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Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sulla trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria gratuita, adottato a Strasburgo il 27 gennaio 1977.

Art. 2

Articolo 2

1. Ciascuna parte contraente deve designare una o piu', autorita' aventi il compito di trasmettere le domande di assistenza giudiziaria direttamente all'Autorita' straniera piu' sotto indicata.
2. Ciascuna parte contraente deve inoltre designare una autorita' centrale incaricate detta ricezione e della trattazione delle domande di assistenza giudiziaria pervenute da un'altra parte contraente.
Gli Stati Federali e gli Stati con piu' di un sistema giuridico sono liberi di designare piu' di una autorita'.