Revisione dell'organico degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati e guardie del Corpo degli agenti di custodia e istituzione per detto Corpo del ruolo dei sottufficiali per mansioni d'ufficio.
Art. 2.
L'articolo 25 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e' sostituito dal seguente:
"Gli ufficiali del Corpo possono essere collocati a riposo su domanda quando abbiano compiuto 25 anni di effettivo servizio ed abbiano raggiunto i seguenti limiti di eta':
Colonnello. . . . . . . . . . . . . . . . anni 56
Tenenti colonnelli. . . . . . . . . . . . " 54
Maggiori. . . . . . . . . . . . . . . . . " 52
Capitani, tenenti e sottotenenti. . . . . " 50
Cessano di autorita' dal servizio quando abbiano compiuto 25 anni di effettivo servizio e raggiunti i seguenti limiti di eta':
Colonnello. . . . . . . . . . . . . . . . anni 60
Tenenti colonnelli. . . . . . . . . . . . " 58
Maggiori. . . . . . . . . . . . . . . . . " 56
Capitani. . . . . . . . . . . . . . . . . " 55
Tenenti e sottotenenti. . . . . . . . . . " 52".