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Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sulla trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria gratuita, adottato a Strasburgo il 27 gennaio 1977.

Art. 12

Articolo 12

1. Ogni Stato, all'atto della sottoscrizione o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, puo' specificare il territorio o i territori di applicazione del presente accordo.
2. Ogni Stato, all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ovvero in un momento successivo, puo', con dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere il presente accordo a qualsiasi territorio specificato nella dichiarazione e dei cui rapporti internazionali esso sia responsabile o per conto del quale esso sia autorizzato ad assumere impegni.
Ogni estensione entra in vigore entro un mese successivo alla ricezione della dichiarazione.
3. Tutte le dichiarazioni presentate a norma del paragrafo che precede possono, con riferimento ai territori in esse indicati, essere ritirate per mezzo di atto notificato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro ha effetto sei mesi dopo la data di ricezione detta relativa dichiarazione da parte del Segretario Generale del Consiglio d'Europa.