
di costruzione di
nuove sedi di servizio
per l'Arma dei
Carabinieri (Lavori (a) (a) (a)
pubblici: cap. 8412).... 50.000 200.000 100.000 - - 3
Legge n. 197 del 1985
- Potenziamento dei
servizi del Corpo
nazionale dei Vigili
del fuoco di cui alla
legge n. 336 del 1980 (Lavori pubblici: (b)
cap. 8438)...... 10.000 - - - - 3
Legge n. 831 del 1986
- Adegumento alle
esigenze operative
delle infrastrutture
del Corpo della Guardia
di Finanza
(Lavori pubblici: (c) (d)
cap. 8422).......... 50.000 120.000 180.00 - - 3
Legge n. 521 del 1988
- Potenziamento delle
forze di polizia e
del Corpo nazionale
dei Vigili del Fuoco:
- Art. 27 - Programma
di costruzione di
nuove sedi di servizio
(Lavori pubblici: (e)
cap. 8438).......... 200 144.200 144.200 200.000 1994 3
---------------------------------
100.200 464.200 424.200 200.000
---------------------------------
14. Interventi nel
settore della ricerca.
Legge n. 284 del 1985 - Programma
nazionale di ricerche in
Antartide (Universita'
e Ricerca: cap. 7505) 32.000 - - - - 1
Decreto-legge n. 443 del 1987 , convertito,
con modificazioni,
nella legge n. 531 del 1987 - Disposizioni
urgenti in materia
sanitaria (Sanita': cap.
8222)... 4.000 - - - - 1
Legge n. 67 del 1988
(legge finanziaria
1988):
- Art. 15, comma 2
- Attuazione degli
interventi di cui al
Fondo speciale per
la ricerca applicata
(Universita' e Ricerca: (f) (g)
cap. 7551)..... 350.000 400.000 150.000 - - 3
Legge n. 346 del 1988
- Modifiche alla legge n. 46 del 1982 e
partecipazione a
programmi internazionali
e comunitari di ricerca
applicata (Universita' (h)
e Ricerca: cap. 7507) 125.000 125.000 125.000 - - 3
--------------------------------
511.000 525.000 275.000 -
--------------------------------
15. Interventi a favore
dell'industria
navalmeccanica.
Legge n. 295 del 1985 Finanziamento
per la ristrutturazione
della industria
navalmeccanica (Marina
mercantile: (i)
cap. 7543)........... 50.000 - - - - 1

(a) Parte della quota dell'anno 1987.
(b) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(c) Quota relativa all'anno 1989.
(d) Comprende milioni 100.000 relativi a parte della quota
dell'anno 1990 e milioni 80.000 relativi a parte della
quota dell'anno 1991.
(e) Parte delle quote degli anni 1992 (milioni 100.000) e
1993 (milioni 100.000).
(f) Comprende milioni 250.000 relativi a parte della quota
dell'anno 1989 e milioni 100.000 relativi a parte della
quota dell'anno 1990.
(g) Parte della quota dell'anno 1990.
(h) Prima annualita' del limite di impegno decennale..
(i) Parte delle quote relative ad anni precedenti.

Segue: TABELLA F

===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO
1994 Anno Limite
1991 1992 1993 e terminale impeg.
successivi
-------------------------------------------------------------------
Legge n. 67 del 1988
(legge finanziaria
1988):
- Art. 15, comma 29
Integrazione
dell'autorizzazione
di spesa di cui
all' art. 1, primo comma, della legge n. 295 del 1985
(Marina mercantile: (a)
cap. 7552).......... 130.000 - - - - 1
-------------------------------
180.000 - - -
--------------------------------
16. Ristrutturazione
dei sistemi aeroportuali
di Roma e Milano.
Legge n. 67 del 1988
(legge finanziaria
1988):
- Art. 14, comma 1
- Incremento della
autorizzazione di
spesa di cui all' art. 0 della legge n. 449 del 1985
(Trasporti: cap. (a) (a) (b)
7509)............... - 300.000 300.000 300.000 1994 3
--------------------------------
17. Interventi per
la viabilita'
ordinaria e di grande
comunicazione (ANAS).
Legge n.526 del 1985
- Disposizioni in
materia di viabilita'
di grande comunicazione
(Tesoro: cap. (c)
7810).............. 250.000 - - - - 1
Legge n. 41 del 1986
(legge finanziaria
1986):
- Art. 13, comma 13
- Realizzazione di
un programma triennale
di interventi
da parte dell'ANAS (d) (d) (d)
(Tesoro: cap. 7810) 500.000 600.000 100.000 - - 2
Legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria
1987):
- Art. 7, comma 15
Assegnazione alla
ANAS di un contributo
straordinario per
gli anni 1987-1990
(Tesoro: capp. 7839, (e) (a) (b) (f)
7840 e 7842)....... 250.000 1.023.000 500.000 403.000 . 3
-------------------------------------
1.000.000 1.623.000 600.000 403.000
-------------------------------------
18. Edilizia
penitenziaria
e giudiziaria.
Legge n. 41 del 1986
(legge finanziaria
1986):
- Art. 13, comma 1
- Completamento di
edifici destinati
di prevenzione e
pena (Lavori pubblici: (b) (g)
cap. 8404)..... 200.000 200.000 - - - 3
Legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria
1987):
- Art. 7, comma 6
Completamento della
costruzione di immobili
da destinare ad
istituti di prevenzione
e di pena (Lavori (d) (h) (i)
pubblici: cap. 8404) 50.000 200.000 500.000 - - 3

