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Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima).

Art. 435

Art. 435.
(Poteri delle autorita' consolari)


Le autorita' consolari nell'esplicazione dei poteri a esse conferiti dall'articolo 127 del codice applicano, in quanto possibile, le norme stabilite per l'armamento delle navi.