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Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Emilia-Romagna.

Art. 25

Art. 25.

La Giunta e' composta dal Presidente e da un numero di assessori non inferiore a otto e non superiore a dodici.
La Giunta e' responsabile collegialmente di fronte al Consiglio, determina la ripartizione dei compiti fra i propri componenti ed esercita le proprie attribuzioni in modo collegiale.