(a) Parte della quota relativa all'anno 1990.
(b) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(c) Parte della quota relativa all'anno 1987.
(d) Parte della quota relativa all'anno 1988.
(e) Parte della quota realtiva all'anno 1989.
(f) Parte delle quote realtive all'anno 1989 (milioni
250.000) ed all'anno 1990 (milioni 153.000).
(g) Parte delle quote realtive all'anno 1987 (milioni
100.000) ed all'anno 1989 (milioni 100.000).
(h) Parte della quote realtive all'anno 1988 (milioni
150.000) ed all'anno 1989 (milioni 50.000).
(i) Parte delle quote 1988 (milioni 200.000), dell'anno
1989 (milioni 50.000) e dell'anno 1990 (milioni 250.000).

Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO
1994 Anno Limite
1991 1992 1993 e terminale impeg.
successivi
-------------------------------------------------------------------
Decreto-legge n. 64 del 1990 , convertito,
con modificazioni,
nella legge n. 124 del 1990 - Interventi
urgenti in materia di
riforma del processo
penale (Giustizia:
cap. 7001 e 7010)... 32.000 32.000 - - - 3
--------------------------------
282.000 432.000 500.000 -
--------------------------------
19. Metropolitana
di Napoli.
Legge n. 41 del 1986 (legge finanziaria
1986):
- Art. 34, comma 2
- Completamento della
linea metropolitana
di Napoli (Trasporti: (a)
cap. 7277) (g) 250.000 35.000 - - - 2
---------------------------------
20. Difesa del suolo
ambientale.
Legge n. 879 del 1986 - Completamento
ricostruzione FriuliVenezia
Giulia colpite dal
terremoto del 1976 e
delle zone
delle Marche colpite
da calamita':
- Art. 2 - Sistemazione
del bacino
del Tagliamento e
di quello dell'Alto
Piave (Lavori pubblici: (b) (c)
cap. 7739).. 40.000 25.000 30.000 - - 3
Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria
1988):
- Art. 17, comma 20
- Realizzazione di
un programma di
salvaguardia del
litorale e delle
retrostanti zone
umide di interesse
internazionale
dell'area metropolitana
di Cagliari
(Ambiente: (a) (a) (a)
cap. 7301)....... 20.000 20.000 10.000 - - 1
- Art. 17, comma
40 - Realizzazione
di un programma
organico di difesa
idrogeologica e di
assetto funzionale
del sistema idrico
del bacino del
Flumendosa (Ambiente: (a) (a) (a)
cap. 7405) 20.000 20.000 10.000 - - 1
Legge n. 183 del 1989 - Norme per
il riassetto
organizzativo e
funzionale della
difesa del suolo
(Tesoro: capp. (d) (c)
9009 e 9010) 300.000 600.000 400.000 - - 3
Decreto-legge n. 227 del 1989 ,
convertito, con
modificazioni,
nella legge n. 283 del 1989
Provvedimenti
urgenti per la
lotta alla
eutrofizzazione
delle acque costiere
del mare Adriatico (e)
(Ambiente: cap. 7708) 364.000 228.000 - - - 3
Legge n. 305 del 1989 - Programmazione
triennale per la
tutela dell'ambiente
(Ambiente: capp.
7001, 7104, 7711,
7714, 7951, 8001 (f) (c)
e 8251)......... 200.000 483.000 300.000 - - 3
----------------------------------
944.000 1.376.000 750.000
----------------------------------

