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Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, adottata a L'Aja il 15 novembre 1965.

Art. 3

Art. 3

L'Autorita' o l'ufficiale ministeriale competenti in base alle leggi dello Stato di origine trasmette all'Autorita' centrale dello Stato richiesto una richiesta in conformita' alla formula-modello allegata alla presente Convenzione, senza che sia necessaria la legalizzazione degli atti ne' altra formalita' equivalente.
La richiesta deve essere accompagnata dall'atto giudiziario o dalla copia, il tutto in duplice esemplare.