N NORME. red.it

Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima).

Art. 241

Art. 241.
(Presentazione dei documenti)


I documenti per ottenere l'immatricolazione possono essere presentati anche agli uffici di porto non autorizzati a tenere le matricole della gente di mare di prima e di seconda categoria, i quali li trasmettono all'ufficio presso cui l'immatricolando chiede di essere iscritto.