N NORME. red.it

Revisione dell'organico degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati e guardie del Corpo degli agenti di custodia e istituzione per detto Corpo del ruolo dei sottufficiali per mansioni d'ufficio.

Art. 10.


A modifica di quanto stabilito nell'articolo 1 della legge 23 marzo 1956, n. 185, possono contrarre matrimonio i brigadieri, i vicebrigadieri, gli appuntati e le guardie del Corpo degli agenti di custodia quando hanno compiuto venticinque anni di eta'.