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Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, adottata a L'Aja il 15 novembre 1965.

Art. 6

Art. 6

L'Autorita' centrale dello Stato richiesto o ogni autorita' che esso abbia designato a tal fine, redige un'attestazione secondo la formula-modello allegata alla presente Convenzione.
L'attestazione da' atto dell'esecuzione della richiesta; indica la forma, il luogo e la data dell'esecuzione nonche' la persona alla quale l'atto e' stato consegnato. Se del caso, precisa il fatto che ne ha impedito l'esecuzione.
Il richiedente puo' chiedere che l'attestazione che non sia redatta dall'Autorita' centrale o da un'autorita' giudiziaria venga vistata da una di queste autorita'.
L'attestazione e' direttamente indirizzata al richiedente.