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Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sulla trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria gratuita, adottato a Strasburgo il 27 gennaio 1977.

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo europeo sulla trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria gratuita, adottato a Strasburgo il 27 gennaio 1977.