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Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Emilia-Romagna.

Art. 21

Art. 21.

Le Commissioni possono consultare le rappresentanze della societa' civile; operano normalmente con la partecipazione dei rappresentanti di enti e associazioni il cui contributo sia ritenuto utile; si avvalgono altresi', quando lo ritengano opportuno, della collaborazione di esperti.
Le Commissioni possono procedere ad udienze conoscitive.