Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilita' abitative.
Art. 6.
1. Per il pagamento in unica soluzione dei conguagli di cui all'articolo 16, secondo comma, della legge 27 maggio 1975, n. 166, nonche' di quelli dovuti in applicazione degli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513, il termine previsto dall'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 1989 per i residui di stanziamento provenienti dall'esercizio 1983, esistenti al 31 dicembre 1986, sul capitolo 8249 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
2. Per le esigenze di cui all'art. 5-ter del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, il termine previsto dall'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 1989 per i residui di stanziamento provenienti dall'esercizio 1983, esistenti al 31 dicembre 1986, sul capitolo 8272 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.