Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal in materia di marina mercantile, firmato a Dakar il 23 aprile 1982.
Art. 13
ARTICOLO 13.
Qualora un membro d'equipaggio della nave di una delle Parti Contraenti, trovandosi nelle acque territoriali dell'altra Parte, necessiti per causa di malattia o d'incidente, dell'assistenza medica, farmaceutica o ospedaliera che tale Parte dispensa nel proprio territorio, questa gli sara' fornita alle medesime condizioni di quelle concesse agli equipaggi nazionali.
Sara' solamente tenuto a provare la sua appartenenza all'equipaggio di una nave dell'altra Parte.
Qualora un membro d'equipaggio della nave di una delle Parti Contraenti, trovandosi nelle acque territoriali dell'altra Parte, necessiti per causa di malattia o d'incidente, dell'assistenza medica, farmaceutica o ospedaliera che tale Parte dispensa nel proprio territorio, questa gli sara' fornita alle medesime condizioni di quelle concesse agli equipaggi nazionali.
Sara' solamente tenuto a provare la sua appartenenza all'equipaggio di una nave dell'altra Parte.