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Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Emilia-Romagna.

Preambolo
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno PROMULGA la seguente legge:

Articolo unico



E' approvato ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, lo Statuto della Regione Emilia-Romagna nel testo allegato alla presente legge.

Statuto

Art. 1

Art. 1.

L'Emilia-Romagna e' Regione autonoma, con propri poteri e funzioni, entro l'unita' della Repubblica italiana; secondo i principi e nei limiti della Costituzione e secondo le norme del presente Statuto.
Essa esprime l'autogoverno della comunita' regionale e concorre a promuovere il rinnovamento e lo sviluppo democratico della societa' e dello Stato.

Art. 2

Art. 2.

La Regione comprende i territori delle province di Bologna, Ferrara, Forli', Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia.
La Regione ha per capoluogo la citta' di Bologna.
Gli organi della Regione possono riunirsi anche in sedi diverse dal capoluogo.
La Regione ha un gonfalone e uno stemma stabiliti con legge regionale.

Art. 3

Art. 3.

La Regione esercita i propri poteri perseguendo le finalita' politiche e sociali che la Costituzione assegna alla Repubblica.
La Regione, in attuazione dei principi di uguaglianza e di pari dignita' sociale dei cittadini, promuove riforme dirette a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta' e la eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
La Regione concorre a realizzare lo sviluppo civile, economico e sociale della comunita' regionale operando per:
a) assicurare la piena occupazione dei lavoratori, la tutela dei loro diritti e la piu' ampia valorizzazione delle loro attitudini e capacita';
b) rendere effettiva la piena parita' giuridica, sociale ed economica della donna;
c) assicurare la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata e acquisire alla gestione pubblica i servizi di preminente interesse generale;
d) realizzare un ordinamento agricolo che trovi nell'impresa di proprieta' coltivatrice diretta, singola e cooperativa, e nella sua organizzazione associata l'elemento fondamentale del proprio sviluppo;
e) promuovere lo sviluppo:
- della cooperazione senza fini di speculazione privata, riconoscendone la funzione sociale;
- dell'associazionismo economico a fini non speculativi;
- dell'artigianato e della piccola e media industria;
f) promuovere nell'interesse generale dei consumatori una riforma del sistema distributivo che, in particolare, favorisca le forme associative delle piccole e medie imprese e la cooperazione di consumo;
g) sviluppare il turismo e favorire la valorizzazione delle sue componenti naturali, sociali ed economiche;
h) realizzare un sistema di sicurezza sociale e di tutela attiva della salute;
i) assicurare i servizi sociali fondamentali, particolarmente l'abitazione e i trasporti e quelli riguardanti la famiglia, l'infanzia, i giovani e gli anziani;
l) rendere effettivo il diritto all'istruzione e alla cultura fino ai piu' alti livelli, per tutti i cittadini;
m) valorizzare il patrimonio storico ed artistico e favorire lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica;
n) sviluppare le attivita' sportive, ricreative e del tempo libero;
o) realizzare la difesa attiva del suolo e dell'ambiente quale insieme di valori culturali e naturali;
p) promuovere lo sviluppo economico e sociale delle zone depresse, con particolare riguardo a quelle montane;
q) favorire tutte le iniziative di autogestione dei servizi e delle attivita' sociali ed economiche.

Art. 4

Art. 4.

La Regione realizza le proprie finalita' assumendo il metodo e gli strumenti della programmazione.
La Regione, quale soggetto della programmazione, partecipa con proprie autonome proposte, indicazioni e iniziative alla determinazione degli obiettivi e degli strumenti della programmazione nazionale, ispirandosi alla necessita' di superare gli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunita' nazionale, con particolare riferimento al Mezzogiorno.
La Regione, nell'ambito degli indirizzi della programmazione nazionale, provvede alla formazione del programma di sviluppo regionale e alla definizione e attuazione di specifici piani di intervento articolati a livello dei comprensori e delle altre dimensioni territoriali. La Regione assicura il preminente concorso degli enti locali e l'autonomo apporto delle organizzazioni sindacali ed economiche dei lavoratori dipendenti ed autonomi e di altre organizzazioni sociali ed economiche al processo di formazione, attuazione e verifica del programma e dei piani; indirizza e coordina, in concorso con gli organi centrali dello Stato e con gli enti locali, l'attivita' economica pubblica e privata ai fini del perseguimento degli obiettivi del programma di sviluppo regionale.
La Regione favorisce l'impiego del risparmio nell'ambito regionale, promuovendo o partecipando ad organismi finanziari allo scopo di coordinare la politica del credito con gli obiettivi della programmazione.
La Regione attua uno sviluppo equilibrato del territorio avvalendosi dei necessari strumenti di pianificazione urbanistica ed assicurando che lo sfruttamento delle risorse naturali e la utilizzazione dei suoli e dell'intero territorio avvengano in funzione degli interessi generali.
La Regione realizza i propri programmi avvalendosi in particolare dell'apporto degli enti locali, degli enti e delle imprese pubbliche e delle organizzazioni cooperative.

Art. 5

Art. 5.

La Regione pone a fondamento della propria attivita' legislativa, amministrativa e di programmazione un rapporto di partecipazione e di collaborazione con le Province, i Comuni e gli altri enti locali, in attuazione dei principi dell'autonomia e del decentramento politico-amministrativo previsti dalla Costituzione e in particolare dall'articolo 5.
La Regione riconosce come essenziale nella determinazione delle proprie scelte la partecipazione dei cittadini e la promuove attraverso la consultazione degli enti e associazioni nei quali si esprimono democraticamente gli interessi e le volonta' delle popolazioni.
La partecipazione popolare si realizza nei modi previsti dal presente Statuto e dalle leggi regionali.
La Regione garantisce la piu' ampia informazione sulla propria attivita' come condizione per un democratico rapporto con la comunita' regionale, operando in forme dirette e promuovendo iniziative atte ad assicurare l'utilizzazione dei servizi pubblici di informazione.