(a) Parte della quota relativa all'anno 1990.
(b) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(c) Parte della quota relativa all'anno 1991.
(d) Parte delle quote relative agli anni 1990 (milioni
300.000) e 1991 (milioni 300.000).
(e) Parte delle quote relative agli anni 1990 (milioni
128.000) e 1991 (milioni 100.000).
(f) Di cui milioni 190.000 relativi a parte della quota
dell'anno 1990 e milioni 293.000 relativi a parte della
quota dell'anno 1991.
(g) L'autorizzazione di spesa e' elevata di milioni 150.000
per l'anno 1991 in base alla precedente Tabella D.

Segue: TABELLA F

===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO
1994 Anno Limite
1991 1992 1993 e terminale impeg.
successivi
-------------------------------------------------------------------
21. Realizzazione
strutture turistiche.
Legge n. 879 del 1989 - Contributo
alla regione Friuli
Venezia Giulia per
la realizzazione di
aree attrezzate
turistico commerciali
Tesoro: cap.8798)... 6.000 - - - - 3
----------------------------------
22. Interventi in
agricoltura.
Legge n. 752 del 1986 - Attuazione
di interventi
programmati in
agricoltura:
- Art. 5 -
Finanziamento degli
interventi previsti
dai Regolamenti
comunitari (Tesoro: (a)
cap. 8232)........ 250.000 - - - - 1
Decreto-legge n. 415 del 1989 , convertito,
con modificazioni,
nella legge n. 38 del 1990 - Norme urgenti
in materia di finanza
locale e di rapporti
finanziari tra lo
Stato e le
regioni, nonche'
disposizioni varie:
- Presidenza: cap.
7602.............. 2.500 3.500 - - - 3
- Agricoltura: capp.
8278, 8279 e 8280 22.500 31.500 - - - 3
Legge n. 209 del 1990 - Nuove norme
per la ristrutturazione
e lo sviluppo
del settore bieticolo
-saccarifero
(Agricoltura: cap.
7579) 10.000 10.000 - - - 1
------------------------------------
285.000 45.000
------------------------------------
23. Protezione dei
territori dei comuni
di Ravenna, Orvieto
e Todi.
Legge n. 910 del 1986 (legge
finanziaria 1987):
- Art. 7, comma 5
- Protezione del
territorio di
Ravenna dal fenomeno
della subsidenza
( legge n. 845 del 1980 ):
- Lavori pubblici:
!capp. 7740 e 9419 11.000 - - - - 3
- Agricoltura:
cap. 7720........ 49.000 - - - - 3
Legge n. 545 del 1987 - Definitivo
consolidamento
della Rupe di
Orvieto e del Colle
di Todi (Beni
culturali:
capp. 8028 (c)
e 8113).......... 20.000 20.00 20.000 - - 3
Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria
1988):
- Art. 17, comma
15 - Protezione
del territorio del
comune di Ravenna
dal fenomeno della
subsidenza ( legge n. 845 del 1980 ) (b) (d)
(Tesoro: cap. 9007) 20.000 80.000 50.000 - - 3
---------------------------------
100.000 100.000 70.000 -
---------------------------------
24. Universita'
(compresa edilizia).
Legge n. 879 del 1986 - Completamento
ricostruzione Friuli
-Venezia Giulia
colpite dal terremoto
del 1976 e delle zone
delle Marche
colpite da calamita':
- Art. 11 - Attuazione
dei programmi di
edilizia dell'Universita'
di Udine (Universita' (e)
e Ricerca: cap. 7302) 27.000 21.000 - - - 1

(a) Parte della quota dell'anno 1990.
(b) Quota relativa all'anno 1989 (milioni 60.000) e parte
della quota relativa all'anno 1990 (milioni 20.000).
(c) Comprende milioni 10.000 quale parte della quota
dell'anno 1991 e milioni 10.000 quale parte della quota
dell'anno 1992.
(d) Parte della quota relativa all'anno 1991.
(e) Parte delle quote relative agli anni 1989 (milioni
11.000) e 1990 (milioni 10.000).

