Revisione dell'organico degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati e guardie del Corpo degli agenti di custodia e istituzione per detto Corpo del ruolo dei sottufficiali per mansioni d'ufficio.
Art. 4.
L'articolo 27 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e' sostituito dal seguente:
(("Un terzo dei posti di organico che si renderanno vacanti nel grado di sottotenente e' riservato ai sottufficiali del Corpo che rivestano grado non inferiore a quello di brigadiere, non abbiano oltrepassato l'eta' di anni trentacinque, siano in possesso di diploma di scuola media superiore ed abbiano riportato nell'ultimo biennio la classifica di ottimo)).
Per conseguire la nomina i medesimi dovranno frequentare con profitto un apposito corso di istruzione della durata di un anno, al quale verranno ammessi mediante concorso per esame.
I posti che non potessero essere conferiti a norma del presente articolo saranno portati in aumento a quelli di cui all'articolo seguente".