Art. 6

Art. 6.

Sono organi della Regione Emilia-Romagna il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Art. 7

Art. 7.

Il Consiglio regionale determina l'indirizzo politico e amministrativo della Regione.
Esercita le potesta' legislative e regolamentari e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi.
Esercita il controllo sull'attivita' esecutiva della Giunta.
Spetta in ogni caso al Consiglio:
1) adottare le norme legislative e regolamentari necessarie al perseguimento delle finalita' indicate all'articolo 3;
2) deliberare, ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, le norme per l'attuazione delle leggi della Repubblica tenendo conto delle particolari esigenze della Regione e delle sue leggi;
3) approvare il bilancio regionale di previsione e le sue variazioni, il rendiconto consuntivo, l'esercizio provvisorio, le deliberazioni relative all'assunzione di mutui e all'emissione di prestiti;
4) istituire e disciplinare i tributi propri della Regione;
5) formulare le proposte e i pareri con cui la Regione partecipa alla elaborazione del programma economico nazionale;
6) approvare il programma generale di sviluppo della Regione, i piani settoriali e i conseguenti programmi di attuazione, nonche' deliberare gli investimenti e i finanziamenti relativi;
7) disciplinare l'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali;
8) disciplinare i servizi pubblici della Regione e i relativi finanziamenti;
9) deliberare la delega di funzioni amministrative e l'utilizzazione degli uffici degli enti locali ai sensi dell'articolo 57;
10) deliberare in materia di enti ed aziende istituiti dalla Regione o ad essa trasferiti ed esercitare la vigilanza sugli stessi;
deliberare la partecipazione ad enti e societa';
11) indirizzare al Parlamento voti e proposte di legge ed i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;
12) formulare pareri di interesse generale richiesti dagli organi costituzionali della Repubblica;
13) designare i tre delegati che partecipano alla elezione del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 83, secondo comma, della Costituzione;
14) deliberare sulle richieste di referendum, a norma degli articoli 75 e 138 della Costituzione;
15) effettuare le nomine rimesse genericamente alla Regione;
16) riesaminare nel merito gli atti amministrativi regionali a norma dell'articolo 125 della Costituzione;
17) istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le circoscrizioni e le denominazioni di quelli gia' esistenti;
18) deliberare sulla formazione di consorzi e di societa' interregionali;
19) deliberare su ogni altro provvedimento per il quale il presente Statuto o la legge stabiliscano la generica attribuzione alla Regione.
Le funzioni legislative e regolamentari non sono delegabili.
Il Consiglio esercita i poteri di inchiesta tramite apposite commissioni.
Il Consiglio puo' procedere ad udienze conoscitive.

Art. 8

Art. 8.

Il Consiglio provvede alla convalida dei consiglieri e giudica delle cause sopraggiunte di ineleggibilita' e incompatibilita' ai sensi della legge della Repubblica.

Art. 9

Art. 9.

Il Consiglio tiene la prima seduta il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti.
Gli avvisi di convocazione sono inviati dal Presidente della Giunta regionale uscente almeno cinque giorni prima della seduta.

Art. 10

Art. 10.

I consiglieri rappresentano l'intera Regione.
Essi non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
I consiglieri hanno diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio e possono formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
Ogni consigliere regionale ha diritto di chiedere e di ottenere, secondo le procedure stabilite dal Regolamento, dai dirigenti degli uffici della Regione e degli enti o aziende da essa dipendenti notizie, informazioni e copia di atti e documenti utili all'espletamento del proprio mandato, senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio.
Ogni consigliere dispone, presso la sede della Regione, delle attrezzature e dei servizi necessari per l'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 11

Art. 11.

Le indennita' dei membri del Consiglio sono stabilite con legge regionale in relazione alla carica, alle funzioni e alle attivita' svolte.

Art. 12

Art. 12.

Nella prima seduta e quale primo atto, il Consiglio procede alla elezione, nel proprio seno, dell'Ufficio di presidenza.
L'Ufficio di presidenza e' composto dal Presidente, da due Vice Presidenti e da tre Segretari e dura in carica per il tempo corrispondente ad un terzo della legislatura.
Alla elezione del Presidente, dei due Vice Presidenti e dei tre Segretari, si procede con tre votazioni separate, a voto palese, salvo che non venga richiesto il voto segreto dalla maggioranza dei consiglieri.
Il Presidente viene eletto a maggioranza dei quattro quinti dei voti dei consiglieri assegnati alla Regione.
Se dopo due votazioni nessun consigliere ha ottenuto la maggioranza richiesta, l'elezione e' rinviata ad altra seduta da tenersi non prima di cinque e non oltre sette giorni, nella quale e' sufficiente la maggioranza assoluta. Alla terza votazione della stessa seduta e' sufficiente la maggioranza semplice. In caso di parita' di voti risulta eletto il consigliere piu' anziano di eta'.
Per l'elezione dei due Vice Presidenti e dei tre Segretari, ciascun consigliere vota un solo nome. Vengono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti risulta eletto il consigliere piu' anziano di eta'.

Art. 13

Art. 13.

