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Ratifica ed esecuzione dei protocolli che modificano la convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di talune regole relative al trasporto aereo internazionale, adottati a Guatemala l'8 marzo 1971 ed a Montreal il 25 settembre 1975.

Protocollo-art. II

Articolo II.

L'articolo 3 della Convenzione e' soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni:

"Articolo 3.

1. - In occasione del trasporto di passeggeri, deve essere consegnato un titolo di trasporto individuale o collettivo contenente:
a) l'indicazione dei punti di partenza e di destinazione:
b) se i punti di partenza e di destinazione sono situati sul territorio di una medesima Alta Parte contraente e se, sono previsti uno o piu' scali sul territorio di un altro Stato, l'indicazione di uno di tali scali.
2. - L'impiego di qualsiasi altra modalita' che attesti le indicazioni di cui al comma 1, a) e b), puo' sostituirsi alla consegna del titolo di trasporto menzionato al suddetto comma.
3. - L'inosservanza delle disposizioni del comma precedente non pregiudica l'esistenza ne' la validita' del contratto di trasporto che sara' nondimeno soggetto alle norme della presente Convenzione, ivi comprese quelle concernenti la limitazione di responsabilita'".