Segue: TABELLA F

===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO
1994 Anno Limite
1991 1992 1993 e terminale impeg.
successivi
-------------------------------------------------------------------
- Art. 31 -
Ricostruzione e
completamento
delle sedi
dell'Universita'
e Ricerca: (a)
cap. 7309).......... 8.000 5.000 - - - 1
Legge n. 67 del 1988
(legge finanziaria
1988):
- Art. 17, comma
43 Contributo
all'Universita'
della Calabria
per opere di
edilizia
universitaria
(Universita' e (a)
Ricerca: cap. 7311) 10.000 - - - - 1
Legge n. 126 del 1990 - Finanziamento
della costruzione di
un edificio per le
esigenze abitative
degli studenti
universitari (Tesoro:
cap. 7871) 20.000 - - - - 3
Legge n. 245 del 1990
- Norme sul piano
triennale di sviluppo
dell'universita' e per
l'attuazione del piano
quadriennale 19861990
(Universita' e
Ricerca: capp. 1032,
1401, 1402, 1408, 1521
e 7314)............. 258.500 298.500 415.000 829.500 1995 1
-----------------------------------
323.500 344.500 415.000 829.500
-----------------------------------
25. Impiantistica
sportiva.
Decreto-legge n. 2 del 1987 , convertito,
con modificazioni,
nella legge n. 65 del 1987 e decretolegge n. 22 del 1988 ,
convertito, con
modificazioni,
nella legge n. 92 del 1988 - Costruzione e
ammodernamento di
impianti sportivi,
strutture sportive
di base, nonche'
utilizzazione degli
stanziamenti aggiuntivi
a favore delle
attivita' di interesse
turistico (Turismo:
cap. 7542).... 5.000 5.000 5.000 15.000 1996 3


Legge n. 67 del 1988
(legge finanziaria
1988):
- Art. 15, comma 8
- Aumento della
autorizzazione di
spesa di cui all' art. 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 2 del 1987 (Turismo:
cap. 7542).......... 5.000 5.000 5.000 15.000 1996 3
Decreto-legge n. 121 del 1989 ,
convertito, con
modificazioni, nella
legge n. 205 del 1989
Interventi
infrastrutturali nelle
aree interessate dai
mondiali di calcio
del 1990 (Tesoro:
cap. 7764)......... 220.500 - - - - 3
Legge n. 289 del 1989 - Rifinanziamento
delle leggi 6 marzo 1987, n.65, e 21 marzo 1988 n. 92 , per la realizzazione
di impianti sportivi
(Turismo: cap.
7542)............. 4.000 4.000 4.000 24.000 1999 3
----------------------------------
234.500 14.000 14.000 54.000
----------------------------------
26. Sistemazione aree
urbane.
Legge n. 122 del 1989 Disposizioni in
materia di parcheggi,
programma triennale
per le aree
urbane maggiormente
popolate, nonche'
modificazioni di
alcune norme
sulla circolazione
stradale (Presidenza: (b)
cap. 7651)........... - 100.000 100.000 - - 3

(a) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(b) Prima annualita' del limite di impegno quindicennale
decorrente dal 1991 e rinviata al 1992.

Segue: TABELLA F

===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO
1994 Anno Limite
1991 1992 1993 e terminale impeg.
successivi
-------------------------------------------------------------------
Decreto-legge n. 166 del 1989 ,
convertito, con
modificazioni, nella
legge n. 246 del 1989 - Interventi
urgenti per il
risanamento e lo
sviluppo della
citta' di Reggio
Calabria (Presidenza: (a) (b)
cap. 7652) 50.000 180.000 100.000 - - 1
-----------------------------------
50.000 280.000 200.000
-----------------------------------
27. Interventi diversi.
Legge n. 66 del 1988 - Programma di
interventi per
l'adeguamento dei servizi
e dei mezzi della
Guardia di Finanza
per la lotta
all'evasione fiscale
e ai traffici marittimi
illeciti nonche'
disposizioni per
il completamento
e lo sviluppo del
sistema informativo
delle strutture
centrali e periferiche
del Ministero
delle finanze (c)
(Finanze: cap. 3136).. 100.000 125.000 150.000 250.000 1995 3
Legge n. 67 del 1988 (legge
finanziaria 1988):
- Art. 15, comma 32
- Rifinanziamento
del piano per la
razionalizzazione e lo
sviluppo della pesca
marittima ( legge n. 41 del 1982 ) (Marina
mercantile: (d)
cap. 8564).......... 15.000 - - - - 1
- Art. 17, comma 12
- Proseguimento degli
interventi finalizzati
alla salvaguardia
di Venezia: (e) (f) (e)
- Tesoro: cap. 9006 77.000 150.000 100.000 - - 1
- Universita' e (e)
Ricerca: cap. 7312 3.000 - - - - 1
Art. 17, comma 39
- Acquedotti
interregionali di
competenza del
Ministero dei lavori
pubblici (Lavori
pubblici: cap. 8882) 100.000 100.000 - - - 3
- Art. 17, comma 45
- Programma di
potenziamento delle
strutture logistiche ed
operative delle
Capitanerie di porto
e degli uffici
periferici della Marina
mercantile (Marina (d) (d)
mercantile: cap. 7581) 30.000 20.000 - - - 3
Legge n. 357 del 1988 - Assegnazione
all'Amministrazione
autonoma dei Monopoli
di Stato di finanziamenti
per la ristrutturazione
della produzione, per la
costruzione della
manifattura tabacchi di
Lucca e per la
corresponsione del premio
incentivante (Tesoro:
cap. 7863).......... 15.000 - - - - 1
Legge n. 373 del 1988
- Realizzazione della
Esposizione internazionale
specializzata "Colombo
'92" (Beni culturali:
cap. 7902) 100.000 123.000 - - - 3
Legge n. 13 del 1989
- Superamento ed
eliminazione delle
barriere architettoniche
negli edifici privati
(Lavori pubblici: cap.
8275)............... 20.000 - - - - 3

