Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal in materia di marina mercantile, firmato a Dakar il 23 aprile 1982.
Art. 18
ARTICOLO 18.
1) Per curare l'esecuzione del presente Accordo e' costituita una Commissione Mista che sottoporra' raccomandazioni alle Autorita' competenti delle due Parti Contraenti.
2) La Commissione Mista si riunira' in sessione ordinaria in linea di massima una volta l'anno, alternativamente a Roma e a Dakar, in data stabilita di comune accordo per via diplomatica.
3) Potra' anche riunirsi in sessione straordinaria su domanda di una delle Parti Contraenti.
4) La Commissione Mista avra' facolta' di costituire gruppi di lavoro al fine di studiare le questioni che rientrano nell'ambito del presente Accordo.
5) La composizione e le competenze della Commissione Mista saranno definite dalle Autorita' marittime competenti delle due Parti Contraenti.
1) Per curare l'esecuzione del presente Accordo e' costituita una Commissione Mista che sottoporra' raccomandazioni alle Autorita' competenti delle due Parti Contraenti.
2) La Commissione Mista si riunira' in sessione ordinaria in linea di massima una volta l'anno, alternativamente a Roma e a Dakar, in data stabilita di comune accordo per via diplomatica.
3) Potra' anche riunirsi in sessione straordinaria su domanda di una delle Parti Contraenti.
4) La Commissione Mista avra' facolta' di costituire gruppi di lavoro al fine di studiare le questioni che rientrano nell'ambito del presente Accordo.
5) La composizione e le competenze della Commissione Mista saranno definite dalle Autorita' marittime competenti delle due Parti Contraenti.