Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sulla trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria gratuita, adottato a Strasburgo il 27 gennaio 1977.
Art. 16
Articolo 16
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa deve comunicare agli Stati membri del Consiglio e a tutti gli Stati che hanno aderito al presente accordo:
a) tutte le sottoscrizioni senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione;
b) tutte le sottoscrizioni con riserva di ratifica, accettazione o approvazione;
c) il deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
d) tutte le dichiarazioni fatte a norme dell'art. 8;
e) tutte le date di entrata in vigore del presente accordo ai sensi dell'art. 10;
f) tutte le dichiarazioni ricevute a norma dei paragrafi 2 e 3 dell'art. 12;
g) tutte le riserve fatte a norma del paragrafo 1 dell'art. 13;
h) tutti i ritiri delle riserve effettuati a norma deL paragrafo 2 dell'art. 13
i) tutte le dichiarazioni ricevute a norma dell'art. 14;
j) tutte le notificazioni ricevute a norma dell'art. 15 e la data nella quale ogni denuncia ha effetto.
In fede, i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno posto in essere il presente accordo.
Fatto a Strasburgo oggi 27 gennaio 1977, nelle lingue inglese e francese, entrambi i testi avendo eguale valore, in un'unica copia che rimarra' depositata negLi archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa trasmettera' copia autentica del presente accordo a ciascuno Stato che lo abbia sottoscritto o che vi abbia aderito.
(Seguono le firme).
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa deve comunicare agli Stati membri del Consiglio e a tutti gli Stati che hanno aderito al presente accordo:
a) tutte le sottoscrizioni senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione;
b) tutte le sottoscrizioni con riserva di ratifica, accettazione o approvazione;
c) il deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
d) tutte le dichiarazioni fatte a norme dell'art. 8;
e) tutte le date di entrata in vigore del presente accordo ai sensi dell'art. 10;
f) tutte le dichiarazioni ricevute a norma dei paragrafi 2 e 3 dell'art. 12;
g) tutte le riserve fatte a norma del paragrafo 1 dell'art. 13;
h) tutti i ritiri delle riserve effettuati a norma deL paragrafo 2 dell'art. 13
i) tutte le dichiarazioni ricevute a norma dell'art. 14;
j) tutte le notificazioni ricevute a norma dell'art. 15 e la data nella quale ogni denuncia ha effetto.
In fede, i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno posto in essere il presente accordo.
Fatto a Strasburgo oggi 27 gennaio 1977, nelle lingue inglese e francese, entrambi i testi avendo eguale valore, in un'unica copia che rimarra' depositata negLi archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa trasmettera' copia autentica del presente accordo a ciascuno Stato che lo abbia sottoscritto o che vi abbia aderito.
(Seguono le firme).