Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilita' abitative.
Art. 4.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano sino al 31 marzo 1988 ai comuni di cui all'articolo 1.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 nonche' ((al precedente articolo 1)) non si applicano ai provvedimenti di rilascio emessi in una delle ipotesi previste dall'articolo 59, primo comma, numeri 1), limitatamente all'uso abitativo, 2), 3), 6), 7) e 8) della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dall'articolo 3, primo comma, numeri 2), 3, 4) e 5) del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, ovvero fondati sulla morosita' del conduttore o del subconduttore, nonche' per morosita' sopravvenuta risultante da decreto ingiuntivo o da altro titolo esecutivo.