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Ratifica ed esecuzione dei protocolli che modificano la convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di talune regole relative al trasporto aereo internazionale, adottati a Guatemala l'8 marzo 1971 ed a Montreal il 25 settembre 1975.

Protocollo 2-art. IX

Articolo IX.

1. - Ogni Parte del presente Protocollo potra' denunciarlo mediante una notifica inoltrata al Governo della Repubblica Popolare di Polonia.
2. - La denuncia produrra' i suoi effetti sei mesi dopo la data di ricezione da parte del Governo della Repubblica Popolare di Polonia della notifica della denuncia.
3. - Tra le Parti del presente Protocollo, la denuncia della Convenzione di Varsavia da parte di una di esse, in virtu' dell'articolo 39 della suddetta Convenzione o la denuncia del Protocollo dell'Aja in virtu' dell'articolo XXIV del suddetto Protocollo non deve essere interpretata come una denuncia della Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955 e dal Protocollo aggiuntivo n. 2 di Montreal del 1975.