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Stato giuridico dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia.

Art. 1.


Lo stato di sottufficiale del Corpo degli agenti di custodia e' costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado.
Lo stato di sottufficiale sorge col legittimo conferimento del grado e cessa con la perdita del grado.