Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal in materia di marina mercantile, firmato a Dakar il 23 aprile 1982.
Art. 5
ARTICOLO 5.
Ciascuna Parte Contraente concedera' alle navi dell'altra Parte un trattamento identico a quello concesso alla propria bandiera nazionale per quanto riguarda: ingresso, sosta e uscita dai porti, in particolare i diritti e tasse portuali, l'uso delle attrezzature portuali per il carico e scarico delle merci, l'imbarco e sbarco dei passeggeri, l'adempimento di tutti i servizi e operazioni commerciali o marittime necessarie.
Ciascuna Parte Contraente concedera' alle navi dell'altra Parte un trattamento identico a quello concesso alla propria bandiera nazionale per quanto riguarda: ingresso, sosta e uscita dai porti, in particolare i diritti e tasse portuali, l'uso delle attrezzature portuali per il carico e scarico delle merci, l'imbarco e sbarco dei passeggeri, l'adempimento di tutti i servizi e operazioni commerciali o marittime necessarie.