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Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, adottata a L'Aja il 15 novembre 1965.

Art. 12

Art. 12

Le notificazioni o comunicazioni degli atti giudiziari provenienti da uno Stato contraente non possono dar luogo al pagamento o al rimborso di tasse o spese per i servizi dello Stato richiesto.
Il richiedente e' tenuto a pagare o rimborsare le spese causate da:
a) l'intervento di un ufficiale ministeriale o di una persona competente secondo la legge dello Stato di destinazione,
b) l'adozione di una forma particolare.