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Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilita' abitative.

Art. 2.

1. Presso le prefetture delle province comprendenti i comuni di cui all' (( articolo 1)) restano o sono costituite le commissioni di cui all'articolo 13, terzo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.
La loro composizione e' integrata da tre rappresentanti delle organizzazioni dei proprietari e da tre rappresentanti delle organizzazioni degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale.
2. I rappresentanti dei proprietari e degli inquilini sono nominati dal prefetto su designazione delle rispettive organizzazioni provinciali.
3. Le designazioni di cui al comma 2 debbono pervenire al prefetto entro trenta giorni dalla data di (( conversione)) del presente decreto e la nomina deve avvenire entro i successivi dieci giorni.
4. In mancanza delle designazioni provvede il prefetto entro i termini suindicati, in modo da assicurare la rappresentanza paritetica delle categorie.