Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, adottata a L'Aja il 15 novembre 1965.
Art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.
CONVENZIONE RELATIVA ALLA NOTIFICAZIONE ("SIGNIFICATION") E ALLA COMUNICAZIONE ("NOTIFICATION") ALL'ESTERO DEGLI ATTI GIUDIZIARI E EXTRAGIUDIZIARI IN MATERIA CIVILE O COMMERCIALE
Gli Stati firmatari della presente Convenzione,
Desiderando creare i mezzi idonei affinche' gli atti giudiziari e extragiudiziari che devono essere notificati o comunicati all'estero siano conosciuti dai loro destinatari in tempo utile,
Nell'intento di migliorare a tale scopo l'assistenza reciproca giudiziaria semplificando ed accelerando la procedura,
Hanno deciso di concludere una Convenzione al riguardo ed hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Art. 1
La presente Convenzione e' applicabile, in materia civile e commerciale, in tutti i casi in cui un atto giudiziario o extragiudiziario debba essere trasmesso all'estero per esservi notificato o comunicato.
La Convenzione non si applica quando l'indirizzo del destinatario dell'atto non e' conosciuto.
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.
CONVENZIONE RELATIVA ALLA NOTIFICAZIONE ("SIGNIFICATION") E ALLA COMUNICAZIONE ("NOTIFICATION") ALL'ESTERO DEGLI ATTI GIUDIZIARI E EXTRAGIUDIZIARI IN MATERIA CIVILE O COMMERCIALE
Gli Stati firmatari della presente Convenzione,
Desiderando creare i mezzi idonei affinche' gli atti giudiziari e extragiudiziari che devono essere notificati o comunicati all'estero siano conosciuti dai loro destinatari in tempo utile,
Nell'intento di migliorare a tale scopo l'assistenza reciproca giudiziaria semplificando ed accelerando la procedura,
Hanno deciso di concludere una Convenzione al riguardo ed hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Art. 1
La presente Convenzione e' applicabile, in materia civile e commerciale, in tutti i casi in cui un atto giudiziario o extragiudiziario debba essere trasmesso all'estero per esservi notificato o comunicato.
La Convenzione non si applica quando l'indirizzo del destinatario dell'atto non e' conosciuto.