Ratifica ed esecuzione dei protocolli che modificano la convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di talune regole relative al trasporto aereo internazionale, adottati a Guatemala l'8 marzo 1971 ed a Montreal il 25 settembre 1975.
Protocollo 4-art. XVIII
Articolo XVIII.
1. - Quando il presente Protocollo avra' riunito le ratifiche di trenta Stati firmatari, esso entrera' in vigore fra tali Stati il novantesimo giorno successivo al deposito del trentesimo strumento di ratifica. Esso entrera' in vigore, nei confronti di ogni Stato che lo ratifichera' successivamente, il novantesimo giorno successivo al deposito del suo strumento di ratifica.
2. - Con la sua entrata in vigore, il presente Protocollo sara' registrato presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite dal Governo della Repubblica popolare di Polonia.
1. - Quando il presente Protocollo avra' riunito le ratifiche di trenta Stati firmatari, esso entrera' in vigore fra tali Stati il novantesimo giorno successivo al deposito del trentesimo strumento di ratifica. Esso entrera' in vigore, nei confronti di ogni Stato che lo ratifichera' successivamente, il novantesimo giorno successivo al deposito del suo strumento di ratifica.
2. - Con la sua entrata in vigore, il presente Protocollo sara' registrato presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite dal Governo della Repubblica popolare di Polonia.