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Ratifica ed esecuzione dei protocolli che modificano la convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di talune regole relative al trasporto aereo internazionale, adottati a Guatemala l'8 marzo 1971 ed a Montreal il 25 settembre 1975.

Protocollo-art. III

Articolo III.

L'articolo 4 della Convenzione viene soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni:

"Articolo 4.

1. - Per il trasporto di bagagli registrati, dovra' essere rilasciata una bolla dei bagagli che, nel caso non sia unita ad un titolo di trasporto conforme alle disposizioni dell'articolo 3, comma 1°, o non sia inclusa in detto titolo di trasporto, dovra' contenere:
a) l'indicazione dei punti di partenza e di destinazione;
b) se i punti di partenza e di destinazione sono situati sul territorio di una stessa Alta Parte contraente e se sono previsti uno o piu' scali sul territorio di un altro Stato, l'indicazione di uno di detti scali.
2. - L'impiego di qualsiasi altra modalita' che attesti le indicazioni di cui al comma 1, a) e b) puo' sostituirsi al rilascio della bolla dei bagagli menzionata al suddetto comma.
3. - L'inosservanza delle disposizioni del comma precedente non pregiudica l'esistenza ne' la validita' del contratto di trasporto che sara' nondimeno soggetto alle norme della presente Convenzione, ivi incluse quelle riguardanti la limitazione delle responsabilita'".