Ratifica ed esecuzione dei protocolli che modificano la convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di talune regole relative al trasporto aereo internazionale, adottati a Guatemala l'8 marzo 1971 ed a Montreal il 25 settembre 1975.
Protocollo-art. VI
Articolo VI.
L'articolo 20 della Convenzione e' soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni:
"Articolo 20.
1. - Nel trasporto di passeggeri e di bagagli il trasportatore non e' responsabile dei danni derivanti da un ritardo se dimostra che egli stesso e i suoi dipendenti avevano adottato tutte le misure necessarie per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.
2. - Nel trasporto di merci, il trasportatore non e' responsabile dei danni prodottisi in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo ove dimostri che egli stesso e i suoi incaricati avevano adottato tutte le misure atte ad evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle".
L'articolo 20 della Convenzione e' soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni:
"Articolo 20.
1. - Nel trasporto di passeggeri e di bagagli il trasportatore non e' responsabile dei danni derivanti da un ritardo se dimostra che egli stesso e i suoi dipendenti avevano adottato tutte le misure necessarie per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.
2. - Nel trasporto di merci, il trasportatore non e' responsabile dei danni prodottisi in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo ove dimostri che egli stesso e i suoi incaricati avevano adottato tutte le misure atte ad evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle".