Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, adottata a L'Aja il 15 novembre 1965.
Art. 20
Art. 20
La presente Convenzione non si oppone a che taluni Stati contraenti si accordino per derogare:
a) all'articolo 3, comma 2, per quanto concerne l'esigenza del duplice esemplare degli atti trasmessi,
b) all'articolo 5, comma 3, e all'articolo 7, per quanto concerne l'uso delle lingue,
c) all'articolo 5, comma 4,
d) all'articolo 12, comma 2.
La presente Convenzione non si oppone a che taluni Stati contraenti si accordino per derogare:
a) all'articolo 3, comma 2, per quanto concerne l'esigenza del duplice esemplare degli atti trasmessi,
b) all'articolo 5, comma 3, e all'articolo 7, per quanto concerne l'uso delle lingue,
c) all'articolo 5, comma 4,
d) all'articolo 12, comma 2.