Il Presidente dirige, secondo le norme del Regolamento, i lavori del Consiglio, assicurandone il buon andamento.
L'Ufficio di presidenza tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni; segue e coordina i lavori delle Commissioni e assicura ad esse gli strumenti per il funzionamento.
Per favorire lo svolgimento delle funzioni legislative delle Commissioni e del Consiglio, il Presidente promuove le attivita' di informazione, di consultazione, di studio e organizzative necessarie.

Art. 14

Art. 14.

L'Ufficio di presidenza programma, a norma di Regolamento, i lavori del Consiglio. A tal fine convoca periodicamente la conferenza dei capigruppo consiliari, con la partecipazione del Presidente della Giunta o di un suo rappresentante. Alla conferenza possono essere invitati i Presidenti delle Commissioni consiliari.

Art. 15

Art. 15.

L'Ufficio di presidenza dispone di servizi generali, di servizi di studio e di documentazione legislativi e dei servizi necessari per l'attivita' delle Commissioni e dei Gruppi consiliari.
Ha alle proprie dipendenze il relativo personale.
Per l'esercizio delle proprie funzioni il Consiglio dispone di un bilancio autonomo nell'ambito del bilancio della Regione. I fondi relativi sono amministrati dall'Ufficio di presidenza secondo le norme del Regolamento.

Art. 16

Art. 16.

I consiglieri si costituiscono in Gruppi.
L'Ufficio di presidenza mantiene i rapporti con i Gruppi consiliari e, in conformita' alle decisioni del Consiglio, assicura agli stessi, per l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilita' dei locali, personale e servizi e assegna contributi a carico del bilancio del Consiglio, tenendo presenti le esigenze comuni a ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi.

Art. 17

Art. 17.

Il Consiglio e' convocato dal suo Presidente.
Esso si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Il Consiglio, e' convocato:
a) per iniziativa dell'Ufficio di presidenza;
b) su richiesta del Presidente della Giunta;
c) su richiesta di un decimo dei consiglieri.
Ove il Presidente non provveda entro quindici giorni, la convocazione viene disposta da altro componente dell'Ufficio di presidenza oppure, in difetto da uno dei consiglieri richiedenti.

Art. 18

Art. 18.

Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei componenti il proprio Regolamento interno.
La stessa maggioranza e' richiesta per le eventuali modifiche.

Art. 19

Art. 19.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dal Regolamento.
Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica e a maggioranza dei presenti, salvo i casi per cui e' prescritta una maggioranza qualificata.
Il Regolamento interno contiene norme circa la verifica del numero legale e il calcolo della maggioranza.

Art. 20

Art. 20.

Il Consiglio istituisce Commissioni permanenti composte in relazione all'entita' numerica dei Gruppi, assicurando comunque la presenza di ogni Gruppo. Il voto, la composizione e le norme di funzionamento delle Commissioni sono disciplinate dal Regolamento.
Tutti i consiglieri possono partecipare con diritto di parola, di proposte e di emendamento al lavoro delle Commissioni permanenti.
Le Commissioni hanno la funzione preparatoria e referente delle leggi e dei regolamenti nonche' dei provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio.
Esse concorrono altresi', nei modi stabiliti dal presente Statuto e dalle leggi regionali; allo svolgimento dell'attivita' amministrativa della Regione.
Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza le Commissioni vigilano, riferendone periodicamente al Consiglio, sull'attivita' amministrativa della Regione e dei suoi uffici, sull'attuazione del programma e dei piani regionali, nonche' dei programmi degli enti e delle aziende dipendenti, sull'esercizio delle funzioni delegate.
La Commissione bilancio e affari generali, in particolare, vigila sulla gestione del bilancio e del patrimonio, sulla situazione di cassa, sulla contabilita' generale della Regione; vigila altresi' sull'amministrazione del personale della Regione, esprime parere referente al Consiglio sulle proposte della Giunta per i bandi di concorso, sui criteri per l'assunzione del personale, sulle relative procedure e sulla nomina delle Commissioni esaminatrici.
I Presidenti delle Commissioni sono eletti con le stesse modalita' e procedure fissate per l'elezione del Presidente del Consiglio.
I componenti della Giunta partecipano, senza diritto di voto, ai lavori delle Commissioni.
Le Commissioni hanno facolta' di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Presidente e dei membri della Giunta nonche', previa comunicazione alla Giunta, dei titolari degli uffici dell'Amministrazione regionale, degli amministratori e dirigenti degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione.
Le Commissioni hanno inoltre facolta' di chiedere l'esibizione di atti e documenti, senza che sia loro opposto il segreto d'ufficio.

Art. 21

Art. 21.

Le Commissioni possono consultare le rappresentanze della societa' civile; operano normalmente con la partecipazione dei rappresentanti di enti e associazioni il cui contributo sia ritenuto utile; si avvalgono altresi', quando lo ritengano opportuno, della collaborazione di esperti.
Le Commissioni possono procedere ad udienze conoscitive.

Art. 22

Art. 22.

Commissioni speciali del Consiglio, all'uopo istituite, conducono le inchieste di cui all'articolo 7, penultimo comma.
Ciascun consigliere puo' presentate richiesta motivata di istituzione di una Commissione d'inchiesta; la richiesta e' iscritta all'ordine del giorno del Consiglio successivo.
Il Consiglio puo'istituire Commissioni speciali di indagine e di studio su materie che comunque interessino la Regione.

Art. 23

Art. 23.

Salvo i casi di anticipato scioglimento di cui all'articolo 126 della Costituzione, il Consiglio esercita le proprie funzioni fino al quarantaseiesimo giorno anteriore alla data di elezione per il suo rinnovo.

