Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Emilia-Romagna.
Art. 21
Art. 21.
Le Commissioni possono consultare le rappresentanze della societa' civile; operano normalmente con la partecipazione dei rappresentanti di enti e associazioni il cui contributo sia ritenuto utile; si avvalgono altresi', quando lo ritengano opportuno, della collaborazione di esperti.
Le Commissioni possono procedere ad udienze conoscitive.
Le Commissioni possono consultare le rappresentanze della societa' civile; operano normalmente con la partecipazione dei rappresentanti di enti e associazioni il cui contributo sia ritenuto utile; si avvalgono altresi', quando lo ritengano opportuno, della collaborazione di esperti.
Le Commissioni possono procedere ad udienze conoscitive.