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Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Emilia-Romagna.

Art. 13

Art. 13.

Il Presidente dirige, secondo le norme del Regolamento, i lavori del Consiglio, assicurandone il buon andamento.
L'Ufficio di presidenza tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni; segue e coordina i lavori delle Commissioni e assicura ad esse gli strumenti per il funzionamento.
Per favorire lo svolgimento delle funzioni legislative delle Commissioni e del Consiglio, il Presidente promuove le attivita' di informazione, di consultazione, di studio e organizzative necessarie.