Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, adottata a L'Aja il 15 novembre 1965.
Art. 2
Art. 2
Ciascuno Stato contraente designa una Autorita' centrale che assume, in conformita' agli articoli da 3 a 6, l'onere di ricevere le richieste di notificazione o di comunicazione provenienti da un altro Stato contraente e di darvi seguito.
L'Autorita' centrale e' organizzata secondo le modalita' previste dallo Stato richiesto.
Ciascuno Stato contraente designa una Autorita' centrale che assume, in conformita' agli articoli da 3 a 6, l'onere di ricevere le richieste di notificazione o di comunicazione provenienti da un altro Stato contraente e di darvi seguito.
L'Autorita' centrale e' organizzata secondo le modalita' previste dallo Stato richiesto.