Art. 24

Art. 24.

La Giunta e' l'organo esecutivo della Regione.
In conformita' con gli indirizzi politici e amministrativi determinati dal Consiglio esercita funzioni di promozione, di iniziativa e di attuazione.
Compete in particolare alla Giunta:
1) predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo della Regione;
2) predisporre, avvalendosi del contributo delle competenti Commissioni consiliari, il programma e i piani della Regione e curarne la attuazione;
3) adottare i provvedimenti per realizzare i programmi di attuazione di cui al n. 6) dell'articolo 7, compresi quelli concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e l'organizzazione di servizi pubblici, approvati dal Consiglio;
4) attuare le deliberazioni adottate dal Consiglio in materia di servizi pubblici, di enti ed aziende istituiti dalla Regione o ad essa trasferiti e provvedere agli adempimenti conseguenti all'attivita' di vigilanza, anche sulle societa' a partecipazione regionale;
5) dirigere l'attivita' degli uffici regionali e adottare i provvedimenti relativi al personale, ad eccezione degli uffici e del personale alle dipendenze dell'Ufficio di presidenza del Consiglio;
6) gestire il bilancio, amministrare il patrimonio e il demanio della Regione e deliberare sui contratti, nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge regionale;
7) deliberare sullo storno di fondi da un articolo all'altro dello stesso capitolo di bilancio;
8) deliberare in materia di liti attive e passive e, su conforme parere della Commissione competente, in materia di rinunce e transazioni;
9) deliberare, sentito il Consiglio, sui ricorsi di legittimita' costituzionale e per i conflitti di attribuzione avanti la Corte costituzionale;
10) deliberare nei casi di assoluta urgenza provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio, al quale li trasmette immediatamente per la ratifica nella prima adunanza. La mancata ratifica, entro il termine di sessanta giorni dalla deliberazione adottata in via d'urgenza dalla Giunta, importa la decadenza della deliberazione stessa, salva al Consiglio l'adozione dei provvedimenti necessari per la disciplina dei rapporti giuridici, sorti sulla base della deliberazione non ratificata;
11) adottare i provvedimenti di ordinaria amministrazione nei limiti stabiliti dalla legge regionale.
La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attivita' e sullo stato di attuazione del programma regionale e dei singoli piani.
La Giunta esercita il diritto di iniziativa delle leggi e dei provvedimenti di competenza del Consiglio.
Esercita le altre attribuzioni conferitele dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi.

Art. 25

Art. 25.

La Giunta e' composta dal Presidente e da un numero di assessori non inferiore a otto e non superiore a dodici.
La Giunta e' responsabile collegialmente di fronte al Consiglio, determina la ripartizione dei compiti fra i propri componenti ed esercita le proprie attribuzioni in modo collegiale.

Art. 26

Art. 26.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione.
Ha la rappresentanza legale della Regione e promuove davanti all'autorita' giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie riferendone alla Giunta nella prima adunanza.
Promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali.
Convoca e presiede la Giunta, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina l'attivita'.
Dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione secondo i principi della Costituzione e del presente Statuto.
Indice i referendum regionali.
Adempie alle altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dal presente statuto e dalle leggi regionali.
Il Presidente designa l'assessore incaricato di sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, dandone comunicazione al Consiglio.

Art. 27

Art. 27.

Il Consiglio, sulla base di una discussione di un documento politico-programmatico e di specifiche proposte, procede alla elezione del Presidente e della Giunta.

Art. 28

Art. 28.

L'elezione del Presidente della Giunta ha luogo con votazione palese con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione ed a maggioranza assoluta dei voti. La votazione e' segreta se lo richiede la maggioranza dei consiglieri.
Se dopo due votazioni nessuno dei consiglieri ha riportato la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due consiglieri che hanno ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti. E' proclamato Presidente il consigliere che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti.
Qualora, anche dopo la votazione di ballottaggio, nessun consigliere abbia ottenuto tale maggioranza, l'elezione e' rinviata ad altra seduta da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede a votazione, purche' sia presente la meta' piu' uno dei consiglieri in carica.
Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, in seguito alla quale e' proclamato eletto il consigliere che ha raccolto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti e' eletto il Consigliere piu' anziano di eta'.

Art. 29

Art. 29.

L'elezione della Giunta e' immediatamente successiva a quella del Presidente. Con una prima votazione il Consiglio delibera il numero di assessori da eleggere.
Gli assessori sono eletti a votazione palese dal Consiglio nel proprio seno con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. L'elezione ha luogo a maggioranza assoluta dei voti.
La votazione e' segreta se lo richiede la maggioranza dei consiglieri.
Se dopo due votazioni nessuno o solo alcuni consiglieri hanno riportato la maggioranza assoluta predetta, l'elezione di tutti gli assessori o dei rimanenti e' rinviata ad altra seduta, da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede a votazione di ballottaggio purche' sia presente la meta' piu' uno dei consiglieri in carica.
Nella votazione di ballottaggio sono proclamati eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.
Sono ammessi al ballottaggio, in numero doppio dei posti da ricoprire, i consiglieri che hanno riportato piu' voti.
A parita' di voti sono ammessi al ballottaggio e proclamati eletti i consiglieri piu' anziani di eta'.

Art. 30

Art. 30.

La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica ed a maggioranza dei voti.
In caso di parita' prevale il voto del Presidente.
Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

Art. 31

Art. 31.

