Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013. (16G00161)
Art. 25
Articolo 25
Costi e spese
1. Lo Stato Richiesto sostiene i costi e le spese per l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria. Tuttavia, sono a carico dello Stato Richiedente:
(a) le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato Richiesto per le persone di cui all'Articolo 6 paragrafo 3;
(b) le indennita' e le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato Richiedente per le persone di cui all'Articolo 10;
(c) le spese relative all'esecuzione della richiesta di cui all'Articolo 12;
(d) le spese per le finalita' di cui all'Articolo 13;
(e) le spese per la videoconferenza, fatto salvo quanto stabilito all'Articolo 14 paragrafo 9;
(f) le spese e gli onorari spettanti ai periti;
(g) le spese e gli onorari per la traduzione e l'interpretariato e le spese di trascrizione;
(h) le spese di custodia e di consegna del bene sequestrato.
2. Quando l'esecuzione della richiesta comporta spese di natura straordinaria, gli Stati si consultano allo scopo di concordare le condizioni alle quali la richiesta stessa deve avere esecuzione e i criteri di suddivisione delle spese.