Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima).
Art. 540
Art. 540.
(Membri delle commissioni d'inchiesta gia' in carica)
I membri delle commissioni d'inchiesta che alla data di entrata in vigore del regolamento sono stati nominati ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto-legge 17 settembre 1925, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, s'intendono confermati in carica fino alla scadenza del termine di tre anni dalla data della loro nomina.
(Membri delle commissioni d'inchiesta gia' in carica)
I membri delle commissioni d'inchiesta che alla data di entrata in vigore del regolamento sono stati nominati ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto-legge 17 settembre 1925, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, s'intendono confermati in carica fino alla scadenza del termine di tre anni dalla data della loro nomina.