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Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima).

Art. 35

Art. 35.
(Anticipata occupazione di beni demaniali marittimi)


L'anticipata occupazione di beni demaniali marittimi e l'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 38 del codice sono consentite mediante atto, non soggetto ad approvazione, rilasciato nelle forme prescritte dall'articolo 9, previa autorizzazione dell'autorita' cui compete l'approvazione dell'atto di concessione.