(a) Parte delle quote relative agli anni 1990 (milioni
80.000) e 1991 (milioni 100.000).
(b) Parte della quota dell'anno 1991.
(c) Di cui milioni 25.000 quale parte della quota relativa
all'anno 1991.
(d) Parte della quota relativa all'anno 1990.
(e) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(f) Di cui milioni 100.000 quale parte della quota relativa
all'anno 1989 e milioni 50.000 quale parte della quota
relativa all'anno 1990.

Segue: TABELLA F

===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO
1994 Anno Limite
1991 1992 1993 e terminale impeg.
successivi
-------------------------------------------------------------------
Legge n. 51 del 1990
- Aumento
dell'autorizzazione
di spesa di cui
alla legge 18 luglio 1984, n. 342 , per
l'acquisizione di navi
cisterna per il
rifornimento idrico
delle isole minori
(Difesa: cap. 8152) 5.000 5.200 - - - 3
Legge n. 100 del 1990 - Norme sulla
promozione della
partecipazione a
societa' ed imprese
miste all'estero
(Commercio estero:
cap. 7561) 100.000 100.000 - - - 3
Decreto-legge n. 64 del 1990 , convertito
con modificazioni,
nella legge n. 124 del 1990 - Interventi
urgenti in materia di
riforma del processo
penale (Giustizia:
capp. 7003, 7005, 7010
e 7013).............. 97.995 97.995 - - - 3
Legge n. 218 del 1990 - Disposizioni
in materia di
ristrutturazione
ed integrazione
patrimoniale degli
Istituti di credito
di diritto pubblico
(Tesoro: cap. (a)
8017)................ - 452.000 502.000 549.000 1994 1
-----------------------------------
662.995 1.173.195 752.000 799.000
-----------------------------------
TOTALE MINISTERI 14.505.445 23.666.995 20.467.300 53.936.475
B. AMMINISTRAZIONI ED
AZIENDE AUTONOME
Amministrazione delle
poste e delle
telecomunicazioni.
Legge n. 39 del 1982, art. 34 della legge n. 730 del 1983, art. 10 della legge n. 41 del 1986, art. 2
della legge n. 910 del 1986, art. 13 della
legge n. 67 del 1988 e art. 3 della legge n. 541 del 1988
Autorizzazione alle
Aziende dipendenti
dal Ministero delle
poste e delle
telecomunicazioni a
proseguire nella
realizzazione dei
programmi di
potenziamento e di
riassetto dei servizi
e di costruzione di
alloggi di servizio
per il personale
postelegrafico.
Disciplina dei
collaudi (capp. 519, 520,
521, 522, 523, 524,
525, 526, 527, 528
e 530)............ 600.000 - - - - 1
Legge n. 887 del 1984 - Disposizioni
per la formazione del
bilancio annuale e
pluriennale dello
Stato (legge finanziaria
1985):
- Art. 8, quattordicesimo
comma Finanziamento degli
interventi previsti
dal piano decennale
di sviluppo e
potenziamento dei
servizi
di telecomunicazioni
(cap. 529)......... 200.000 200.000 200.000 200.000 1994 3
-----------------------------------
800.000 200.000 200.000 200.000
-----------------------------------

(a) Di cui milioni 367.000 quale quota dell'anno 1991.

