N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione dei protocolli che modificano la convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di talune regole relative al trasporto aereo internazionale, adottati a Guatemala l'8 marzo 1971 ed a Montreal il 25 settembre 1975.

Protocollo-art. VII

Articolo VII.

L'articolo 21 della Convenzione e' soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni:

"Articolo 21.

Nel caso in cui dimostri la responsabilita' nel provocare il danno o nel contribuirvi, della persona che chiede il risarcimento, il trasportatore e' esonerato in tutto o in parte dalle proprie responsabilita' nei confronti di tale persona, nella misura in cui la detta responsabilita' ha causato il danno o vi ha contribuito.
Allorche' una richiesta di risarcimento viene presentata da una persona diversa dal passeggero, a causa della morte o di una lesione subita da quest'ultimo, il trasportatore e' ugualmente esonerato in tutto o in parte dalle sue responsabilita' nella misura in cui egli dimostri la responsabilita' di tale passeggero nel provocare il danno o nel contribuirvi".