Revisione dell'organico degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati e guardie del Corpo degli agenti di custodia e istituzione per detto Corpo del ruolo dei sottufficiali per mansioni d'ufficio.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
L'organico del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e successive modifiche, e' stabilito come segue:
colonnello............... n. 1
((tenente colonnello: n. 12 maggiore: n. 15))
capitano..................n. 16
tenente e sottotenente....n. 22
Totale....................n. 56
E' abrogata la tabella allegata alla legge 5 marzo 1963, n. 284.
Gli ufficiali sono assegnati alle scuole del Corpo degli agenti di custodia o alle sedi stabilite con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, in relazione alle esigenze di servizio.
Art. 2.
L'articolo 25 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e' sostituito dal seguente:
"Gli ufficiali del Corpo possono essere collocati a riposo su domanda quando abbiano compiuto 25 anni di effettivo servizio ed abbiano raggiunto i seguenti limiti di eta':
Colonnello. . . . . . . . . . . . . . . . anni 56
Tenenti colonnelli. . . . . . . . . . . . " 54
Maggiori. . . . . . . . . . . . . . . . . " 52
Capitani, tenenti e sottotenenti. . . . . " 50
Cessano di autorita' dal servizio quando abbiano compiuto 25 anni di effettivo servizio e raggiunti i seguenti limiti di eta':
Colonnello. . . . . . . . . . . . . . . . anni 60
Tenenti colonnelli. . . . . . . . . . . . " 58
Maggiori. . . . . . . . . . . . . . . . . " 56
Capitani. . . . . . . . . . . . . . . . . " 55
Tenenti e sottotenenti. . . . . . . . . . " 52".
Art. 3.
L'articolo 26 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e' sostituito dal seguente:
"La promozione al grado di colonnello e' conferita a scelta fra gli ufficiali del grado immediatamente inferiore che abbiano una anzianita' di grado di almeno quattro anni e che abbiano conseguito nell'ultimo biennio la classifica di ottimo, previa designazione da parte di una commissione presieduta dal Ministro per la grazia e giustizia o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia e composta dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, designato dal Ministro per la difesa, e dai direttori degli uffici 1ª e 2ª della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena.
Le promozioni al grado di tenente colonnello sono conferite per anzianita' e merito tra gli ufficiali del grado inferiore che abbiano un'anzianita' di grado di almeno tre anni e che abbiano conseguito nell'ultimo biennio la classifica di ottimo.
Le promozioni al grado di maggiore sono conferite a scelta tra gli ufficiali del grado inferiore, che abbiano una anzianita' di grado di almeno quattro anni e che abbiano conseguito nell'ultimo biennio la classifica di ottimo.
Le promozioni al grado di capitano sono conferite per anzianita' e merito tra gli ufficiali del grado inferiore che abbiano una anzianita' di almeno cinque anni nei gradi di ufficiale subalterno ed abbiano conseguito nell'ultimo biennio la classifica di ottimo.
Le promozioni al grado di tenente sono conferite ai sottotenenti per anzianita' e merito con decorrenza dal compimento di due anni di permanenza nel grado.
L'ufficiale, non designato per la promozione, non puo' essere ripreso in esame dalla commissione se non e' trascorso un anno dalla precedente mancata designazione. Tale norma si applica anche per la promozione da sottotenente a tenente.
Le promozioni ai gradi inferiori a quello di colonnello sono conferite su designazione di una commissione presieduta dal Ministro per la grazia e giustizia, o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato e composta dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, dal direttore dell'ufficio 20 della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale del ruolo amministrativo degli istituti di prevenzione e di pena e dall'ufficiale del Corpo degli agenti di custodia piu' elevato in grado o, a parita' di grado, dal piu' anziano.
Le funzioni di segretario delle commissioni di cui al presente articolo sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva del ruolo amministrativo degli istituti di prevenzione e di pena avente qualifica non superiore a quella di direttore o da un ufficiale del Corpo degli agenti di custodia di grado non superiore a quello di maggiore".