Segue: TABELLA F

===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO
1994 Anno Limite
1991 1992 1993 e terminale impeg.
successivi
-------------------------------------------------------------------
Azienda n. 887 del
1984 - Disposizioni
per la formazione
del bilancio annuale
e pluriennale
dello Stato (legge
finanziaria 1985):
- Art. 8, quattordicesimo
comma Finanziamento degli
interventi previsti
dal piano decennale
di sviluppo e potenziamento
dei servizi di
telecomunicazioni (cap. (a) (b)
550)................ 500.000 500.000 200.000 - - 3
--------------------------------
TOTALE AMMINISTRAZIONI
E AZIENDE AUTONOME... 1.300.000 700.000 400.000 200.000
-----------------------------------
TOTALE GENERALE
TABELLA F... 15.805.445 24.366.995 20.867.300 54.136.475
==============================================



(a) Di cui milioni 200.000 quale parte della quota
dell'anno 1994.
(b) Di cui milioni 100.000 quale parte della quota
dell'anno 1993 e milioni 100.000 quale parte della quota
dell'anno 1994.

Tabella 1

TABELLA 1
(articolo 4)
I. - IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA

Simboli
delle Coefficienti
categorie
--- --
Gruppo A (Unita' immobiliari per uso di abitazioni o assimilabili):
Abitazioni di tipo signorile............. A/1 525
Abitazioni di tipo civile................ A/2 413
Abitazioni di tipo economico............. A/3 388
Abitazioni di tipo popoalre.............. A/4 313
Abitazioni di tipo ultrapopolare......... A/5 300
Abitazioni di tipo rurale................ A/6 313
Abitazioni in villini.................... A/7 463
Abitazioni in ville...................... A/8 600
Castelli, palazzi di eminenti pregi A/9 263
artistici e storici
Uffici e studi privati................... A/10 650
Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi.. A/11 338

Gruppo B (Unita' immobiliari per uso di alloggi collettivi):
Colleggi e convitti, educandati,
ricoveri, orfanotrofi, ospizi,
conventi, seminari, caserme............. B/1 438
Case di cura ed ospedali (compresi
quelli costruiti o adattati per tali
scopi e non suscettibili di
destinazione diversa senza radicali
trasformazioni)......................... B/2 438
Prigioni e riformatori.................... B/3 438
Uffici pubblici........................... B/4 438
Scuole e laboratori scientifici........... B/5 438
Biblioteche, pinacoteche,
musei, gallerie, accademie
che non hanno in edifici
della categoria A9..................... B/6 263
Cappelle ed oratori non destinati
all'esercizio pubblico dei culti....... B/7 438
Magazzini sotterranei per depositi
di derrate............................. B/8 438

Segue: TABELLA 1

Simboli
delle Coefficienti
categorie
--- --
Gruppo C (Unita' immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia):
Negozi e botteghe........................ C/1 613
Magazzini e locali di deposito........... C/2 525
Laboratori per arti e mestieri........... C/3 525
Fabbricati e locali per esercizi
sportivi............................... C/4 525
Stabilimenti balneari e di acque
curative............................... C/5 525
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse... C/6 525
Tettoie chiuse o aperte.................. C/7 525

II. - IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE
(Opifici ed in genere fabbricati
costruiti per le speciali esigenze
di una attivita' industriale
o commerciale e non suscettibili
di una destinazione
estranea alle esigenze
suddette senza radicali
trasformazioni)........................ da D/1 a D/9 613

III. - IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOALRE
(Altre unita' immobiliari che, per le
singolarita' delle loro
caratteristiche, non siano raggrupabili in
classi)................................ da E/1 a E/9 375

Tabella 2

TABELLA 2.
(articolo 7)


-------------------------------------------------------------------
N. Indicazione degli Ammontare Modo Note
Ord. atti soggetti della di pagamento
a tassa tassa
-------------------------------------------------------------------
26 I) Licenza di porto La licenza di
di fucile anche per porto
uso di caccia qualunque d'armi e'
sia il numero personale ed
dei colpi: e' rilasciata
in
conformita'
delle leggi
di pubblica
sicurezza;
essa ha la
durata di sei
anni
Tassa di rilascio, La tassa
di rinnovo e annuale 200.000 Ordinario non e' dovuta
qualora non
si usufruisca
della licenza
durante
l'anno
-------------------------------------------------------------------