Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima).
Art. 435
Art. 435.
(Poteri delle autorita' consolari)
Le autorita' consolari nell'esplicazione dei poteri a esse conferiti dall'articolo 127 del codice applicano, in quanto possibile, le norme stabilite per l'armamento delle navi.
(Poteri delle autorita' consolari)
Le autorita' consolari nell'esplicazione dei poteri a esse conferiti dall'articolo 127 del codice applicano, in quanto possibile, le norme stabilite per l'armamento delle navi.