Il Presidente della Giunta e la Giunta rispondono del proprio operato di fronte al Consiglio.
Il Presidente della Giunta e gli assessori hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute delle Commissioni. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedano.

Art. 32

Art. 32.

Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.
Il Presidente della Giunta e la Giunta cessano dalla carica in seguito a proposta di revoca, approvata a votazione palese dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione, con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. La votazione e' segreta se lo richiede la maggioranza dei consiglieri.
Ove non sia raggiunto il numero richiesto di presenti, la votazione e' rinviata ad altra seduta da tenersi non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni. La seduta e' valida se e' presente la maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione e la revoca e' approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.
La proposta di revoca deve essere sottoscritta da almeno un quarto dei consiglieri assegnati alla Regione e deve essere posta in discussione non prima di dieci e non oltre venti giorni dalla presentazione.
La revoca puo' riguardare anche un solo componente della Giunta.

Art. 33

Art. 33.

Le dimissioni del Presidente o della Giunta sono indirizzate al Consiglio e presentate al Presidente del Consiglio stesso.
Le dimissioni dei singoli componenti della Giunta sono trasmesse dal Presidente della Giunta al Presidente del Consiglio.
Le dimissioni rassegnate dal Presidente della Giunta, o dalla Giunta, o da singoli, componenti della medesima, hanno effetto solo dopo che il Consiglio, convocato in via d'urgenza, ne ha discusso e ne ha preso atto.
In caso di impedimento permanente, da accertarsi da parte del Consiglio o di cessazione dalla carica del Presidente della Giunta, il Consiglio e' convocato per l'elezione del successore.
Il Consiglio procede alla elezione della nuova Giunta qualora essa si riduca a meno della meta' dei propri membri.
Il Consiglio e' convocato entro quindici giorni per procedere alle elezioni di cui ai casi previsti dal presente articolo.
In caso di dimissioni, sostituzione o impedimento permanente del Presidente della Giunta, seguono di diritto le dimissioni dell'intera Giunta.

Art. 34

Art. 34.

Nell'ipotesi di dimissioni, decadenza, revoca o impedimento permanente di un componente della Giunta, il Presidente della Giunta, in attesa della nuova elezione da parte del Consiglio, affida le relative funzioni ad altro componente della Giunta. Nell'ipotesi di impedimento temporaneo di un componente della Giunta, il Presidente incarica altro componente a svolgerne le funzioni.

Art. 35

Art. 35.

Dopo la scadenza del Consiglio, l'approvazione della proposta di revoca o la presa d'atto del Consiglio sulle dimissioni del Presidente o della Giunta, gli stessi provvedono solo agli affari di ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

Art. 36

Art. 36.

Al Presidente e ai membri della Giunta e' corrisposto un assegno mensile integrativo fissato con legge regionale.

Art. 37

Art. 37.

L'iniziativa delle leggi regionali appartiene agli elettori della Regione, ai consiglieri regionali, alla Giunta, ai Consigli comunali e provinciali ed alle organizzazioni regionali, sindacali ed economiche dei lavoratori dipendenti ed autonomi, nonche' agli enti, organizzazioni ed associazioni a rappresentativita' regionale secondo le disposizioni del presente Statuto.
L'iniziativa dei regolamenti appartiene ai consiglieri regionali e alla Giunta.
I progetti di legge non decadono al termine della legislatura o in caso di scioglimento anticipato del Consiglio.

Art. 38

Art. 38.

L'iniziativa e' esercitata mediante la presentazione all'Ufficio di presidenza del Consiglio di progetti di legge o di regolamenti redatti in articoli.
Il Presidente del Consiglio li trasmette immediatamente alle Commissioni referenti e alla Giunta.
I progetti di legge e di regolamento vengono pubblicati in apposito supplemento del Bollettino Ufficiale della Regione.
Ai fini della consultazione viene curata la diffusione di tale supplemento particolarmente ai Comuni, alle Province, ai consigli di quartiere, di delegazione, o di frazione, nonche' alle organizzazioni sindacali ed economiche dei lavoratori dipendenti ed autonomi e ad altri enti e organizzazioni sociali.
I progetti di legge e di regolamento non possono essere portati in discussione davanti al Consiglio prima Che sia trascorso un mese dalla pubblicazione.
Durante tale periodo tutti gli enti e gli organismi interessati possono far pervenire all'Ufficio di presidenza del Consiglio osservazioni e proposte.
Le norme di cui al quarto, quinto e sesto comma del presente articolo non si applicano ai progetti dichiarati urgenti ai sensi del Regolamento interno.

Art. 39

Art. 39.

Ogni progetto di legge o di regolamento e' votato dal Consiglio articolo per articolo e approvato nella sua interessa con votazione finale.
Il Consiglio puo' demandare la votazione, articolo per articolo, dei regolamenti regionali alle Commissioni competenti per materia.
Spetta in ogni caso al Consiglio l'approvazione con votazione finale.

Art. 40

Art. 40.

Tutti i soggetti legittimati all'iniziativa delle leggi, per la stesura dei progetti, possono farsi assistere e richiedere dati e informazioni agli uffici della Regione.

Art. 41

Art. 41.

Il Presidente del Consiglio invia entro cinque giorni al Commissario del Governo, per il visto, le leggi deliberate dal Consiglio stesso.
Se entro trenta giorni dalla data della ricevuta il Governo non fa opposizione e il Commissario non appone il visto, questo si ha per apposto.
Qualora il Governo della Repubblica rinvii la legge ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione al Consiglio regionale, e questo la riapprovi a maggioranza assoluta dei componenti, la legge stessa viene comunicata al Commissario del Governo entro cinque giorni. La legge si ha per approvata se il Governo non promuove entro i quindici giorni successivi la questione di legittimita' davanti alla Corte costituzionale o quella di merito davanti alle Camere.

