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Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Emilia-Romagna.

Art. 58

Art. 58.

La Regione esercita il controllo di legittimita' sugli atti - compresi quelli derivanti dalle funzioni da essa delegate - delle province, dei comuni e degli altri enti locali ai sensi dell'articolo 130, primo comma, della Costituzione.
Il controllo di merito sugli atti degli enti locali nello svolgimento delle funzioni proprie e delegate dalla Regione e' esercitato mediante richiesta motivata di riesame ai sensi dell'articolo 130, secondo comma, della Costituzione.
I controlli sono esercitati da un organo della Regione in forma decentrata mediante sezioni autonome, secondo le modalita' fissate dal Consiglio.
I provvedimenti degli organi di controllo sono definitivi.