Revisione dell'organico degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati e guardie del Corpo degli agenti di custodia e istituzione per detto Corpo del ruolo dei sottufficiali per mansioni d'ufficio.
Art. 8.
L'articolo 31, terzo comma, della legge 18 febbraio 1963, n. 173, e' sostituito dal seguente:
"L'indennita' e' corrisposta in relazione al grado rivestito dal sottufficiale all'atto della cessazione dal servizio e compete fino al compimento degli anni sessantacinque al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per aver raggiunto il limite di eta' indicato dal primo comma dell'articolo 26 o per infermita' proveniente da causa di servizio e fino al compimento degli anni 60 al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per formare la vacanza nel ruolo dei sottufficiali per mansioni di ufficio occorrente per i nuovi trasferimenti in detto ruolo".