Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilita' abitative.
Art. 3.
1. Il prefetto, acquisito il parere della commissione di cui all'articolo 2, determina i criteri circa l'impiego della forza pubblica nei procedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo, dando priorita' ai casi di morosita' sopravvenuta del conduttore, se risultante da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo o da altro titolo esecutivo.
2. E' assicurata inoltre la priorita' all'esecuzione dei provvedimenti di rilascio emessi per finita locazione qualora il locatore, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' da allegare al titolo esecutivo, affermi sotto la sua responsabilita' di avere urgente necessita' di adibire l'immobile locato ad uso abitativo proprio, del coniuge, dei genitori o dei figli.
3. Il locatore che, nel termine di novanta giorni dall'avvenuta consegna non abbia adibito, senza giustificato motivo, l'immobile ad abitazione propria, del coniuge, dei genitori o dei figli, e' tenuto al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati dal conduttore ovvero al risarcimento del danno in misura non superiore a 48 mensilita' del canone determinato ai sensi degli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
4. Nella formulazione del parere di cui al comma 1, la commissione tiene conto delle eventuali conseguenze che i provvedimenti di rilascio da eseguirsi contestualmente possono produrre, in relazione anche alla situazione abitativa dei comuni.
5. In ogni caso l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio non puo' essere rinviata oltre i dodici mesi decorrenti rispettivamente dal 31 marzo 1987 ovvero, per i provvedimenti la cui esecutorieta' e' successiva a tale data, dalla esecutorieta' stessa.
5-bis. Nei confronti dei soggetti titolari di assegnazioni di alloggi, in corso di costruzione o ultimati, di edilizia sovvenzionata ovvero agevolata, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio e' sospesa fino alla effettiva consegna dell'alloggio e comunque non oltre il 31 dicembre 1987, ferma restando la esclusione per morosita' .
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5-ter. Nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata, nonche' in quelli di Venezia e Chioggia, il termine del 31 dicembre 1987, di cui al comma 5-bis, e' prorogato al 31 dicembre 1988.
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((5-quater. Nei suddetti comuni le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano anche nei confronti dei soggetti che si trovino utilmente collocati nelle graduatorie definitive dei bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia pubblica ove l'ente promotore del bando certifichi che l'assegnazione provvisoria o definitiva, avverra' o potra' avvenire entro il termine del 31 dicembre 1987 ))