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Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal in materia di marina mercantile, firmato a Dakar il 23 aprile 1982.

Art. 22

ARTICOLO 22.

1) Il presente Accordo entrera' in vigore non appena ciascuna delle Parti Contraenti avra' notificato all'altra, per via diplomatica, l'adempimento delle procedure costituzionali richieste. Avra' effetto in data dell'ultima notifica.
2) Il presente Accordo e' stipulato per una durata di cinque anni.
E' rinnovabile, per tacita riconduzione, per un periodo di un anno, salvo denuncia, per via diplomatica, da parte di una delle Parti Contraenti, dopo preavviso di sei mesi.

Fatto a Dakar, il 23 aprile 1982.
In due originali di lingua francese, i due testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'ITALIA
Calogero Mannino

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL
Assane Seck