Art. 4.
L'articolo 27 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e' sostituito dal seguente:
(("Un terzo dei posti di organico che si renderanno vacanti nel grado di sottotenente e' riservato ai sottufficiali del Corpo che rivestano grado non inferiore a quello di brigadiere, non abbiano oltrepassato l'eta' di anni trentacinque, siano in possesso di diploma di scuola media superiore ed abbiano riportato nell'ultimo biennio la classifica di ottimo)).
Per conseguire la nomina i medesimi dovranno frequentare con profitto un apposito corso di istruzione della durata di un anno, al quale verranno ammessi mediante concorso per esame.
I posti che non potessero essere conferiti a norma del presente articolo saranno portati in aumento a quelli di cui all'articolo seguente".
Art. 5.
L'articolo 11 della legge 5 marzo 1963, n. 284, e' sostituito dal seguente:
(("Ai concorsi ordinari per conseguire la nomina a sottotenente nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia possono, a modifica delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 28 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, partecipare gli ufficiali, anche di complemento, che siano in possesso di diploma di scuola media superiore")).
Art. 6.
L'organico del ruolo dei sottufficiali, degli appuntati e guardie del Corpo degli agenti di custodia, di cui alla tabella C annessa alla legge 3 novembre 1963, n. 1543, e successive modifiche, e' stabilito come segue:
((marescialli maggiori.............n. 240 marescialli capi...................n. 300 marescialli ordinari...............n. 345 brigadieri e vicebrigadieri........n. 2.170 appuntati e guardie................n. 17.171))
Art. 7.
E' istituito per il Corpo degli agenti di custodia un ruolo di sottufficiali per mansioni di ufficio. L'organico di detto ruolo e' stabilito in 75 unita'.
I marescialli del Corpo degli agenti di custodia che raggiungono il 55° anno di eta' sono trasferiti, secondo l'ordine di iscrizione nel ruolo di anzianita', ove ne facciano domanda e ne siano riconosciuti meritevoli, in relazione ai precedenti di carriera e alla particolare idoneita' ad espletare mansioni di ufficio, dalla commissione centrale di cui all'articolo 3 del regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, nel ruolo speciale per mansioni di ufficio continuando a rimanere in servizio permanente. Il trasferimento e' disposto con decreto del Ministro per la grazia e giustizia. La domanda deve essere presentata almeno sei mesi prima del raggiungimento del 55° anno di eta'.
Qualora nell'organico del ruolo speciale non esista la vacanza occorrente, questa e' formata facendo cessare dal servizio permanente il sottufficiale del predetto ruolo piu' anziano di eta' e, a parita' di eta', colui che abbia maggiore anzianita' di servizio quale sottufficiale.
Il sottufficiale del ruolo speciale e' impiegato in mansioni di ufficio e non puo' conseguire alcuna promozione. Egli deve possedere la idoneita' fisica occorrente per l'impiego predetto.
Il limite di eta' per la cessazione dal servizio permanente del sottufficiale del ruolo speciale per mansioni di ufficio e' di anni 61, tranne che egli non debba cessare dal servizio permanente con anticipo rispetto al limite di eta' predetto, in applicazione del disposto del precedente terzo comma, nel qual caso la cessazione dal servizio permanente si considera ugualmente avvenuta per eta' ad ogni effetto, salvo quanto disposto dall'articolo 31, terzo comma, della legge 18 febbraio 1963, n. 173, nel testo di cui al successivo articolo 8 della presente legge. ((2))
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 2 dicembre 1975, n. 603 ha disposto (con l'art. 3) che "L'organico del ruolo dei sottufficiali per mansioni di ufficio; di cui all'articolo 7 della legge 4 agosto 1971, n. 607, e' stabilito in 225 unita'".
La L. 2 dicembre 1975, n. 603 ha disposto (con l'art. 3) che "L'organico del ruolo dei sottufficiali per mansioni di ufficio; di cui all'articolo 7 della legge 4 agosto 1971, n. 607, e' stabilito in 225 unita'".
