Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilita' abitative.
Art. 5-ter.
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1. Il termine di cui all'articolo 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e' prorogato al 31 dicembre 1987.
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