Art. 42

Art. 42.

Le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della Giunta entro dieci giorno dall'apposizione del visto, o dalla scadenza del termine per l'opposizione da parte del Governo, ovvero dalla scadenza del termine per il ricorso da parte del Governo alla Corte costituzionale o alle Camere, ovvero dalla comunicazione della reiezione del ricorso del Governo.

Art. 43

Art. 43.

Il testo della legge e' preceduto dalla formula: "Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga". Nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 41 la formula e' cosi' modificata: "Il Consiglio regionale ha approvato. Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge. Il Presidente della Giunta regionale promulga".
Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna".

Art. 44

Art. 44.

Le leggi regionali sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine maggiore.
Il termine per la promulgazione e per l'entrata in vigore di una legge puo' essere abbreviato dalla legge stessa qualora essa sia dichiarata urgente dal Consiglio e il Governo della Repubblica lo consenta mediante l'apposizione del visto del Commissario.

Art. 45

Art. 45.

I regolamenti regionali sono emanati dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dalla loro approvazione e pubblicati nei modi e nei tempi previsti per le leggi regionali.

Art. 46

Art. 46.

L'iniziativa delle leggi regionali, riconosciuta al popolo, alle organizzazioni, alle associazioni e agli enti di cui all'articolo 37, si esercita mediante la presentazione di un progetto di legge redatto in articoli e sottoscritto da almeno cinquemila elettori.
L'iniziativa legislativa viene esercitata da ciascun Consiglio provinciale e dai Consigli comunali che, singolarmente o in forma associata, rappresentino una popolazione di almeno cinquemila abitanti.
I primi tre sottoscrittori del progetto di legge d'iniziativa popolare o una delegazione degli enti locali proponenti hanno facolta' di essere sentiti dalla Commissione consiliare competente.
I sindaci dei Comuni della Regione o gli assessori da loro delegati possono autenticare le firme degli elettori proponenti il progetto di iniziativa popolare.
La legge regionale puo' dettare ulteriori modalita' di esercizio della iniziativa legislativa popolare.

Art. 47

Art. 47.

L'iniziativa legislativa dei soggetti di cui all'articolo 46 non e' ammessa per la revisione dello Statuto e per le leggi tributarie e di bilancio, ne' puo' essere esercitata nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio.

Art. 48

Art. 48.

Ai soggetti di cui all'articolo 46 spetta, altresi', nei modi e nei limiti previsti da legge regionale, l'iniziativa degli atti amministrativi di interesse generale, nonche' la proposta per la istituzione delle Commissioni consiliari di cui all'articolo 22.

Art. 49

Art. 49.

Trascorsi sei mesi dalla presentazione del progetto di legge da parte dei soggetti di cui all'articolo 46, senza che su di esso il Consiglio si sia pronunciato, questo e' posto al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, il quale deve decidere nel merito entro i successivi sei mesi.

Art. 50

Art. 50.

Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento o di un atto amministrativo di interesse generale di competenza del Consiglio e' indetto quando lo richiedano trentamila elettori della Regione, oppure tre Consigli provinciali oppure tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un quinto degli abitanti della Regione.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.
La proposta soggetta a referendum e' approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori e se e' raggiunta su di essa la maggioranza dei voti validamente espressi.
Il referendum abrogativo non puo' essere proposto per le leggi tributarie e di bilancio, per lo Statuto, per il Regolamento del Consiglio e per le norme regolamentari meramente esecutive di leggi dello Stato o della Regione.
La legge regionale definisce le modalita' di attuazione del referendum abrogativo.

Art. 51

Art. 51.

Il giudizio sull'ammissibilita' delle proposte di cui agli articoli 46 e 48, nonche' delle proposte di referendum compete all'Ufficio di presidenza del Consiglio. Qualora manchi l'unanimita', decide il Consiglio.

Art. 52

Art. 52.

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio per esporre comuni necessita' e per chiedere la adozione di provvedimenti.
I Comuni, le Province ed altri enti locali, le organizzazioni sindacali ed economiche dei lavoratori dipendenti ed autonomi, nonche' gli enti, organizzazioni e associazioni a rappresentativita' regionale possono interrogare gli organi della Regione su questioni di loro competenza.
All'interrogazione viene data risposta.
Ove gli enti locali e le associazioni di cui al secondo comma trasmettano al Consiglio testi di risoluzione su questioni di competenza della Regione e di rilevante interesse regionale, l'Ufficio di presidenza li iscrive all'ordine del giorno su richiesta della Giunta o su richiesta di almeno cinque consiglieri.

Art. 53

Art. 53.

La Regione, ispirandosi ai principi di cui all'articolo 5, riconosce all'autonomia dei Comuni e delle Province un momento essenziale della partecipazione popolare al governo della cosa pubblica. Promuove, mediante la propria attivita' legislativa, con proposte di legge rivolte al Parlamento della Repubblica e con altre opportune iniziative, l'adeguamento della legislazione comunale e provinciale e di quella sulla finanza degli enti locali alle esigenze di autonomia degli enti stessi.

Art. 54

Art. 54.

La Regione riconosce nell'interna articolazione di ciascun Comune in organismi di decentramento democratico un'operante attuazione dei principi costituzionali sull'autonomia e sul decentramento.
La Regione riconosce e promuove, d'intesa con gli enti locali interessati, le istituzioni comprensoriali.
Per il decentramento delle funzioni amministrative possono essere istituiti, con legge regionale, circondari la cui estensione territoriale puo' corrispondere a quella dei comprensori.

