Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima).
Art. 71
Art. 71.
(Parabordi)
Le navi e i galleggianti affiancati tra di loro o alle banchine devono tenere parabordi di difesa.
(Parabordi)
Le navi e i galleggianti affiancati tra di loro o alle banchine devono tenere parabordi di difesa.