Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima).
Art. 375
Art. 375.
(Registro delle partenze)
Presso ogni ufficio di porto e' tenuto un registro, conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile, nel quale sono annotati i dati relativi alla partenza di ciascuna nave.
(Registro delle partenze)
Presso ogni ufficio di porto e' tenuto un registro, conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile, nel quale sono annotati i dati relativi alla partenza di ciascuna nave.