Art. 55

Art. 55.

La Regione promuove e coordina la partecipazione dei Comuni e delle Province alla programmazione economica e ne determina, d'intesa con essi, le modalita' ai fini di un equilibrato sviluppo economico e sociale.

Art. 56

Art. 56.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, puo', con sue leggi, istituire nel proprio territorio nuovi Comuni, modificare le loro circoscrizioni e denominazioni e procedere alla loro fusione.
L'istituzione e la fusione dei Comuni, nonche' la modificazione delle loro circoscrizioni e denominazioni, sono attuate nel rispetto di modalita' procedurali fissate con legge regionale.

Art. 57

Art. 57.

La Regione esercita le funzioni amministrative delegandole normalmente alle Province, ai Comuni e ad altri enti locali.
La delega e' conferita con deliberazione del Consiglio che, in collaborazione con gli enti locali interessati, determina gli indirizzi, i criteri generali e di coordinamento e regola i rapporti finanziari inerenti allo esercizio delle funzioni delegate.
La delega e la revoca eventuale della stessa riguardano di norma tutti gli enti locali di uguale livello istituzionale.
L'utilizzazione degli uffici di enti locali e' determinata d'intesa con le amministrazioni interessate.
L'esercizio delle competenze istituzionali degli enti locali e delle funzioni amministrative ad essi delegate dalla Regione costituisce un momento fondamentale della loro autonomia.

Art. 58

Art. 58.

La Regione esercita il controllo di legittimita' sugli atti - compresi quelli derivanti dalle funzioni da essa delegate - delle province, dei comuni e degli altri enti locali ai sensi dell'articolo 130, primo comma, della Costituzione.
Il controllo di merito sugli atti degli enti locali nello svolgimento delle funzioni proprie e delegate dalla Regione e' esercitato mediante richiesta motivata di riesame ai sensi dell'articolo 130, secondo comma, della Costituzione.
I controlli sono esercitati da un organo della Regione in forma decentrata mediante sezioni autonome, secondo le modalita' fissate dal Consiglio.
I provvedimenti degli organi di controllo sono definitivi.

Art. 59

Art. 59.

L'attivita' amministrativa della Regione e' informata ai principi della democrazia, dell'imparzialita' e del decentramento, nonche' all'esigenza della semplicita' delle procedure.
La legge regionale disciplina il procedimento di formazione degli atti amministrativi; per quelli di rilevante importanza sono comunque seguite le procedure di cui all'articolo 38.
E' garantito il contraddittorio dei soggetti direttamente interessati alla formazione dei provvedimenti amministrativi.
La legge regionale ne disciplina le modalita'.

Art. 60

Art. 60.

Gli atti amministrativi della Regione sono pubblici.
La legge regionale stabilisce le forme di pubblicita' che, oltre alla pubblicazione per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e alla notificazione ai diretti interessati, rendano effettiva la conoscenza degli atti amministrativi esterni al piu' ampio numero di cittadini.
I provvedimenti amministrativi della Regione devono essere motivati.
Tutti i cittadini hanno diritto di ottenere copia dei provvedimenti amministrativi. I cittadini direttamente interessati hanno diritto di ottenere, se lo richiedono, copia degli atti preparatori dei provvedimenti amministrativi che ad essi si riferiscono.
Scaduto il termine indicato dalla legge regionale per provvedere, se un ufficio della Regione non risponde entro trenta giorni alla diffida a provvedere intimatagli dall'interessato, il silenzio ha valore di rigetto dell'istanza.

Art. 61

Art. 61.

La legge regionale detta le norme per l'inquadramento nella Regione del personale proveniente dalle amministrazioni dello Stato e dagli altri enti pubblici, facendo salve le prerogative giuridiche e il trattamento economico da esso acquisiti, nonche' le norme per l'inquadramento degli uffici ad essa trasferiti con legge della Repubblica.
Agli uffici della Regione si accede mediante pubblico concorso, salvi i casi previsti dalla legge regionale.
La Regione con deliberazione consiliare, su proposta della Giunta, puo' conferire incarichi a tempo determinato per l'assolvimento di funzioni direttive dei servizi dell'amministrazione regionale o per lo svolgimento di compiti speciali.
La legge regionale determina l'organizzazione degli uffici della Regione e la loro sfera di competenze, disciplina le modalita' di assunzione, il rapporto di lavoro e il trattamento economico del personale.
La Regione garantisce al proprio personale l'effettivo esercizio dei diritti sindacali.

Art. 62

Art. 62.

La Regione, per attivita' inerenti allo sviluppo economico e sociale o a servizi di rilevanza regionale, puo' con legge istituire enti o aziende dotati di autonomia funzionale ed amministrativa e partecipare a societa', associazioni o consorzi di enti pubblici.
La legge istitutiva degli enti e aziende regionali detta i principi fondamentali della loro attivita' e organizzazione, ne regola il funzionamento e disciplina i controlli atti ad assicurare la conformita' della loro azione agli indirizzi fissati.
Il Consiglio nomina i rappresentanti della Regione negli organi degli enti e delle aziende regionali e delle societa', associazioni o consorzi ai quali partecipa, assicurando la rappresentanza della minoranza consiliare.
I presidenti degli organismi la cui nomina spetta alla Regione sono eletti con le stesse modalita' e procedure fissate per l'elezione del Presidente del Consiglio.
Gli amministratori degli enti e delle aziende regionali e i rappresentanti della Regione, in enti, societa', associazioni o consorzi rispondono della loro attivita' al Consiglio.
Spetta al Consiglio la ratifica dei bilanci preventivi e consuntivi e l'approvazione dei programmi generali e di attuazione degli enti e delle aziende regionali.
La legge istitutiva deve prevedere modalita' atte ad assicurare la partecipazione e il controllo degli utenti e dei soggetti direttamente interessati all'attivita' svolta dagli enti e dalle aziende regionali.
Per gli enti che svolgono attivita' concernenti particolari settori economici e sociali la legge regionale stabilisce modalita' che garantiscano il carattere democratico degli organi.

