Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sulla trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria gratuita, adottato a Strasburgo il 27 gennaio 1977.
Art. 3
Articolo 3
1. L'autorita' preposta alla trasmissione deve prestare al richiedente la propria assistenza accertando che l'istanza sia accompagnata da tutti i documenti che la predetta autorita' sappia essere necessari affinche' la domanda rossa avere il suo corso.
L'autorita' in questione dovra' inoltre assistere il richiedente per quanto riguarda le necessarie traduzioni dei documenti.
Detta autorita' puo' rifiutarsi di trasmettere la domanda qualora appaia manifestamente che essa non viene presentata in buona fede.
2. L'autorita' rielettrice centrale deve trasmettere la domanda all'autorita' competente per la decisione. Essa deve inoltre tenere informata l'autorita' mittente circa tutte le difficolta' relative all'esame della domanda e deve poi comunicare la decisione presa dall'autorita' competente.
1. L'autorita' preposta alla trasmissione deve prestare al richiedente la propria assistenza accertando che l'istanza sia accompagnata da tutti i documenti che la predetta autorita' sappia essere necessari affinche' la domanda rossa avere il suo corso.
L'autorita' in questione dovra' inoltre assistere il richiedente per quanto riguarda le necessarie traduzioni dei documenti.
Detta autorita' puo' rifiutarsi di trasmettere la domanda qualora appaia manifestamente che essa non viene presentata in buona fede.
2. L'autorita' rielettrice centrale deve trasmettere la domanda all'autorita' competente per la decisione. Essa deve inoltre tenere informata l'autorita' mittente circa tutte le difficolta' relative all'esame della domanda e deve poi comunicare la decisione presa dall'autorita' competente.