Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal in materia di marina mercantile, firmato a Dakar il 23 aprile 1982.
Art. 9
ARTICOLO 9.
Le navi di ciascuna Parte Contraente eviteranno ogni azione che possa colpire la pace, l'ordine pubblico, o la sicurezza dello Stato, come pure qualsiasi altra attivita' che non sia direttamente collegata al loro fine commerciale.
Le navi di ciascuna Parte Contraente eviteranno ogni azione che possa colpire la pace, l'ordine pubblico, o la sicurezza dello Stato, come pure qualsiasi altra attivita' che non sia direttamente collegata al loro fine commerciale.