N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal in materia di marina mercantile, firmato a Dakar il 23 aprile 1982.

Art. 8

ARTICOLO 8.

Le navi a propulsione nucleare o portatrici di sostanze nucleari o altre sostanze o materiali pericolosi o nocivi, battenti bandiera delle Parti Contraenti, adotteranno misure atte a prevenire, ridurre o controllare l'inquinamento del mare territoriale e della zona economica esclusiva delle Parti e rispetteranno a tal fine i regolamenti, le norme, le pratiche e procedure stabilite dalle Convenzioni internazionali.