Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilita' abitative.
Art. 4-bis.
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1. Nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata, nonche' in quelli di Venezia e Chioggia, le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano ai provvedimenti eseguibili ai sensi ed in forza di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, e integrato dall'articolo 1-quater del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472.
2. Nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata, nonche' in quelli di Venezia e Chioggia, le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano anche alla esecuzione dei provvedimenti di cui al comma 2 dell'articolo 4, con esclusione dei casi fondati sulla morosita' del conduttore o del sub-conduttore, nonche' per morosita' sopravvenuta risultante da decreto ingiuntivo o da altro titolo esecutivo.
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