Art. 8.
L'articolo 31, terzo comma, della legge 18 febbraio 1963, n. 173, e' sostituito dal seguente:
"L'indennita' e' corrisposta in relazione al grado rivestito dal sottufficiale all'atto della cessazione dal servizio e compete fino al compimento degli anni sessantacinque al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per aver raggiunto il limite di eta' indicato dal primo comma dell'articolo 26 o per infermita' proveniente da causa di servizio e fino al compimento degli anni 60 al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per formare la vacanza nel ruolo dei sottufficiali per mansioni di ufficio occorrente per i nuovi trasferimenti in detto ruolo".
Art. 9.
Per la prima copertura dei posti in organico nei gradi di maggiore tenente colonnello e colonnello, previsti dall'articolo 1 della presente legge, i termini di permanenza nei vari gradi per la promozione al grado superiore sono ridotti della meta'.
La riduzione di permanenza puo' essere usufruita dallo stesso ufficiale per non piu' di una volta.
Per la prima copertura dei nuovi posti in organico nel grado di tenente colonnello, previsto dall'articolo 1 della presente legge, fa parte della commissione di cui al penultimo comma del precedente articolo 3, in luogo dell'ufficiale del Corpo degli agenti di custodia, un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a' colonnello designato dal Ministro per la difesa.
Per la prima copertura dei posti in organico nel grado di capitano in servizio permanente del Corpo degli agenti di custodia, il Ministero di grazia e giustizia provvede, in deroga alle disposizioni della legge 5 marzo 1963, n. 284, mediante concorso per titoli, riservato ai capitani di complemento dell'Esercito, i quali alla data della entrata in vigore della presente legge si trovino nella posizione di trattenuti alle armi a norma della legge 28 marzo 1968, n. 371, ed abbiano prestato almeno sette anni di servizio nel Corpo degli agenti di custodia a norma dell'articolo 41 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, e sostituito dall'articolo unico della legge 25 giugno 1956, n. 703, quali ufficiali di complemento dell'Esercito distaccati presso il Ministero di grazia e giustizia per il Corpo degli agenti di custodia.
La commissione giudicatrice del concorso e' quella prevista dalla presente legge per le promozioni ai gradi inferiori a quello di colonnello del Corpo degli agenti di custodia.
I capitani di complemento dell'Esercito, dichiarati vincitori del concorso di cui sopra, sono iscritti nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia in servizio permanente, dopo quelli promossi al grado di capitano, in virtu' della presente legge.
Il termine, fissato dal comma secondo del precedente articolo 7 per la presentazione delle domande per il trasferimento nel ruolo di sottufficiale per mansioni di ufficio, non si osserva per la copertura dei posti previsti per detto ruolo nell'anno 1971.
Le domande per detti posti devono essere, in ogni caso, presentate prima del raggiungimento del 55° anno di eta'.
Art. 10.
A modifica di quanto stabilito nell'articolo 1 della legge 23 marzo 1956, n. 185, possono contrarre matrimonio i brigadieri, i vicebrigadieri, gli appuntati e le guardie del Corpo degli agenti di custodia quando hanno compiuto venticinque anni di eta'.
Art. 11.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 APRILE 1975, N. 135))
Art. 12.
Gli organici di cui agli articoli 1, 6 e 7 della presente legge sono raggiunti in un periodo di quattro anni secondo la progressione indicata nella tabella allegata alla presente legge.
A tali fini, gli stanziamenti iscritti ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1971 sono aumentati delle seguenti somme per gli esercizi sotto elencati:
milioni 643 per l'esercizio 1971;
milioni 1.285 per l'esercizio 1972;
milioni 2.008 per l'esercizio 1973;
milioni 2.727 per l'esercizio 1974.
All'onere di lire 643.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1971, si fa' fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 agosto 1971
SARAGAT COLOMBO - FERRARI AGRADI - GIOLITTI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Tabella
(Tabella anni raggiungimento organici)
Parte di provvedimento in formato grafico
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