Art. 63

Art. 63.

Gli uffici di componente dell'Ufficio di presidenza, di componente della Giunta e di Presidente di Commissione del Consiglio sono incompatibili con quelli di componente di organi di gestione e di controllo di enti od aziende dipendenti dalla Regione o di societa' o consorzi di enti pubblici ai quali la Regione partecipa.
Tale incompatibilita' non sussiste nel caso che la qualita' di componente dei detti organi derivi da nomina del Consiglio in rappresentanza della Regione.

Art. 64

Art. 64.

La Regione ha autonomia finanziaria, demanio e patrimonio propri, secondo le norme della Costituzione.
Istituisce e disciplina con legge i tributi propri nell'ambito delle leggi della Repubblica.

Art. 65

Art. 65.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
Il bilancio di previsione e' presentato dalla Giunta al Consiglio entro il 30 settembre ed e' approvato con legge entro il 30 novembre.
Il bilancio mette in evidenza gli stanziamenti finanziari previsti per ciascuna categoria funzionale di entrata e di spesa in relazione ai singoli programmi di attuazione.
Gli enti o le aziende regionali sono tenuti a presentare il loro bilancio preventivo prima della presentazione del bilancio della Regione, il quale deve contenere gli impegni relativi ai bilanci degli enti e delle aziende suddetti.
Il bilancio della Regione, cui vanno allegati i bilanci degli enti e delle aziende, e' accompagnato da una relazione previsionale e programmatica con particolare riferimento allo stato della programmazione regionale e nazionale.
Il progetto di bilancio viene pubblicato e opportunamente divulgato secondo le modalita' stabilite dall'articolo 38.

Art. 66

Art. 66.

L'esercizio provvisorio del bilancio puo' essere deliberato con legge regionale per periodi non superiori complessivamente a tre mesi.

Art. 67

Art. 67.

Il rendiconto consuntivo e' presentato al Consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce ed e' approvato prima del bilancio preventivo.
Il rendiconto contiene la descrizione e motivazione dei residui attivi e passivi.
Con il conto consuntivo la Giunta presenta al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione del programma regionale, dei piani settoriali e dei singoli progetti di attuazione, con l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari.

Art. 68

Art. 68.

La determinazione delle nuove entrate e delle nuove spese nella legge di approvazione del bilancio si adegua alle norme stabilite in materia dalle leggi della Repubblica.
Ogni altra legge regionale che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Art. 69

Art. 69.

Con legge regionale sono emanate le norme relative alla contabilita' generale, all'amministrazione del demanio e del patrimonio della Regione.

Art. 70

Art. 70.

Le norme di revisione del presente Statuto sono adottate con le modalita' previste dall'articolo 123, secondo comma, della Costituzione.
Nessuna iniziativa per la revisione dello Statuto puo' prendersi se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica. Un'iniziativa in materia respinta dal Consiglio non puo' essere rinnovata se non sia decorso un anno della reiezione.
La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non e' valida se non e' accompagnata dalla deliberazione del nuovo Statuto che sostituisce il precedente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 maggio 1971
SARAGAT COLOMBO Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Statuto-Disposizioni transitorie



DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I. - Entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto il
Consiglio approva il proprio Regolamento interno a norma
dell'articolo 18.
II. - Entro un anno dall'entrata in vigore dei decreti delegati di
cui all' articolo 17, primo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281 ,
il Consiglio approva la legge che determina l'organizzazione degli uffici regionali a norma dell'articolo 61.
III. - Entro un anno dall'approvazione dello Statuto, il Consiglio
approva la legge che disciplina l'iniziativa popolare per gli atti amministrativi di interesse generale e per l'istituzione di
Commissioni consiliari ai sensi dell'articolo 48.
IV. - Entro un anno dall'approvazione dello Statuto, il Consiglio approva le leggi che disciplinano il procedimento di formazione degli
atti amministrativi e il contraddittorio ai sensi dell'articolo 59.
V. - I controlli sostitutivi sugli organi degli enti locali,
sinche' ed in quanto previsti dalla legge, sono esercitati dalla
Regione.
VI. - Fino all'entrata in vigore della legge regionale prevista dal
n. 6) dell'articolo 24, la Giunta delibera:
a) sull'acquisto di immobili, azioni o obbligazioni industriali,
nonche' sulle locazioni e sulle conduzioni infraquinquennali che
abbiano un valore complessivo inferiore a 100 milioni di lire;
b) su altre singole spese di amministrazione, purche' siano
previste da legge regionale, ovvero non superino per lo stesso
oggetto l'importo di 100 milioni di lire e sulle spese relative ad opere pubbliche che non superino per lo stesso oggetto i 200 milioni
di lire.
Negli altri casi provvede il Consiglio.
VII. - Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del suo testo integrale e della legge di approvazione del Parlamento nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
La legge di approvazione ed il testo integrale dello Statuto sono
pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.