Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Emilia-Romagna.
Art. 4
Art. 4.
La Regione realizza le proprie finalita' assumendo il metodo e gli strumenti della programmazione.
La Regione, quale soggetto della programmazione, partecipa con proprie autonome proposte, indicazioni e iniziative alla determinazione degli obiettivi e degli strumenti della programmazione nazionale, ispirandosi alla necessita' di superare gli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunita' nazionale, con particolare riferimento al Mezzogiorno.
La Regione, nell'ambito degli indirizzi della programmazione nazionale, provvede alla formazione del programma di sviluppo regionale e alla definizione e attuazione di specifici piani di intervento articolati a livello dei comprensori e delle altre dimensioni territoriali. La Regione assicura il preminente concorso degli enti locali e l'autonomo apporto delle organizzazioni sindacali ed economiche dei lavoratori dipendenti ed autonomi e di altre organizzazioni sociali ed economiche al processo di formazione, attuazione e verifica del programma e dei piani; indirizza e coordina, in concorso con gli organi centrali dello Stato e con gli enti locali, l'attivita' economica pubblica e privata ai fini del perseguimento degli obiettivi del programma di sviluppo regionale.
La Regione favorisce l'impiego del risparmio nell'ambito regionale, promuovendo o partecipando ad organismi finanziari allo scopo di coordinare la politica del credito con gli obiettivi della programmazione.
La Regione attua uno sviluppo equilibrato del territorio avvalendosi dei necessari strumenti di pianificazione urbanistica ed assicurando che lo sfruttamento delle risorse naturali e la utilizzazione dei suoli e dell'intero territorio avvengano in funzione degli interessi generali.
La Regione realizza i propri programmi avvalendosi in particolare dell'apporto degli enti locali, degli enti e delle imprese pubbliche e delle organizzazioni cooperative.
La Regione realizza le proprie finalita' assumendo il metodo e gli strumenti della programmazione.
La Regione, quale soggetto della programmazione, partecipa con proprie autonome proposte, indicazioni e iniziative alla determinazione degli obiettivi e degli strumenti della programmazione nazionale, ispirandosi alla necessita' di superare gli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunita' nazionale, con particolare riferimento al Mezzogiorno.
La Regione, nell'ambito degli indirizzi della programmazione nazionale, provvede alla formazione del programma di sviluppo regionale e alla definizione e attuazione di specifici piani di intervento articolati a livello dei comprensori e delle altre dimensioni territoriali. La Regione assicura il preminente concorso degli enti locali e l'autonomo apporto delle organizzazioni sindacali ed economiche dei lavoratori dipendenti ed autonomi e di altre organizzazioni sociali ed economiche al processo di formazione, attuazione e verifica del programma e dei piani; indirizza e coordina, in concorso con gli organi centrali dello Stato e con gli enti locali, l'attivita' economica pubblica e privata ai fini del perseguimento degli obiettivi del programma di sviluppo regionale.
La Regione favorisce l'impiego del risparmio nell'ambito regionale, promuovendo o partecipando ad organismi finanziari allo scopo di coordinare la politica del credito con gli obiettivi della programmazione.
La Regione attua uno sviluppo equilibrato del territorio avvalendosi dei necessari strumenti di pianificazione urbanistica ed assicurando che lo sfruttamento delle risorse naturali e la utilizzazione dei suoli e dell'intero territorio avvengano in funzione degli interessi generali.
La Regione realizza i propri programmi avvalendosi in particolare dell'apporto degli enti locali, degli enti e delle imprese pubbliche e delle organizzazioni cooperative.